Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di CIG

Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di CIG

L’Inps con messaggio n. 1008 del 9/3/2021 ha fornito indicazioni circa differimento al 31 marzo 2021 dell’invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID19 di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del DL n. 18/2020 e successive modificazioni, nonché della trasmissione dei dati necessari per il pagamento degli stessi i cui termini di decadenza siano scaduti il 31 dicembre 2020.

L’Istituto specifica che, rientrano nel differimento al 31 marzo le domande di cassa integrazione ordinaria e in deroga, di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015), del Fondo di integrazione salariale tutte connesse all’emergenza epidemiologica i cui termini siano scaduti il 31 dicembre 2020.

A titolo esemplificativo, quindi, rientrano le domande di trattamenti riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso (ordinariamente, infatti, la domanda scade alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale).

Allo stesso modo beneficiano del regime di differimento suddetto anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID 19 i cui termini di decadenza siano scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Pertanto, anche in questo caso, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa terminati a novembre 2020.

Tutto ciò premesso, i datori di lavoro che non hanno inviato l’istanza di accesso ai predetti trattamenti possono presentare domanda entro e non oltre il 31 marzo 2021.

Mentre le domande che sono già state inviate ma sono state respinte per presentazione oltre i termini decadenziali non dovranno essere riproposte ma saranno direttamente sanate dall’Istituto.

Infine, per le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti, potranno presentare una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nell’Area Riservata.

Fonte Confcommercio

Deroga all’obbligo di causale per i contratti di somministrazione a termine

Deroga all’obbligo di causale per i contratti di somministrazione a termine

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 2/2021, ha fornito indicazioni in ordine all’applicazione della deroga all’obbligo di causale dei contratti a termine, ai sensi dell’articolo 93 del decreto-legge n. 34/2020, anche ai contratti di lavoro in somministrazione a termine.

La deroga introdotta dalla normativa emergenziale Covid riguarda il comma 01 dell’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2015 che è normalmente applicabile anche al contratto di somministrazione a termine, il cui rinnovo e la proroga eccedente i 12 mesi sono, dunque, in via ordinaria subordinati alla presenza delle causali riferite all’utilizzatore.

Pertanto, la deroga all’obbligo di specificazione delle causali è applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.

Il Ministero precisa, inoltre, che lo spostamento al 31 marzo 2021 del termine finale per l’esercizio della facoltà di rinnovo o proroga senza causale – disposto dall’art. 1, comma 279, della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) – non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata: infatti l’art. 93, comma 1, del D.L. n. 34/2020 espressamente prevede che tale facoltà è utilizzabile “per una sola volta”.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nell’Area Riservata.

Fonte Confcommercio

Inps su esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale

Inps su esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale

L’Inps con circolare n. 24/2021 ha fornito chiarimenti sulla normativa emergenziale relativa alla possibilità di richiedere l’esonero contributivo da parte di aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale (articolo 12 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).

In particolare la circolare ha chiarito che il datore di lavoro (identificato con matricola aziendale) che può fruire del suddetto esonero è colui che ha fruito di trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020 indipendentemente dai lavoratori coinvolti dai trattamenti stessi. Pertanto non rileva, ai fini del riconoscimento del beneficio, che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza in occasione della fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020.

Inoltre, i destinatari del beneficio sono i datori di lavoro che:

  • siano stati interamente autorizzati per l’ulteriore periodo di 9 settimane del decreto Agosto (articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020), scaduto il periodo autorizzato;
  • che rientrino nei settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020
  • rinuncino al residuo spettante in base al decreto Agosto (articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020) e che non intendano avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale (comma 15 dell’articolo 12 del decreto Ristori).

È importante sottolineare, inoltre, che ai fini del riconoscimento del beneficio è necessario il rispetto dell’alternatività tra esonero contributivo e trattamenti di integrazione salariale.

Leggi la notizia completa nella nostra Area Riservata