Decreto Flussi. Ingressi 2023 – 2025

Decreto Flussi. Ingressi 2023 – 2025

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 27 settembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2023, è stata definita la determinazione dei flussi di cittadini stranieri, per il triennio 2023 – 2025, che possono entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo.

Il DPCM distribuisce queste quote tra settori, tipologie di lavoro e di lavoratori indicando, inoltre, il calendario delle domande da parte dei datori di lavoro.

Il datore di lavoro che richiede un lavoratore straniero residente all’estero deve verificare presso il Centro per l’impiego competente – e attraverso la presentazione di un apposito modello predisposto dall’Anpal – l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per procedere con l’assunzione. Ciò al fine di garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale della procedura.

Ai fini della verifica dell’indisponibilità, lo stesso datore dovrà allegare un modello di autocertificazione all’istanza di nulla osta al lavoro quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) in cui si attesta l’assenza di riscontro da parte del Centro per l’impiego alla richiesta presentata, decorsi 15 giorni lavorativi dalla data della stessa; la non idoneità del lavoratore accertata dal datore ad esito negativo dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’impiego; la mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore, al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Inoltre, si ricorda che fino al prossimo 26 novembre sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda di nulla osta al lavoro sul portale del Ministero dell’Interno.

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro, potranno essere trasmesse in via definitiva solo tramite le consuete modalità telematiche:

  • dal 2 dicembre, per i lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
  • dal 4 dicembre per gli altri lavoratori subordinati non stagionali;
  • dal 12 dicembre per i lavoratori stagionali.

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12 febbraio sia del 2024 che del 2025, secondo la ripartizione del Decreto in esame e fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Per informazioni e presentazione della richiesta vieni a trovarci presso i nostri uffici Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021 (email enasco@confocmmercio.cs.it).

DPCM 27-09-2023

Riforma del lavoro sportivo. Chiarimenti dell’INL

Riforma del lavoro sportivo. Chiarimenti dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Circolare n. 2/2023, e annessa Nota n. 460/2023, ha fornito dei chiarimenti in merito alle tipologie contrattuali applicabili e il connesso inquadramento previdenziale e assicurativo per i rapporti di lavoro sportivo.

Si ricorda che la normativa in materia di lavoro sportivo è stata di recente riordinata e riformata con il d.lgs. n. 36/2021, e i successivi decreti correttivi n. 163/2022 e n. 120/2023, in attuazione dell’art. 5 della legge delega n. 86/2019.

Rispetto a quanto già espressamente previsto dalla normativa in vigore, l’INL chiarisce che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. Trattasi di una presunzione relativa in quanto si prevede espressamente che il lavoro sportivo costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  2. lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
  3. la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.

Trattasi di condizioni che vanno verificate autonomamente, caso per caso, al fine di verificarne la sussistenza sulla base della previsione di legge, senza che il superamento di una di esse comporti necessariamente il venir meno del requisito. Così, a titolo esemplificativo, qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni l’anno il requisito potrà ritenersi soddisfatto.

Diversamente da quanto avviene nel professionismo, nell’area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  1. la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; al superamento di tale impegno orario resta dunque in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto;
  2. le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Pertanto, resta inteso che al ricorrere dei predetti requisiti non è applicabile la disciplina in materia di etero-organizzazione prevista dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015.

L’Istituto rende altresì noto che la comunicazione obbligatoria al Registro delle attività sportive dilettantistiche (v. art. 6, D.Lgs. n. 39/2021), riguardante i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’art. 9-bis, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 510/1996. Tale comunicazione va effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.

Anche l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Tuttavia, nelle more dell’operatività del Registro delle attività sportive, le comunicazioni dovranno essere necessariamente effettuate come di consueto mediante il centro per l’impiego. Tale ultima precisazione vale per le sole comunicazioni che non siano state già effettuate per il tramite del Registro alla data odierna, rispetto alle quali non è, quindi, dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l’impiego.

Per quanto concerne le prestazioni sportive dei volontari, l’Istituto precisa che esse non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Anche riguardo la stipula di contratti di apprendistato, l’INL rammenta che per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’art. 43, d.lgs. n. 81/2015, e per i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’art. 45, d.lgs. n. 81/2015, il limite di età minima è fissato a 14 anni, in deroga alle attuali disposizioni di legge. Inoltre, al termine del periodo di apprendistato, il rapporto si risolve automaticamente.

In relazione agli aspetti previdenziali, sebbene ai lavoratori subordinati sportivi si applichino le tutele previste per la Naspi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all’art. 2, commi 28 e 31, della L. n. 92/2021 (contributo addizionale e c.d. ticket di licenziamento).

Conguaglio contrbuti di fine anno 2022

Conguaglio contrbuti di fine anno 2022

Con la circolare n. 139 del 31 dicembre 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni per poter effettuare, attraverso la denuncia UNIEMENS, le operazioni di conguaglio relative all’anno 2022, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo.

Si segnala che le operazioni di conguaglio possono essere effettuate alternativamente:

  • con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2022 à scadenza di pagamento 16 gennaio 2023;
  • con la denuncia di competenza di gennaio 2022 à scadenza di pagamento 16 febbraio 2023;

I conguagli inerenti ai versamenti di TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative, invece, possono essere inseriti anche nella denuncia di febbraio 2023, con  scadenza fissata al 16 marzo 2023.

La circolare illustra le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

  1. elementi variabili della retribuzione (es: compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta, permessi non retribuiti, etc.);
  2. massimale contributivo e pensionabile (art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995), che, per il 2022, è fissato al 105.014 euro;
  3. contributo aggiuntivo IVS 1%;
  4. conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
  5. “fringe benefits” non superiori per l’anno 2022 al limite di € 3.000,00, per i quali – vista l’eccezionalità della misura – le operazioni di conguaglio sono state descritte dall’Inps con apposito messaggio n. 4616/2022;
  6. auto aziendali ad uso promiscuo;
  7. prestiti ai dipendenti;
  8. conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
  9. rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
  10. gestione delle operazioni societarie.

Per tutti i dettagli si rinvia al testo integrale della Circolare n. 139 del 31 dicembre 2022

Ccnl Terziario, sottoscritto protocollo straordinario di settore

Ccnl Terziario, sottoscritto protocollo straordinario di settore

In base all’accordo tra Confcommercio e sindacati verranno erogati ai lavoratori un importo una tantum di 350 euro e un acconto di 30 euro sui futuri aumenti contrattuali da aprile 2023.

Confcommercio-Imprese per l’Italia ha sottoscritto il 12 dicembre scorso un protocollo straordinario di settore con i sindacati di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs) nell’ambito del percorso negoziale per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. In base all’accordo, verranno erogati ai lavoratori un importo una tantum di 350 euro e un acconto di 30 euro sui futuri aumenti contrattuali da aprile 2023, entrambi riparametrati per livello d’inquadramento.   

Nelle premesse del protocollo, le parti  convengono su:

  • profondità e pervasività degli impatti economici e sociali a carico del terziario di mercato della fase apertasi ai primi del 2020 e ancora non conclusa;
  • contributo reso alla competitività ed alla coesione sociale dagli istituti del CCNL e dal concreto dispiegarsi delle relazioni sindacali;
  • utilità di un’azione comune volta a richiamare l’attenzione del Governo – con particolare riferimento al cantiere delle riforme e degli investimenti del PNRR –  sul nesso tra innovazione, incrementi di produttività del sistema dei servizi  ed incrementi di produttività complessiva del sistema-Paese;
  • sulla necessità del sostegno della contrattazione collettiva intercorrente tra le Parti comparativamente più rappresentative  e del contrasto  del dumping contrattuale; sulla necessità di contribuire alla tenuta del potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

Le trattative per il rinnovo del CCNL proseguiranno con l’obiettivo di trovare possibili soluzioni il prossimo anno. Protocolli analoghi sono stati sottoscritti anche dalle altre organizzazioni datoriali interessate. 

Proroga Decontribuzione Sud

Proroga Decontribuzione Sud

La Commissione europea, con Decisione C(2022)9191 final del 6 dicembre 2022, ha autorizzato per ulteriori 12 mesi l’esonero contributivo “Decontribuzione Sud”, che sarà concesso fino al 31 dicembre 2023.

Si ricorda che tale agevolazione prevede, per tutto il 2023, un esonero contributivo del 30% in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Con la suddetta Decisione, è stata inoltre approvata la richiesta di aumento del massimale di aiuto per impresa a 2 milioni di euro (300.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura), in luogo degli attuali 400.000 euro, e innalzato il budget totale per l’anno 2023 a 5,7 milioni di euro.

Tutte le altre condizioni restano invariate.

Esonero contributivo lavoratrici madri che rientrano a lavoro nel 2022

Esonero contributivo lavoratrici madri che rientrano a lavoro nel 2022

L’INPS, nel messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, ha chiarito alcuni importanti aspetti operativi riguardanti la gestione dell’esonero contributivo – introdotto in via sperimentale dall’art. 1, c. 137, Legge di bilancio 2022 – in favore delle lavoratrici madri che rientrano dal periodo di maternità.

L’Inps aveva già precisato che se la lavoratrice fruisce dell’astensione facoltativa (congedo parentale facoltativo) al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Inoltre, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum esteso di cui all’articolo 17 del Testo unico sulla maternità.

Ad integrazione delle istruzioni già fornite, l’Istituto chiarisce che anche le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), determinano lo slittamento in avanti del giorno di decorrenza dell’esonero. Devono essere però soddisfatte due condizioni:

  1. il rientro effettivo al lavoro deve verificarsi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022;
  2. deve esserci continuatività tra il congedo obbligatorio di maternità (anche se seguito da un periodo di congedo facoltativo) e i periodi di assenza (per congedo facoltativo, ferie, permessi, malattia).

Riportiamo nella tabella che segue uno dei tre esempi utilizzati dall’Inps per chiarire tali aspetti:

Termine congedo obbligatorio

Rientro effettivo al lavoro

Fruizione del congedo parentale

Fruizione ferie

Decorrenza esonero

18 luglio 2022

19 luglio 2022

dall’8 agosto al 7 settembre 2022

dall’8 al 14 settembre 2022

dal 19 luglio 2022 al 18 luglio 2023

In tema di imponibile, l’Inps precisa che l’esonero dovrà essere calcolato dalla data di effettivo rientro, e di conseguenza gli eventuali periodi di ferie, permessi o altri tipi di congedo, fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio (quindi prima del rientro effettivo) non sono oggetto di esonero: il relativo imponibile non comporta il diritto all’agevolazione.

Inoltre, l’Istituto afferma che lo sgravio in questione è cumulabile – oltre che con altre agevolazioni che insistono sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro – anche con l’esonero sulla quota IVS prevista per il 2022 dall’art. 1, comma 121, Legge di Bilancio 2022, incrementato dallo 0,8 per cento al 2 per cento dall’art. 20, c. 1 del Decreto Aiuti bis per i periodi di paga 1° luglio – 31 dicembre 2022.

L’Inps affronta infine il tema della portabilità dell’esonero laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità e successivamente sia cambiato il datore di lavoro, prevedendo varie ipotesi:

  • se il precedente rapporto incentivato e il nuovo non dovessero essere continuativi (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non potrà essere riconosciuto;
  • se il precedente rapporto incentivato e il nuovo dovessero essere continuativi (ad esempio, trasferimento d’azienda; cessione di contratto), l’esonero verrà applicato poiché si tratterebbe della prosecuzione dello stesso rapporto di lavoro;
  • nel caso in cui, invece, la lavoratrice non dovesse rientrare affatto sul posto di lavoro l’esonero potrà essere riconosciuto presso il nuovo datore di lavoro che assume la lavoratrice a partire dal primo rientro effettivo dall’astensione.