Green pass & Privacy – Chiarimenti del Garante privacy

Green pass & Privacy – Chiarimenti del Garante privacy

Con il provvedimento n. 430 del 13 dicembre il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna le disposizioni relative alle Certificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori.

L’Autorità nel parere reso ha, ulteriormente, ribadito le implicazioni organizzative connesse all’eventuale acquisizione in azienda delle certificazioni verdi dei dipendenti.

In particolare ha evidenziato che:

  • i soggetti tenuti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi debbano essere specificamente istruiti sulla possibilità di utilizzare la modalità “rafforzata” solo ed esclusivamente nei casi in cui lo richieda la legislazione vigente (punto 2);
  • nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto a effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità, mediante lettura del QR code della copia in suo possesso attraverso l’app VerificaC19 o mediante le previste modalità automatizzate (punto 4);

L’Autorità ha anche confermato che, fatta eccezione per alcune categorie di persone, il datore di lavoro non è legittimato a trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti, né gli è consentito far derivare alcuna conseguenza in ragione della scelta del lavoratore che ha aderito o meno alla campagna vaccinale.

Alla luce delle suddette considerazioni, il Garante ha chiesto al Ministero della salute alcune integrazioni per rendere evidente all’interessato la modalità di verifica utilizzata dal soggetto che effettua i controlli verificatore, introducendo, all’interno dell’app VerificaC19, elementi testuali, grafici e visivi, differenziati per le due modalità di verifica quella “base” o “rafforzata”.

Infine, in considerazione degli specifici rischi connessi ai trattamenti di dati personali in esame e avendo particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo, l’Autorità ha chiesto al Ministero di aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati relativa ai trattamenti effettuati nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC.

Per ulteriori approfondimenti è disponibile nella nostra Area Riservata il provvedimento n. 430 del Garante della Privacy.

Super Green Pass. Le nuove misure

Super Green Pass. Le nuove misure

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 19 novembre 2021, n. 165, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021).

La legge, entrata in vigore il 21 novembre 2021, ha confermato i contenuti iniziali del decreto legge n.127 apportando alcune modifiche.

Impiego del cd. Green Pass in ambito lavorativo privato (art. 3)

La disposizione, modificata in sede di conversione, disciplina l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro.

Soggetti obbligati all’esibizione del Green Pass (art. 3, commi 1, 2 e 3)

Chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è obbligato – per accedere ai luoghi di lavoro – a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.

Lo stesso obbligo grava altresì – ai sensi del comma 2 – su tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni. In sede di conversione, è stato specificato, con riferimento al settore privato, che l’ambito dei soggetti che svolgono attività di formazione comprende anche i discenti.

Si ricorda, invece, che non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla somministrazione del vaccino, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Soggetti tenuti al controllo del Green Pass (art. 3, comma 4)

I datori di lavoro sono tenuti a verificare che i lavoratori posseggano il Green Pass. Si ricorda inoltre che per i lavoratori esterni – di cui al comma 2 –  la verifica sul rispetto del sopra descritto obbligo potrà essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

In sede di conversione, è stato altresì precisato che per i lavoratori in somministrazione è solo l’azienda utilizzatrice quella competente ad effettuare i controlli, mentre l’Agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di Green pass.

Modalità di controllo delle Certificazioni verdi COVID-19 (art. 3, comma 5)

Si ricorda che l’articolo 3, comma 5 prevede, a carico dei datori di lavoro, l’obbligo di definizione – entro il 15 ottobre 2021 – delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.

I controlli devono essere effettuati prioritariamente, ove possibile, all’accesso nei luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro, inoltre, devono individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

In sede di conversione, è stata introdotta la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità della stessa.

Conseguenze per il lavoratore in caso di assenza di Green Pass (art. 3, comma 6 e 7)

Si ricorda che, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

In sede di conversione è stata, inoltre, rivista la norma che permette alle imprese del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green pass. Si prevede in particolare che le suddette imprese possano, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza il previgente limite di un solo rinnovo. È stata inoltre precisata l’assenza di conseguenze disciplinari e il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Sanzioni in caso di violazioni (art. 3, commi da 8 a 10)

Quanto all’impianto sanzionatorio, viene confermato quanto già previsto nel decreto originario. In particolare si prevede:

  • per i lavoratori che abbiano fatto accesso ai luoghi di lavoro violando l’obbligo di Green Pass: il pagamento della sanzione pecuniaria da euro 600 ad euro 1500, oltre le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore;
  • per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica: l’applicazione del consueto quadro sanzionatorio di cui all’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n.19/2020 (pagamento di una sanzione da euro 400 ad euro 1000).

Per ogni fattispecie di illecito in esame, è previsto il raddoppio dei suddetti limiti minimi e massimi in caso di reiterazione della violazione.

Si ricorda altresì che tali sanzioni sono irrogate dal Prefetto e che i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle stesse trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla relativa violazione.

Scadenza del Green Pass in corso di prestazione lavorativa (art. 3-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, prevede che qualora la validità di un certificato verde COVID-19 di un dipendente privato e pubblico scada durante il corso della prestazione lavorativa, al lavoratore non si applicano le sanzioni sopra descritte, previste a suo carico in caso di violazione dell’obbligo di esibizione del Green pass e può permanere nel luogo di lavoro, esclusivamente per il tempo necessario al completamento del proprio turno di lavoro.

Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione Covid-19 nei luoghi di lavoro (art. 4-bis)

I datori di lavoro, pubblici e privati, potranno promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della vaccinazione contro il Covid-19 (nuovo art. 4-bis), dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

Per lo svolgimento di tali campagne il datore di lavoro si avvale del medico competente, nominato dal medesimo datore nel rispetto della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro (di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008).

Durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 5)

La disposizione in esame, modificata in sede di conversione, reca diverse novelle alla disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9 del D.L. “Riaperture” (D.L. n. 52/2021).

In particolare, la norma ha introdotto – art. 9, comma 2, lettera c-bis) – tra le fattispecie che possono dare luogo alla generazione del certificato verde, anche la nuova ipotesi della “avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo vaccinale”, con durata di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.

Si evidenzia che la suddetta disposizione è stata modificata dal recente decreto legge n. 172 del 26 novembre scorso, su cui si è riferito con nostra nota del 28 novembre – con effetti a decorrere dal 15 dicembre prossimo. Ai sensi della nuova lettera c-bis), la certificazione in esame viene rilasciata in caso di “avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo” (dose booster o terza dose). Quanto alla durata, la stessa viene ridotta da 12 a 9 mesi. Si evidenzia che la fattispecie di cui alla lettera c-bis) si applica a condizione che la positività all’infezione sia stata accertata oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Si ricorda, inoltre, che, per i soggetti che abbiano contratto il Covid prima di sottoporsi al vaccino, la certificazione verde è valida a decorrere dalla somministrazione della prima ed unica dose del vaccino stesso (la normativa precedente prevedeva invece che la validità decorresse dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

INPS. Chiarimenti su CIG e quarantena

INPS. Chiarimenti su CIG e quarantena

Il 18 novembre 2021, l’INPS ha pubblicato due messaggi per fornire indicazioni in ordine agli ammortizzatori sociali e alla quarantena determinati da Covid-19.

Ammortizzatori sociali emergenziali

Con il Messaggio n. 4034 ha fornito indicazioni operative sui nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale emergenziali Covid19 previsti dal D.L. n.146/2021.

In particolare il Decreto ha previsto la possibilità per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 di accedere ad un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID 19, nel periodo tra il 1 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro richiedenti, per poter accedere ai nuovi trattamenti devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti previste dal cd. Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021).

Ovviamente, nel caso in cui il datore di lavoro dovesse ricorrere ai suddetti trattamenti, continuerà ad operare nei suoi confronti il divieto di licenziamento.

Per quanto riguarda le istanze per i trattamenti di cassa integrazione, l’INPS ha ribadito che dovranno essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione oraria: quindi per le domande relative a sospensioni o riduzioni iniziate a ottobre il termine di presentazione delle istanze è il prossimo 30 novembre.

Le domande dovranno essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

Si precisa, inoltre, che la procedura di trasmissione delle domande è già disponibile e che le stesse possono essere inviate, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al decreto legge n. 41/2021 da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

Infatti, il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

Inoltre, in caso di intervento diretto dell’Istituto, tutti i dati per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale (Uniemens Cig SR41) devono essere inviati entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Per quanto riguarda le aziende plurilocalizzate l’INPS ha ricordato che possono inviare domanda come “Deroga Plurilocalizzate” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come “Deroga INPS” (non plurilocalizzate).

Infine, sono stati forniti chiarimenti in relazione al periodo di ulteriori 9 settimane di CIGO, previste dal decreto Fisco-Lavoro, per cause connesse all’emergenza in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, per una durata massima di 9 settimane.

A tal proposito, l’IINPS ha chiarito che le imprese che, alla data del 22 ottobre 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

In questo caso è necessario trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

Si precisa, infine, che per la prestazione di CIGO, previa sospensione del trattamento di CIGS in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS”.

Riconoscimento malattia in quarantena

Con il Messaggio n. 4027, ha fornito chiarimenti relativi alle disposizioni introdotte dall’articolo 8 del D.L. n. 146/2021 che riguardano il rifinanziamento della tutela per malattia in favore dei lavoratori fragili e in quarantena per Covid 19.

Con il predetto Decreto è stata, infatti, riconosciuta, fino al 31 dicembre 2021, l’equiparazione del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva alla malattia.

Alla luce delle suindicata norma, l’Istituto può procedere, quindi, al riconoscimento della prestazione anche per gli eventi verificatisi nel corso dell’anno 2021, seguendo l’ordine cronologico.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia ai messaggi disponibili nella nostra Area Riservata.

Esonero contributivo: turismo, commercio, terme e spettacoli

Esonero contributivo: turismo, commercio, terme e spettacoli

L’INPS, con la circolare n. 169 del 2021, fa seguito alla precedente circolare n.140/021 per fornire le modalità operative riferite all’esonero contributivo introdotto dall’articolo 43 del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), fruibile entro il 31 dicembre 2021 per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

In particolare, la predetta norma ha previsto l’esonero dai contributi previdenziali Inps per i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.

L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 / 30 novembre 2021.

Con le nuove istruzioni l’INPS ha recepito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 e dunque ha confermato che, ai fini del predetto sgravio, si intendono ricompresi nell’ambito di applicazione anche i seguenti codici ATECO oltre a quelli contenuti nell’allegato 1 della circolare Inps n. 140/2021:

  • 59.14 attività di proiezione cinematografica;
  • 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
  • 91.02.00 attività di musei;
  • 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
  • 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
  • 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

Per quanto riguarda le modalità operative all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, è stato reso disponibile il modulo di istanza on line “SOST.BIS_ES”, per la richiesta dell’esonero che dovrà contenere:

  • il codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;
  • la relativa matricola aziendale;
  • le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
  • l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

Le domande potranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della predetta circolare e, pertanto, entro il 10 dicembre 2021.

L’agevolazione viene riconosciuta entro i limiti delle risorse stanziate e, pertanto, l’Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse.

L’importo dell’agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, esclusivamente per le stesse matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei periodi sopra citati.

Infine, l’Inps, ha precisato che emanerà le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro con prossimo messaggio.

Per ogni ulteriore approfondimento consulta le circolari 140 e 169 INPS e relativi allegarti, disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Esonero contributivo assunzione donne

Esonero contributivo assunzione donne

Il Ministero del lavoro con comunicato del 28/10/2021 ha reso noto che la Commissione Europea ha dato l’autorizzazione all’esonero contributivo previsto per l’assunzione di donne svantaggiate e disoccupate previsto dalla legge 178/2020.

L’esonero contributivo, riconosciuto nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, è applicabile alle assunzioni di donne con contratto a tempo determinato e indeterminato nonché alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato

Per il recupero dei periodi pregressi si dovranno, quindi, attendere le istruzioni operative che verranno fornite con circolare Inps.

Ampliamento attività per obbligo assicurativo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Ampliamento attività per obbligo assicurativo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Il decreto sostegni ha introdotto alcune novità in tema di obbligo assicurativo nei confronti dei lavoratori dello spettacolo, prevedendo il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per le prestazioni rese nell’ambito delle attività di insegnamento, formazione e a carattere promozionale.

L’Inps, con la circolare circolare n. 155 del 20 ottobre 2021, ha illustrato le novità normative introdotte dall’articolo 66, D.L. 73/2021, in ordine agli obblighi assicurativi derivanti dallo svolgimento di attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le Amministrazioni pubbliche o da queste organizzate, nonché di attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

L’obbligo assicurativo verso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo riguarda tutti i soggetti già iscritti, in quanto appartenenti a una delle categorie di cui al D.Lgs. sopra richiamato, nel caso in cui svolgano attività di insegnamento o di formazione retribuite nei confronti di pubbliche Amministrazioni ovvero nei confronti di enti accreditati presso di queste.

Per attività retribuite di formazione si devono intendere non solo quelle aventi ad oggetto la formazione impartita dalle predette figure professionali, ma anche quelle riguardanti la formazione ricevuta qualora, a fronte di tali attività di formazione “passiva”, il lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo percepisca una qualche forma di retribuzione.

Ai fini dell’obbligo assicurativo, l’attività di insegnamento o formazione deve essere riconducibile: in senso lato alla propria categoria professionale preventivamente individuata, per le qualifiche professionali “ontologicamente” appartenenti al settore dello spettacolo (come ballerini e attori); alla specifica professionalità acquisita nell’ambito della realizzazione dello spettacolo, per le categorie “generiche” (quali truccatori, maestranze e tecnici).

Tra gli enti presso cui vengono svolte tali attività di insegnamento o di formazione, rientrano tutte le scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e letteratura di competenza del Ministerodella Cultura che rilasciano titoli di studio equipollenti rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione. Attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

Si tratta di attività promozionali remunerate – svolte dalle figure di cui al D.Lgs C.P.S. n.708/1947, art.3, c.1 – non già assoggettabili a contribuzione in base alla normativa vigente, ulteriori e diverse da quelle riconducibili allo spettacolo ovvero a prestazioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza (ad esempio, recitazione per gli attori, danza per i ballerini), per le quali l’obbligo assicurativo già sussiste.

Qualsiasi utilizzatore/committente pubblico/privato, anche al di fuori delle attività promozionali riconducibili alla realizzazione di uno spettacolo, in caso di prestazione artistica/tecnica, è tenuto ad assolvere all’obbligo contributivo tutte le volte che ingaggi il lavoratore già assicurato al FPLS, in ragione della sua specifica qualità artistica o tecnica, per lo svolgimento di una qualsiasi attività remunerata avente carattere promozionale, anche di semplice partecipazione.