Ccnl Terziario, sottoscritto protocollo straordinario di settore

Ccnl Terziario, sottoscritto protocollo straordinario di settore

In base all’accordo tra Confcommercio e sindacati verranno erogati ai lavoratori un importo una tantum di 350 euro e un acconto di 30 euro sui futuri aumenti contrattuali da aprile 2023.

Confcommercio-Imprese per l’Italia ha sottoscritto il 12 dicembre scorso un protocollo straordinario di settore con i sindacati di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs) nell’ambito del percorso negoziale per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. In base all’accordo, verranno erogati ai lavoratori un importo una tantum di 350 euro e un acconto di 30 euro sui futuri aumenti contrattuali da aprile 2023, entrambi riparametrati per livello d’inquadramento.   

Nelle premesse del protocollo, le parti  convengono su:

  • profondità e pervasività degli impatti economici e sociali a carico del terziario di mercato della fase apertasi ai primi del 2020 e ancora non conclusa;
  • contributo reso alla competitività ed alla coesione sociale dagli istituti del CCNL e dal concreto dispiegarsi delle relazioni sindacali;
  • utilità di un’azione comune volta a richiamare l’attenzione del Governo – con particolare riferimento al cantiere delle riforme e degli investimenti del PNRR –  sul nesso tra innovazione, incrementi di produttività del sistema dei servizi  ed incrementi di produttività complessiva del sistema-Paese;
  • sulla necessità del sostegno della contrattazione collettiva intercorrente tra le Parti comparativamente più rappresentative  e del contrasto  del dumping contrattuale; sulla necessità di contribuire alla tenuta del potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

Le trattative per il rinnovo del CCNL proseguiranno con l’obiettivo di trovare possibili soluzioni il prossimo anno. Protocolli analoghi sono stati sottoscritti anche dalle altre organizzazioni datoriali interessate. 

Proroga Decontribuzione Sud

Proroga Decontribuzione Sud

La Commissione europea, con Decisione C(2022)9191 final del 6 dicembre 2022, ha autorizzato per ulteriori 12 mesi l’esonero contributivo “Decontribuzione Sud”, che sarà concesso fino al 31 dicembre 2023.

Si ricorda che tale agevolazione prevede, per tutto il 2023, un esonero contributivo del 30% in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Con la suddetta Decisione, è stata inoltre approvata la richiesta di aumento del massimale di aiuto per impresa a 2 milioni di euro (300.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura), in luogo degli attuali 400.000 euro, e innalzato il budget totale per l’anno 2023 a 5,7 milioni di euro.

Tutte le altre condizioni restano invariate.

Esonero contributivo lavoratrici madri che rientrano a lavoro nel 2022

Esonero contributivo lavoratrici madri che rientrano a lavoro nel 2022

L’INPS, nel messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, ha chiarito alcuni importanti aspetti operativi riguardanti la gestione dell’esonero contributivo – introdotto in via sperimentale dall’art. 1, c. 137, Legge di bilancio 2022 – in favore delle lavoratrici madri che rientrano dal periodo di maternità.

L’Inps aveva già precisato che se la lavoratrice fruisce dell’astensione facoltativa (congedo parentale facoltativo) al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Inoltre, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum esteso di cui all’articolo 17 del Testo unico sulla maternità.

Ad integrazione delle istruzioni già fornite, l’Istituto chiarisce che anche le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), determinano lo slittamento in avanti del giorno di decorrenza dell’esonero. Devono essere però soddisfatte due condizioni:

  1. il rientro effettivo al lavoro deve verificarsi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022;
  2. deve esserci continuatività tra il congedo obbligatorio di maternità (anche se seguito da un periodo di congedo facoltativo) e i periodi di assenza (per congedo facoltativo, ferie, permessi, malattia).

Riportiamo nella tabella che segue uno dei tre esempi utilizzati dall’Inps per chiarire tali aspetti:

Termine congedo obbligatorio

Rientro effettivo al lavoro

Fruizione del congedo parentale

Fruizione ferie

Decorrenza esonero

18 luglio 2022

19 luglio 2022

dall’8 agosto al 7 settembre 2022

dall’8 al 14 settembre 2022

dal 19 luglio 2022 al 18 luglio 2023

In tema di imponibile, l’Inps precisa che l’esonero dovrà essere calcolato dalla data di effettivo rientro, e di conseguenza gli eventuali periodi di ferie, permessi o altri tipi di congedo, fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio (quindi prima del rientro effettivo) non sono oggetto di esonero: il relativo imponibile non comporta il diritto all’agevolazione.

Inoltre, l’Istituto afferma che lo sgravio in questione è cumulabile – oltre che con altre agevolazioni che insistono sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro – anche con l’esonero sulla quota IVS prevista per il 2022 dall’art. 1, comma 121, Legge di Bilancio 2022, incrementato dallo 0,8 per cento al 2 per cento dall’art. 20, c. 1 del Decreto Aiuti bis per i periodi di paga 1° luglio – 31 dicembre 2022.

L’Inps affronta infine il tema della portabilità dell’esonero laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità e successivamente sia cambiato il datore di lavoro, prevedendo varie ipotesi:

  • se il precedente rapporto incentivato e il nuovo non dovessero essere continuativi (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non potrà essere riconosciuto;
  • se il precedente rapporto incentivato e il nuovo dovessero essere continuativi (ad esempio, trasferimento d’azienda; cessione di contratto), l’esonero verrà applicato poiché si tratterebbe della prosecuzione dello stesso rapporto di lavoro;
  • nel caso in cui, invece, la lavoratrice non dovesse rientrare affatto sul posto di lavoro l’esonero potrà essere riconosciuto presso il nuovo datore di lavoro che assume la lavoratrice a partire dal primo rientro effettivo dall’astensione.
Bonus 200 euro. Estensione dei destinatari

Bonus 200 euro. Estensione dei destinatari

L’Inps di recente ha fornito le istruzioni operative utili all’erogazione del bonus 200 euro in favore dei nuovi beneficiari individuati dal Decreto Aiuti bis.

Il Decreto ha infatti esteso l’indennità una tantum anche “ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del decreto-Aiuti non hanno beneficiato dell’esonero, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS”.

L’indennità è quindi riconosciuta anche ai lavoratori che al mese di luglio scorso avevano in essere un rapporto di lavoro – “anche con altro datore di lavoro”, precisa l’Inps – a condizione che gli stessi non abbiano beneficiato dell’esonero contributivo disciplinato dalla Legge di bilancio 2022 (presupposto previsto in via generale per il riconoscimento del bonus) per via di eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti).

La contribuzione figurativa, pertanto, riguarda ad esempio i dipendenti che percepiscono l’indennità di disoccupazione, sono soggetti a periodi di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza di cassa integrazione, malattia o infortunio sul lavoro, gravidanza e altri.

Sul punto, nella circolare viene specificato che gli eventi coperti da contribuzione figurativa devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022, anche se gli stessi possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.

L’Istituto conferma che l’erogazione dell’indennità avverrà in via automatica nel mese di ottobre 2022, per il tramite dei datori di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore:

  • di non beneficiare dell’indennità disciplinata dal Decreto Aiuti;
  • di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS (come nei casi di congedo o cassa integrazione) nel periodo 1°gennaio 2022 – 18 maggio 2022;
  • di essere consapevole di non avere diritto al bonus, laddove già destinatario dello stesso con erogazione d’ufficio da parte dell’Inps.

Il lavoratore, nel caso sia titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

Quanto al recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità, i datori di lavoro potranno compensarlo attraverso la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022, oppure tramite regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022, secondo le indicazioni operative segnalate nella circolare.

Aggiornamento protocolli di contrasto al Covid

Aggiornamento protocolli di contrasto al Covid

Confcommercio ha sottoscritto nella giornata del 30 giugno un nuovo Protocollo per il contrasto al virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, nel corso di un incontro promosso dal Ministro del lavoro con tutte le parti sociali, cui hanno preso parte anche i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, nonché l’INAIL.

Il nuovo Protocollo è stato elaborato considerando l’evoluzione del virus e della normativa generale di contrasto anche negli altri ambiti della vita civile, con l’obiettivo di continuare a dare regole certe a tutela dei lavoratori ma anche delle imprese, relativamente ai profili di responsabilità.

Confcommercio aveva già rappresentato nell’incontro del 22 giugno la necessità di sostituire i precedenti protocolli con un nuovo strumento più snello e concentrato sulla prevenzione dei lavoratori fragili e sulla raccomandazione di mantenere forme di distanziamento in presenza in situazioni critiche.

Nel merito:

il rischio da SARS-CoV-2/COVID-19 continua a essere un rischio generico, in merito agli adempimenti in termini di sicurezza sul lavoro, per il quale, si dice nel protocollo “occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione”;

  1. informazione: sono confermati gli obblighi di informazione relativamente ai rischi da contagio e alle misure precauzionali e comportamentali da adottare;
  2. modalità di ingresso e rientro in azienda sono riammessi in azienda i lavoratori contagiati solo ad avvenuta guarigione, mentre è previsto l’isolamento per i contagiati e l’auto sorveglianza per 10 giorni per i contatti stretti; in ogni caso si continua a prevedere la possibilità della misurazione della temperature che consente l’allontanamento qualora sia superiore a 37,5°;
  3. appalti: è previsto un obbligo di informazione all’azienda committente dalle aziende appaltatrici in caso di positività al Covid di propri dipendenti;
  4. sanificazione e precauzioni igieniche personali: devono continuare a garantirsi forme di igienizzazione e di sanificazione nelle modalità oramai divenute consuete;
  5. dispositivi di protezione delle vie respiratorie: è il punto di maggior cambiamento rispetto ai protocolli preesistenti: si sancisce la fine dell’obbligo generalizzato di utilizzo delle mascherine. Si prevede però l’onere di garantire le FFP2 (non essendo più le chirurgiche DPI) a disposizione dei lavoratori per consentirne l’utilizzo nei casi di maggior criticità (contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative). Insieme al medico competente o all’RSPP, inoltre il datore di lavoro potrà inserire un obbligo circostanziato di indossare la mascherina.

Quanto alla gestione della persona sintomatica e alla sorveglianza sanitaria, le disposizioni sono rimaste sostanzialmente identiche al passato. Infine le Parti hanno condiviso di chiedere al Governo di impegnarsi per le proroghe per la disciplina dei lavoratori fragili e per l’utilizzo del lavoro agile emergenziale.

Le parti si sono date il termine del 31 ottobre per una verifica delle nuove disposizioni alla luce dell’evoluzione normativa ed epidemiologica.

Indennità una tantum lavoratori dipendenti

Indennità una tantum lavoratori dipendenti

Con Circolare n.73/2022 e Messaggio n.2559/2022, l’Inps ha fornito le istruzioni applicative per il riconoscimento dell’indennità una tantum disciplinata dal Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, art. 31 e 32) a beneficio dei lavoratori dipendenti.

Importo ed erogazione dell’indennità

L’indennità una tantum, di importo pari a 200 euro, è riconosciuta – nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 – per il tramite dei datori di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore sulla non titolarità di uno o più prestazioni sopra richiamate (all.to 1).

Competenza della retribuzione

Qualora sussista il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art.31, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto.

Ovvero, in considerazione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, l’indennità è concessa con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in conseguenza di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).

Beneficiari e requisiti

Lavoratori dipendenti esclusi quelli domestici, che abbiano beneficiato – per almeno una mensilità, nel primo quadrimestre 2022 – dell’esonero contributivo (0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS) previsto dalla Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art.1, c. 121) in favore dei soggetti con retribuzione mensile (imponibile ai fini previdenziali) di 2.692 euro, importo maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Possono usufruire dell’indennità tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Tali soggetti non devono risultare titolari dell’indennità una tantum prevista per i pensionati e per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (art.32, c. 1 e 18, del Decreto Aiuti, cfr. Parti II e III della Circolare in esame).

Contratti a tempo parziale e soggetti titolari di più rapporti di lavoro

Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 31, comma 1, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.  Qualora l’indennità venga erogata da più datori di lavoro, è prevista la restituzione all’Inps e il recupero delle somme da parte del lavoratore (Com. n.43 del 15.6.2022).

L’indennità spetta, nella misura piena di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Fruizione dell’esonero contributivo di cui alla Legge di bilancio 2022

Su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps ha segnalato che il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero – primo quadrimestre 2022 – è esteso fino al 23 giugno 2022, giorno precedente la pubblicazione della Circolare in commento.

La fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore unicamente sui ratei di tredicesima non determina il riconoscimento dell’indennità in parola.

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti e lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Qualora i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, siano in forza nel mese di luglio del corrente anno, con la retribuzione di luglio 2022, riceveranno in automatico l’indennità da parte dei datori di lavoro, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti previsti per tali lavoratori ai commi 13 e 14 dell’articolo 32 (prestazione svolta per almeno 50 giornate/almeno 50 contributi giornalieri versati e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021).

Solo qualora tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022, l’erogazione del bonus avverrà da parte dell’Inps, a domanda, in presenza naturalmente dei requisiti sopra richiamati.

Compensazione del credito

L’erogazione dell’indennità genererà un credito, che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, secondo le seguenti istruzioni riportate nella Com. n.43/2022.