Bonus 200 euro. Estensione dei destinatari

Bonus 200 euro. Estensione dei destinatari

L’Inps di recente ha fornito le istruzioni operative utili all’erogazione del bonus 200 euro in favore dei nuovi beneficiari individuati dal Decreto Aiuti bis.

Il Decreto ha infatti esteso l’indennità una tantum anche “ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del decreto-Aiuti non hanno beneficiato dell’esonero, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS”.

L’indennità è quindi riconosciuta anche ai lavoratori che al mese di luglio scorso avevano in essere un rapporto di lavoro – “anche con altro datore di lavoro”, precisa l’Inps – a condizione che gli stessi non abbiano beneficiato dell’esonero contributivo disciplinato dalla Legge di bilancio 2022 (presupposto previsto in via generale per il riconoscimento del bonus) per via di eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti).

La contribuzione figurativa, pertanto, riguarda ad esempio i dipendenti che percepiscono l’indennità di disoccupazione, sono soggetti a periodi di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza di cassa integrazione, malattia o infortunio sul lavoro, gravidanza e altri.

Sul punto, nella circolare viene specificato che gli eventi coperti da contribuzione figurativa devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022, anche se gli stessi possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.

L’Istituto conferma che l’erogazione dell’indennità avverrà in via automatica nel mese di ottobre 2022, per il tramite dei datori di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore:

  • di non beneficiare dell’indennità disciplinata dal Decreto Aiuti;
  • di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS (come nei casi di congedo o cassa integrazione) nel periodo 1°gennaio 2022 – 18 maggio 2022;
  • di essere consapevole di non avere diritto al bonus, laddove già destinatario dello stesso con erogazione d’ufficio da parte dell’Inps.

Il lavoratore, nel caso sia titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

Quanto al recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità, i datori di lavoro potranno compensarlo attraverso la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022, oppure tramite regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022, secondo le indicazioni operative segnalate nella circolare.

Aggiornamento protocolli di contrasto al Covid

Aggiornamento protocolli di contrasto al Covid

Confcommercio ha sottoscritto nella giornata del 30 giugno un nuovo Protocollo per il contrasto al virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, nel corso di un incontro promosso dal Ministro del lavoro con tutte le parti sociali, cui hanno preso parte anche i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, nonché l’INAIL.

Il nuovo Protocollo è stato elaborato considerando l’evoluzione del virus e della normativa generale di contrasto anche negli altri ambiti della vita civile, con l’obiettivo di continuare a dare regole certe a tutela dei lavoratori ma anche delle imprese, relativamente ai profili di responsabilità.

Confcommercio aveva già rappresentato nell’incontro del 22 giugno la necessità di sostituire i precedenti protocolli con un nuovo strumento più snello e concentrato sulla prevenzione dei lavoratori fragili e sulla raccomandazione di mantenere forme di distanziamento in presenza in situazioni critiche.

Nel merito:

il rischio da SARS-CoV-2/COVID-19 continua a essere un rischio generico, in merito agli adempimenti in termini di sicurezza sul lavoro, per il quale, si dice nel protocollo “occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione”;

  1. informazione: sono confermati gli obblighi di informazione relativamente ai rischi da contagio e alle misure precauzionali e comportamentali da adottare;
  2. modalità di ingresso e rientro in azienda sono riammessi in azienda i lavoratori contagiati solo ad avvenuta guarigione, mentre è previsto l’isolamento per i contagiati e l’auto sorveglianza per 10 giorni per i contatti stretti; in ogni caso si continua a prevedere la possibilità della misurazione della temperature che consente l’allontanamento qualora sia superiore a 37,5°;
  3. appalti: è previsto un obbligo di informazione all’azienda committente dalle aziende appaltatrici in caso di positività al Covid di propri dipendenti;
  4. sanificazione e precauzioni igieniche personali: devono continuare a garantirsi forme di igienizzazione e di sanificazione nelle modalità oramai divenute consuete;
  5. dispositivi di protezione delle vie respiratorie: è il punto di maggior cambiamento rispetto ai protocolli preesistenti: si sancisce la fine dell’obbligo generalizzato di utilizzo delle mascherine. Si prevede però l’onere di garantire le FFP2 (non essendo più le chirurgiche DPI) a disposizione dei lavoratori per consentirne l’utilizzo nei casi di maggior criticità (contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative). Insieme al medico competente o all’RSPP, inoltre il datore di lavoro potrà inserire un obbligo circostanziato di indossare la mascherina.

Quanto alla gestione della persona sintomatica e alla sorveglianza sanitaria, le disposizioni sono rimaste sostanzialmente identiche al passato. Infine le Parti hanno condiviso di chiedere al Governo di impegnarsi per le proroghe per la disciplina dei lavoratori fragili e per l’utilizzo del lavoro agile emergenziale.

Le parti si sono date il termine del 31 ottobre per una verifica delle nuove disposizioni alla luce dell’evoluzione normativa ed epidemiologica.

Indennità una tantum lavoratori dipendenti

Indennità una tantum lavoratori dipendenti

Con Circolare n.73/2022 e Messaggio n.2559/2022, l’Inps ha fornito le istruzioni applicative per il riconoscimento dell’indennità una tantum disciplinata dal Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, art. 31 e 32) a beneficio dei lavoratori dipendenti.

Importo ed erogazione dell’indennità

L’indennità una tantum, di importo pari a 200 euro, è riconosciuta – nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 – per il tramite dei datori di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore sulla non titolarità di uno o più prestazioni sopra richiamate (all.to 1).

Competenza della retribuzione

Qualora sussista il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art.31, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto.

Ovvero, in considerazione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, l’indennità è concessa con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in conseguenza di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).

Beneficiari e requisiti

Lavoratori dipendenti esclusi quelli domestici, che abbiano beneficiato – per almeno una mensilità, nel primo quadrimestre 2022 – dell’esonero contributivo (0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS) previsto dalla Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art.1, c. 121) in favore dei soggetti con retribuzione mensile (imponibile ai fini previdenziali) di 2.692 euro, importo maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Possono usufruire dell’indennità tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Tali soggetti non devono risultare titolari dell’indennità una tantum prevista per i pensionati e per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (art.32, c. 1 e 18, del Decreto Aiuti, cfr. Parti II e III della Circolare in esame).

Contratti a tempo parziale e soggetti titolari di più rapporti di lavoro

Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 31, comma 1, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.  Qualora l’indennità venga erogata da più datori di lavoro, è prevista la restituzione all’Inps e il recupero delle somme da parte del lavoratore (Com. n.43 del 15.6.2022).

L’indennità spetta, nella misura piena di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Fruizione dell’esonero contributivo di cui alla Legge di bilancio 2022

Su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps ha segnalato che il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero – primo quadrimestre 2022 – è esteso fino al 23 giugno 2022, giorno precedente la pubblicazione della Circolare in commento.

La fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore unicamente sui ratei di tredicesima non determina il riconoscimento dell’indennità in parola.

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti e lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Qualora i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, siano in forza nel mese di luglio del corrente anno, con la retribuzione di luglio 2022, riceveranno in automatico l’indennità da parte dei datori di lavoro, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti previsti per tali lavoratori ai commi 13 e 14 dell’articolo 32 (prestazione svolta per almeno 50 giornate/almeno 50 contributi giornalieri versati e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021).

Solo qualora tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022, l’erogazione del bonus avverrà da parte dell’Inps, a domanda, in presenza naturalmente dei requisiti sopra richiamati.

Compensazione del credito

L’erogazione dell’indennità genererà un credito, che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, secondo le seguenti istruzioni riportate nella Com. n.43/2022.

Fondo di Integrazione Salariale (FIS), chiarimenti INPS

Fondo di Integrazione Salariale (FIS), chiarimenti INPS

L’INPS, attraverso il messaggio n. 2089 del 17 maggio 2022, ha fornito chiarimenti in merito alla presenza di una serie di errori nella compilazione delle domande di Assegno di integrazione salariale presentate al Fondo di integrazione salariale (c.d. FIS) connessi alla scelta delle causali.

L’Istituto fornisce alcune indicazioni operative relativamente alle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, in modo tale da garantire l’accesso ai trattamenti di sostegno al reddito.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale ordinaria (ad esempio, crisi di mercato), ma abbia allegato una scheda causale (relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), l’Istituto adotterà un criterio di prevalenza ed effettuerà l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro.

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), l’Istituto adotterà un criterio di prevalenza ed effettuerà l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro. In particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha indicato questo criterio di prevalenza nel caso in cui “sia stata invocata per errore una causale straordinaria, ma in effetti si intendeva accedere a una causale ordinaria – erogata dal FIS – in quanto siano sussistenti i presupposti sostanziali”.

Aziende fino a 15 dipendenti

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19, l’Istituto avvierà un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta e a precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria, di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016, o a una causale straordinaria, di cui al D.M. n. 94033 del 13 gennaio 2016, come integrato dal D.M. n. 33 del 25 febbraio 2022.

Aziende con più di 15 dipendenti

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19, l’Istituto avvierà un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta al fine di precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile in una causale ordinaria di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016. In questo caso, si adotta un criterio di prevalenza e l’istruttoria è valutata sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, in difformità con la causale richiesta.

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria, trattandosi di una causale riferibile alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per la quale la competenza all’adozione del provvedimento di concessione è del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto adotterà un provvedimento di reiezione della domanda per incompetenza, comunicando al datore di lavoro che, in ragione della sua dimensione aziendale, la competenza in merito alle concessioni afferenti alle causali straordinarie fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

A tal proposito si precisa che, oltre alla necessaria comunicazione al datore di lavoro di vizio di incompetenza, la scrivente Confederazione ha sollecitato l’INPS a considerare i termini decadenziali per la presentazione delle istanze anche in relazione alle eventuali rettifiche di inoltro delle istanze a cui le aziende dovranno provvedere.

Pertanto, si auspica che l’Istituto fornisca a breve ulteriori indicazioni rispetto a tale ultimo punto.

L’INPS precisa, infine, che l’eventuale provvedimento di accoglimento sarà motivato con riferimento alla causale sostanziale emersa dagli elementi istruttori. Inoltre, è stato inserito un apposito alert nella procedura di trasmissione all’Istituto delle domande di Assegno di integrazione salariale con causale straordinaria da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale mediamente superiore a 15 dipendenti, al fine di ridurre i casi di errore riscontrati.

Inail – limiti minimi di retribuzione premi 2022

Inail – limiti minimi di retribuzione premi 2022

Con Circolare n. 21/2022, l’Inail ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, utili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto per la generalità dei lavoratori dipendenti per l’anno 2022.

Per il 2022, il minimale di retribuzione giornaliera risulta pari a 49,91 euro, mentre la misura del minimale rapportato a mese è pari a 1.297,66 euro.

Partecipanti all’impresa familiare

Per i familiari del titolare, vale a dire per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, dall’1.1.2021, il reddito imponibile risulta pari a:

  • reddito imponibile giornaliero: 58,40 euro;
  • reddito imponibile mensile: 1.460,07 euro

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali, di cui alla L. n. 84/1994

Per i predetti soggetti, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ossia 12 giorni al mese o 144 all’anno.

Dall’1.1.2021, la retribuzione convenzionale mensile è pari ad 1.300,92 euro (108,41 euro x 12).

Lavoratori part-time

Come noto, per i lavoratori in argomento la retribuzione oraria da prendere a riferimento si ottiene dividendo l’importo della retribuzione tabellare annua, prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, per il numero di ore lavorative annue stabilite dalla contrattazione stessa.

La base imponibile, pertanto, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria tabellare per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo.

Va, in ogni caso, tenuto presente che la predetta retribuzione oraria tabellare non può essere inferiore alla retribuzione oraria minimale. La retribuzione oraria minimale, per l’anno 2022, è determinata moltiplicando il minimale giornaliero (49,91 euro) per le giornate di lavoro settimanali a orario normale (6) e dividendo il risultato per le ore di lavoro settimanali previste dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno.

Dirigenti

Per tali lavoratori, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L’importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 giorni lavorativi.

Dall’1.1.2021, l’imponibile risulta essere:

  • retribuzione convenzionale giornaliera: 108,02 euro;
  • retribuzione convenzionale mensile: 700,43 euro.

Per i dirigenti con contratto a tempo parziale, la retribuzione convenzionale oraria, dall’1.1.2021, è pari a 13,50 euro.

Lavoratori autonomi – riders

Come noto, a far data dal 1.2.2020, è previsto l’obbligo assicurativo anche per i lavoratori autonomi, anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders).

La retribuzione imponibile da prendere a riferimento per il calcolo del premio è rappresentata dalla retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività ossia ai giorni in cui è stata effettuata almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere.

Per l’anno 2022, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 49,91 euro.

L’imponibile convenzionale giornaliero non vale per i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato che svolgono la stessa attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.

Retribuzione di ragguaglio

Si applica a familiari, soci ed associati, che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita che, dall’1.1.2021, corrisponde ai seguenti importi:

  • importo giornaliero: 58,16 euro;
  • importo mensile: 1.454,08 euro.

Lavoratori parasubordinati

Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi, costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi.

Dall’1.1.2021, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile:

  • minimo mensile:  1.454,08 euro;                       
  • massimo mensile: 2.700,43 euro.

Lavoratori dello spettacolo autonomi

Come noto, dall’1.1.2022, i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo hanno l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per la determinazione del premio assicurativo, la retribuzione imponibile da prendere a riferimento è rappresentata dai compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Per l’anno 2022, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 49,91 euro.

Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Il premio speciale unitario annuale, dovuto dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, è pari a 62,82 euro per l’anno formativo 2021/2022.

Tale importo non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere è a carico dello Stato.

Il premio, dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo (1 settembre – 31 agosto dell’anno successivo).

Lavoro stagionale nel terziario, siglato l’accordo per la provincia di Cosenza

Lavoro stagionale nel terziario, siglato l’accordo per la provincia di Cosenza

Nella foto da sinistra Andrea Ferrone, Segretario Filcams CGIL Sibaritide Pollino; Rita Rocchetti, delegata Ultucs Uil Cosenza; Klaus Algieri, Presidente Confcommercio Cosenza; Annalisa Assunto, Segretario Filcams Cgil Cosenza; Angela Scarcello, Segretario Fisascat Cisl Cosenza.

Assumere dipendenti con contratti stagionali a tempo determinato per gestire meglio i picchi di lavoro concentrati in alcuni periodi dell’anno. Se questa finora era un’opportunità concessa solo alle imprese del turismo, adesso in provincia di Cosenza vale anche per le imprese del commercio e dei servizi.

Merito dell’accordo territoriale siglato da Confcommercio provincia di Cosenza e dai sindacati dei lavoratori Filcams Cgil Cosenza, Filcams Cgil Sibaritide Pollino, Fisascat Cisl Cosenza, Uiltucs Uil Cosenza.

Unici requisiti imprescindibili per le imprese saranno l’applicazione del CCNL Terziario Distribuzioni e Servizi Confcommercio e l’ubicazione nelle località a prevalente economia turistica elencate nell’accordo.

L’obiettivo è promuovere la flessibilità in entrata, aumentare le garanzie e le tutele per i lavoratori e rendere le imprese più propense ad assumere, non solo d’estate, per esempio durante i saldi estivi, ma anche in occasione di festività natalizie, eventi locali e altri momenti topici.

I titolari di negozi al dettaglio, ma anche di imprese di servizi, potranno quindi rafforzare il proprio organico, nei periodi di maggiore concentrazione del lavoro, assumendo nuovi dipendenti con contratti stagionali a tempo determinato.

I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale in applicazione dell’accordo godranno del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo determinato di pari mansione a condizione che ne segnalino la volontà per iscritto entro 4 mesi dalla conclusione del rapporto.

Scarica il testo e il modello di domanda

Accordo Provinciale_Picchi di lavoro stagionali_2022_firmato

Richiesta adesione_Accordo Provinciale_Picchi di lavoro stagionali_2022