Fondo di Integrazione Salariale (FIS), chiarimenti INPS

Fondo di Integrazione Salariale (FIS), chiarimenti INPS

L’INPS, attraverso il messaggio n. 2089 del 17 maggio 2022, ha fornito chiarimenti in merito alla presenza di una serie di errori nella compilazione delle domande di Assegno di integrazione salariale presentate al Fondo di integrazione salariale (c.d. FIS) connessi alla scelta delle causali.

L’Istituto fornisce alcune indicazioni operative relativamente alle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, in modo tale da garantire l’accesso ai trattamenti di sostegno al reddito.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale ordinaria (ad esempio, crisi di mercato), ma abbia allegato una scheda causale (relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), l’Istituto adotterà un criterio di prevalenza ed effettuerà l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro.

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), l’Istituto adotterà un criterio di prevalenza ed effettuerà l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro. In particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha indicato questo criterio di prevalenza nel caso in cui “sia stata invocata per errore una causale straordinaria, ma in effetti si intendeva accedere a una causale ordinaria – erogata dal FIS – in quanto siano sussistenti i presupposti sostanziali”.

Aziende fino a 15 dipendenti

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19, l’Istituto avvierà un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta e a precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria, di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016, o a una causale straordinaria, di cui al D.M. n. 94033 del 13 gennaio 2016, come integrato dal D.M. n. 33 del 25 febbraio 2022.

Aziende con più di 15 dipendenti

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19, l’Istituto avvierà un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta al fine di precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile in una causale ordinaria di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016. In questo caso, si adotta un criterio di prevalenza e l’istruttoria è valutata sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, in difformità con la causale richiesta.

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria, trattandosi di una causale riferibile alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per la quale la competenza all’adozione del provvedimento di concessione è del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto adotterà un provvedimento di reiezione della domanda per incompetenza, comunicando al datore di lavoro che, in ragione della sua dimensione aziendale, la competenza in merito alle concessioni afferenti alle causali straordinarie fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

A tal proposito si precisa che, oltre alla necessaria comunicazione al datore di lavoro di vizio di incompetenza, la scrivente Confederazione ha sollecitato l’INPS a considerare i termini decadenziali per la presentazione delle istanze anche in relazione alle eventuali rettifiche di inoltro delle istanze a cui le aziende dovranno provvedere.

Pertanto, si auspica che l’Istituto fornisca a breve ulteriori indicazioni rispetto a tale ultimo punto.

L’INPS precisa, infine, che l’eventuale provvedimento di accoglimento sarà motivato con riferimento alla causale sostanziale emersa dagli elementi istruttori. Inoltre, è stato inserito un apposito alert nella procedura di trasmissione all’Istituto delle domande di Assegno di integrazione salariale con causale straordinaria da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale mediamente superiore a 15 dipendenti, al fine di ridurre i casi di errore riscontrati.

Inail – limiti minimi di retribuzione premi 2022

Inail – limiti minimi di retribuzione premi 2022

Con Circolare n. 21/2022, l’Inail ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, utili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto per la generalità dei lavoratori dipendenti per l’anno 2022.

Per il 2022, il minimale di retribuzione giornaliera risulta pari a 49,91 euro, mentre la misura del minimale rapportato a mese è pari a 1.297,66 euro.

Partecipanti all’impresa familiare

Per i familiari del titolare, vale a dire per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, dall’1.1.2021, il reddito imponibile risulta pari a:

  • reddito imponibile giornaliero: 58,40 euro;
  • reddito imponibile mensile: 1.460,07 euro

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali, di cui alla L. n. 84/1994

Per i predetti soggetti, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ossia 12 giorni al mese o 144 all’anno.

Dall’1.1.2021, la retribuzione convenzionale mensile è pari ad 1.300,92 euro (108,41 euro x 12).

Lavoratori part-time

Come noto, per i lavoratori in argomento la retribuzione oraria da prendere a riferimento si ottiene dividendo l’importo della retribuzione tabellare annua, prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, per il numero di ore lavorative annue stabilite dalla contrattazione stessa.

La base imponibile, pertanto, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria tabellare per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo.

Va, in ogni caso, tenuto presente che la predetta retribuzione oraria tabellare non può essere inferiore alla retribuzione oraria minimale. La retribuzione oraria minimale, per l’anno 2022, è determinata moltiplicando il minimale giornaliero (49,91 euro) per le giornate di lavoro settimanali a orario normale (6) e dividendo il risultato per le ore di lavoro settimanali previste dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno.

Dirigenti

Per tali lavoratori, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L’importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 giorni lavorativi.

Dall’1.1.2021, l’imponibile risulta essere:

  • retribuzione convenzionale giornaliera: 108,02 euro;
  • retribuzione convenzionale mensile: 700,43 euro.

Per i dirigenti con contratto a tempo parziale, la retribuzione convenzionale oraria, dall’1.1.2021, è pari a 13,50 euro.

Lavoratori autonomi – riders

Come noto, a far data dal 1.2.2020, è previsto l’obbligo assicurativo anche per i lavoratori autonomi, anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders).

La retribuzione imponibile da prendere a riferimento per il calcolo del premio è rappresentata dalla retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività ossia ai giorni in cui è stata effettuata almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere.

Per l’anno 2022, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 49,91 euro.

L’imponibile convenzionale giornaliero non vale per i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato che svolgono la stessa attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.

Retribuzione di ragguaglio

Si applica a familiari, soci ed associati, che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita che, dall’1.1.2021, corrisponde ai seguenti importi:

  • importo giornaliero: 58,16 euro;
  • importo mensile: 1.454,08 euro.

Lavoratori parasubordinati

Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi, costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi.

Dall’1.1.2021, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile:

  • minimo mensile:  1.454,08 euro;                       
  • massimo mensile: 2.700,43 euro.

Lavoratori dello spettacolo autonomi

Come noto, dall’1.1.2022, i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo hanno l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per la determinazione del premio assicurativo, la retribuzione imponibile da prendere a riferimento è rappresentata dai compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Per l’anno 2022, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 49,91 euro.

Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Il premio speciale unitario annuale, dovuto dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, è pari a 62,82 euro per l’anno formativo 2021/2022.

Tale importo non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere è a carico dello Stato.

Il premio, dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo (1 settembre – 31 agosto dell’anno successivo).

Lavoro stagionale nel terziario, siglato l’accordo per la provincia di Cosenza

Lavoro stagionale nel terziario, siglato l’accordo per la provincia di Cosenza

Nella foto da sinistra Andrea Ferrone, Segretario Filcams CGIL Sibaritide Pollino; Rita Rocchetti, delegata Ultucs Uil Cosenza; Klaus Algieri, Presidente Confcommercio Cosenza; Annalisa Assunto, Segretario Filcams Cgil Cosenza; Angela Scarcello, Segretario Fisascat Cisl Cosenza.

Assumere dipendenti con contratti stagionali a tempo determinato per gestire meglio i picchi di lavoro concentrati in alcuni periodi dell’anno. Se questa finora era un’opportunità concessa solo alle imprese del turismo, adesso in provincia di Cosenza vale anche per le imprese del commercio e dei servizi.

Merito dell’accordo territoriale siglato da Confcommercio provincia di Cosenza e dai sindacati dei lavoratori Filcams Cgil Cosenza, Filcams Cgil Sibaritide Pollino, Fisascat Cisl Cosenza, Uiltucs Uil Cosenza.

Unici requisiti imprescindibili per le imprese saranno l’applicazione del CCNL Terziario Distribuzioni e Servizi Confcommercio e l’ubicazione nelle località a prevalente economia turistica elencate nell’accordo.

L’obiettivo è promuovere la flessibilità in entrata, aumentare le garanzie e le tutele per i lavoratori e rendere le imprese più propense ad assumere, non solo d’estate, per esempio durante i saldi estivi, ma anche in occasione di festività natalizie, eventi locali e altri momenti topici.

I titolari di negozi al dettaglio, ma anche di imprese di servizi, potranno quindi rafforzare il proprio organico, nei periodi di maggiore concentrazione del lavoro, assumendo nuovi dipendenti con contratti stagionali a tempo determinato.

I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale in applicazione dell’accordo godranno del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo determinato di pari mansione a condizione che ne segnalino la volontà per iscritto entro 4 mesi dalla conclusione del rapporto.

Scarica il testo e il modello di domanda

Accordo Provinciale_Picchi di lavoro stagionali_2022_firmato

Richiesta adesione_Accordo Provinciale_Picchi di lavoro stagionali_2022

Fondo di Integrazione Salariale (FIS), chiarimenti INPS

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

L’INPS, con il messaggio del 9 febbraio 2022, n. 637, ha fornito indicazioni su alcuni aspetti relativi alla contribuzione dovuta per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al d.lgs. n. 148/2015, a seguito della riforma della normativa in materia avvenuta con la Legge di Bilancio 2022.

Per quanto concerne i soggetti beneficiari, l’Istituto rammenta che, a seguito della recente riforma, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale CIGO, CIGS, FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, di cui al Titolo I e II del d.lgs. 148/2015, anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali tenendo conto altresì di tali lavoratori, in forza alla medesima data di entrata in vigore della novella normativa.

In merito alla CIGO, l’ultima Legge di Bilancio non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi.

Per quanto riguarda la CIGS, viene esteso il suo campo di applicazione, confermando, tuttavia, l’aliquota contributiva pari al 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come stabilita all’art. 23 del d.lgs. 148/2015. Pertanto, anche i nuovi datori di lavoro che rientrano nell’ambito della CIGS, sono tenuti al versamento della suddetta contribuzione di finanziamento. Per l’anno 2022, la Legge di Bilancio ha disposto che tale aliquota venga ridotta dello 0,63%, determinando pertanto un’aliquota di finanziamento della CIGS, per il solo anno 2022, pari allo 0,27% (0,90 – 0,63).

La novella normativa ha esteso anche l’ambito applicativo del FIS, nonché riformulato le aliquote del relativo contributo di finanziamento. Nello specifico, l’aliquota per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato fino a cinque dipendenti, è pari allo 0,50%. Per coloro che abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota è fissata allo 0,80%. Per il solo anno 2022, la Legge di Bilancio ha disposto la riduzione delle predette aliquote nelle seguenti modalità:

  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35);
  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25);
  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11);
  • per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,56).

Si riporta di seguito un schema riassuntivo delle aliquote di finanziamento del FIS e della CIGS, così come riformulate dalla nuova disciplina.

Numero di dipendenti Aliquote precedenti Aliquote a regime Aliquote ridotte nel 2022
FIS CIGS TOT FIS CIGS TOT FIS CIGS TOT
Fino a 5 0,00% 0,50% 0,50% 0,15% (-0,35%) 0,15%
Oltre 5 e fino a 15 0,45% 0,45% 0,80% 0,80% 0,55% (-0,25%) 0,55%
Oltre 15 0,65% 0,65% 0,80% 0,90% 1,70% 0,69% (-0,11%) 0,27% (-0,63%) 0,96%
Commercio*
Oltre 50 0,90% 0,90% 0,80% 0,90% 1,70% 0,24% (-0,56%) 0,90% 1,14%

* Imprese commerciali, comprese logistica, e le agenzie di viaggio e turismo, compresi i tour operator

Si ricorda che le aliquote contributive di CIGS e FIS – a differenza della CIGO che è totalmente a carico delle imprese – sono ripartite per 1/3 a carico dei lavoratori e per i restanti 2/3 a carico dei datori di lavoro.

Inoltre, l’Istituto conferma l’importo della contribuzione addizionale prevista per l’accesso alla CIGO e CIGS, di cui all’art. 5 del d.lgs. 148/2018. Si rammenta che per entrambi i trattamenti, il contributo addizionale a carico del datore di lavoro è pari al 9%, fino a 52 settimane richieste, al 12%, da 53 a 104 settimane richieste, e al 15%, oltre le 104 settimane richieste, nel quinquennio mobile. A partire dal 1° gennaio 2025, le prime due aliquote vengono ridotte rispettivamente al 6% e al 9% a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento. Per quanto riguarda il FIS, il contributo è confermato nella misura già prevista all’art. 29, del d.lgs. 148/2015, pari al 4%, e ridotto del 40% al ricorrere dei medesimi presupposti sopraindicati, relativi alla CIGO e alla CIGS. L’Istituto chiarisce che tale riduzione determina un contributo pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).

Infine, l’INPS rende noto che, in merito alle istruzioni operative per l’elaborazione dei flussi Uniemens, in considerazione del nuovo assetto delle disposizioni che disciplinano le integrazioni salariali, come sopra sinteticamente esposte, l’Istituto provvederà a fornire con successiva circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi. Pertanto, per i periodi di paga a decorrere dal 1 gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.

Ammortizzatori Sociali –Circolare INPS n. 18/2022

Ammortizzatori Sociali –Circolare INPS n. 18/2022

L’INPS con la Circolare del 1° febbraio 2022, ha illustrato le novità introdotte dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio) e dal Decreto Legge n. 4/2022 (cd. Sostegni Ter) alla disciplina degli ammortizzatori sociali. Il documento fornisce le prime indicazioni operative per l’applicazione delle predette disposizioni.

Si precisa, innanzitutto, che le modifiche intervenute producono effetti dal 1 gennaio 2022 e, pertanto, non sono riferite alle richieste aventi ad oggetto periodi a cavallo degli anni 2021/2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021.

Di seguito gli aspetti principali evidenziati dall’INPS.

 

 

PRINCIPI
GENERALI

 

  • Destinatari: vi rientrano anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di apprendistato.
  • Anzianità minima: occorre di effettivo lavoro per accesso ai trattamenti ed è ridotta da 90 a 30 giorni (condizione non necessaria in caso di trattamento ordinario per EONE. Su questa casistica, in particolare, siamo in attesa di ulteriori istruzioni che chiariscano effettivamente quali eventi siano ad essa riconducibili).  Inoltre, in caso di trasferimento d’azienda ai sensi del 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passi alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, ai fini della determinazione dell’anzianità si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
  • Massimale per l’indennità: pari a 1.199,72 euro per il 2021 e annualmente rivalutato.
  • Pagamento diretto: in caso di richiesta, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
  • Attività di lavoro: il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, non percepisce il trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.

In caso di durata pari o inferiore a sei mesi, invece, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

CIGO

 

  • Rispetto ai limiti di durata massima previsti agli artt. 4 e 12 del D.lgs. n. 148/2015, i periodi di trattamento connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.
  • La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (eccezione per EONE in cui vige il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento)
  • Si prevede che l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali può essere svolto anche in via telematica.

CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE

 

  • Dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale (ordinari e straordinari) per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento, la misura del contributo addizionale è pari al:
  • 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 9% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile
  • oltre le 104 settimane resta il 15%.
  • Il contributo addizionale non è dovuto se i trattamenti di integrazione salariale sono concessi per eventi oggettivamente non evitabili (EONE).
  • È previsto l’esonero del contributo addizionale in favore dei datori di lavoro operanti nei settori individuati dal D.L. n. 4/2022 nell’arco temporale 1°gennaio-31 marzo 2022. Trattasi di cig “scontata” per i settori maggiormente in crisi come gli alberghi e alloggi (codici ateco 55.10 e 55.20), le agenzie di viaggio e tour operator (codici ateco 79.10, 79.20 e 79.90), ristorazione, anche commerciale e bar (codici ateco 56.10.5, 56.21.0, 56.29, 56.30, 56.10.1), parchi divertimento (codici ateco 93.21), stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20), musei (codici ateco 91.02 e 91.03), discoteche (codici ateco 93.29.1), sale giochi e biliardi (codice ateco 93.29.3), sale bingo e altre attività di intrattenimento (codice ateco 93.29.9). Vengono, altresì, esonerati dalla contribuzione addizionale, i seguenti operatori nel comparto Trasporti: Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09); Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30); Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01); Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90).

CIGS  

(+ di n. 15 dipendenti)

 

  • Si amplia la platea dei destinatari con la previsione dettata dall’art. 20, comma 3-bis che determina l’estensione della CIGS e dei relativi obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro, con dimensione occupazionale media semestrale superiore a 15 dipendenti, che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale.
  • La contribuzione è dello 0,90%, ridotta allo 0,27% per l’anno 2022.
  • Per i trattamenti fino al 31 dicembre 2021 si applica la disciplina previgente.
  • Esame congiunto previsto anche in via telematica.
  • Vengono confermate le causali crisi, riorganizzazione e contratto di solidarietà, tuttavia la causale di “riorganizzazione aziendale” ricomprende anche i casi in cui le aziende vi ricorrano per realizzare “processi di transizione” (che saranno individuati con apposito DM).
  • Per la causale contratto di solidarietà dal 1° gennaio 2022 aumentano le percentuali di riduzione oraria come segue:
  • la riduzione media oraria massima dell’orario giornaliero, settimanale e mensile dei lavoratori interessati passa dal 60% al 80%;
  • la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, passa dal 70% al 90%.
  • Rispetto ai limiti di durata massima previsti agli artt. 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015, i periodi di trattamento connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.

ACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE

 

  • In caso di CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale, i datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti possono ottenere un ulteriore intervento per massimo 12 mesi finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero.
  • Durante la procedura sindacale sono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione quali formazione e riqualificazione professionale, anche tramite Fondi interprofessionali.
  • I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).
  • È prevista la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale di 52 settimane, nel biennio 2022/2023, per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che hanno raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile (per tale misura sono stati stanziati 150 milioni per il 2022 e 150 milioni per il 2023).

FIS  (datori di lavoro con almeno n. 1  dipendente non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 d.lgs. n. 148/2015).

Dal 1° gennaio 2022:

  • ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti il FIS riconosce prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie (durata 13 settimane nel biennio);
  • per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, il FIS riconosce l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie (durata 26 settimane nel biennio).

 

Contribuzione

  • A decorrere dal 1° gennaio 2022:
  • fino a 5 dipendenti: 0,50
  • + di 5 dipendenti: 0,80%
  • Contributo addizionale: 4% della retribuzione persa dai lavoratori
  • il 4% si riduce in misura pari al 40% (quindi 2,4%) per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti e che non hanno fatto richiesta di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
  • È previsto l’esonero del contributo addizionale del 4% in favore dei datori di lavoro operanti nei settori individuati dal D.L. n. 4/2022 nell’arco temporale 1°gennaio-31 marzo 2022 (vd. nel dettaglio § “contribuzione addizionale”) .
  • Per l’anno 2022 le aliquote ordinarie sono previste nelle seguenti misure:
    • Datori di lavoro fino a 5 dipendenti 0,15% (0,50% ordinaria – 0,35% riduzione)
    • Datori di lavoro da 5,1 a 15 dipendenti 0,55% (0,80% ordinaria – 0,25% riduzione)
    • Datori di lavoro oltre 15 dipendenti 0,69% (0,80% ordinaria – 0,11% riduzione)
    • Imprese commerciali (incluse logistica), agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con oltre 50 dipendenti 0,24% (0,80% ordinaria – 0,56% riduzione).

DOMANDE

  • Sono confermati i termini di presentazione delle domande di CIGO e Assegno di Integrazione Salariale.
  • Le istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 1° febbraio 2022 potranno essere presentate entro il 16 febbraio.
  • Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE) verificati nel mese di gennaio 2022, il termine di presentazione delle istanze è  fissato al 28 febbraio 2022.

Elementi di ulteriore approfondimento e dettaglio sono contenuti nella Circolare disponibile nella nostra Area Riservata.

Inail. Autoliquidazione 2021/2022 – Istruzioni operative

Inail. Autoliquidazione 2021/2022 – Istruzioni operative

Con riferimento all’autoliquidazione 2021/2022, si riportano di seguito le principali istruzioni fornite dall’Inail con le Istruzioni operative del 29.12.2021 e dell’11.1.2022.

Riepilogo scadenze e servizi

Adempimenti Scadenze
Versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione e per la prima rata (*) 16.2.2022
Presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2021 28.2.2022
Versamento contributi associativi in unica soluzione 16.2.2022
(*) Per le informazioni relative al versamento rateizzato, si veda il successivo par. “Rateazione del premio di autoliquidazione”.

Datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali):

  • presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni: esclusivamente con i servizi telematici “AL.P.I. online”, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”;
  • numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2021/2022 da indicare nel modello F24: 902022.

Datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione):

  • presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni: esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”.
  • numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento: viene indicato dal servizio sopra richiamato.

Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.

Per la documentazione che le imprese armatrici sono tenute a presentare, si rimanda al par. A delle istruzioni operative in commento.

Retribuzioni 2022 inferiori a quelle del 2021

I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2022 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2021, sono tenuti ad inviare all’Inail – entro il 16 febbraio 2022 – la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2022. Analogamente, entro la stessa data, gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio a loro dedicato “Riduzione presunto” per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Rateazione del premio di autoliquidazione

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, oltre che in unica soluzione entro il 16 febbraio 2022, in quattro rate trimestrali, con applicazione – sulle rate successive alla prima – degli interessi dovuti, calcolati sulla base del tasso medio di interesse dei titoli di Stato del 2021 determinato dal MEF nella misura dello 0,10% (cfr. Istruzioni operative Inail dell’11.1.2022).

Rate

% premio

annuale

Data

scadenza

Data utile

pagamento

Coefficienti

interessi

I 25% 16.2.2022 16.2.2022 0,00000000
II 25% 16.5.2022 16.5.2022 0,00024384
III 25% 16.8.2022 22.8.2022 0,00049589
IV 25% 16.11.2022 16.11.2022 0,00074795

Riduzioni del premio assicurativo

Si riportano, di seguito, le principali riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2021/2022.

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo
Per aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.
Riduzione Pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.Tale riduzione si applica sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022.
Requisiti

Possesso da parte del datore di lavoro dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online;

Insussistenza cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online).

Adempimenti Invio della dichiarazione per benefici contributivi direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).
Istruzioni domanda Indicare nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”: il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni a cui si applica la riduzione.
Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia
Per i datori di lavoro operanti nel comune di Campione d’Italia, in relazione ai dipendenti retribuiti in franchi svizzeri.
Riduzione Del 50% del premio, sia per la regolazione 2021 sia per la rata 2022.
Istruzioni domanda La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.
 
Incentivi per assunzioni L. n. 92/2012, art. 4, c. da 8 a 11
Per assunzioni, dall’1.1.2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi (D.Lgs. n. 181/2000). Le stesse riduzioni si applicano, ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’art. 2, punto 4), lett. f), del Regolamento UE n. 651/2014, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Riduzione

Del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di 12 mesi o fino al 18° mese dalla data dell’assunzione del lavoratore con il contratto a tempo determinato, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato.

Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.

Requisiti

Possesso da parte del datore di lavoro dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online;

Insussistenza cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online).

Adempimenti Invio della dichiarazione per benefici contributivi direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).
Istruzioni domanda Indicare, nella dichiarazione delle retribuzioni, l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (cod. da H a Y della Tab. sui codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicati nella Guida autoliquidazione 2021/2022).
Chiarimenti Con riferimento all’esonero contributivo di cui alla L. n. 92/2012, art. 4, c. da 9 a 11 – fissato dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2021, art. 1, c. da 16 a 19), per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, nella misura del 100 per cento nel limite massimo di 6.000 euro annui – l’Inail ha chiarito che – sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – il beneficio in parola non si applica ai premi Inail.

Per maggiori dettagli, si rinvia alle Istruzioni operative Inail del 29.12.2021 e dell’11.1.2022 nonché alla Guida all’autoliquidazione 2021/2022 disponibili nella nostra Area Riservata.