Apprendistato – accordo integrativo CCNL Terziario

Apprendistato – accordo integrativo CCNL Terziario

A partire dal 1° novembre 2024 entreranno in vigore i nuovi profili formativi per l’apprendistato nel settore Terziario, Distribuzione e Servizi.

Cosa è cambiato?

Con l’Accordo Integrativo sottoscritto dalle parti sociali, sono stati definiti i requisiti formativi per le nuove figure professionali introdotte dal CCNL Terziario (articoli 113, 115 e 115.1).

Cosa significa per le aziende?

Aggiornamento dei piani formativi: Le aziende dovranno adeguare i propri piani formativi per gli apprendisti alle nuove indicazioni.
Nuove opportunità: L’introduzione di queste nuove figure professionali offre alle aziende la possibilità di assumere giovani con competenze specifiche e di investire nella loro crescita professionale.

Cosa devono fare le aziende?

Consultare l’Accordo Integrativo: È fondamentale prendere visione dell’Accordo Integrativo per conoscere nel dettaglio i nuovi profili formativi e i requisiti richiesti.
Aggiornare i propri processi di selezione: I criteri di selezione del personale dovranno essere adeguati ai nuovi profili professionali.
Pianificare la formazione: È necessario predisporre un piano di formazione adeguato per gli apprendisti, in linea con le nuove indicazioni.

In sintesi:

Le aziende del settore Terziario, Distribuzione e Servizi hanno a disposizione nuovi strumenti per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani e per sviluppare nuove competenze all’interno dell’organizzazione.

2024-10-31 Accordo Integrativo CCNL Terziario

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Inail. Aggiornamento retribuzione imponibile per calcolo premio

Inail. Aggiornamento retribuzione imponibile per calcolo premio

Con la circolare n. 23/2024, l’Inail ha comunicato i nuovi limiti di retribuzione imponibile, utilizzabili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto. Questi limiti sono stati aggiornati in seguito al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 114 del 5 luglio 2024 e sono in vigore dal 1° luglio 2024.

A partire da tale data, il minimale e il massimale di rendita sono fissati rispettivamente a € 20.258,70 e a € 37.623,30.

Dirigenti

  • Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2024

    • Dirigenti senza contratto part-time:
      • Giornaliera: € 125,41
      • Mensile: € 3.135,28
    • Dirigenti con contratto part-time:
      • Oraria: € 15,68

Lavoratori con Retribuzione Convenzionale Annuale Pari al Minimo di Rendita Inclusi in questa categoria sono:

  • Detenuti e internati

  • Allievi dei corsi di istruzione professionale

  • Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità

  • Lavoratori coinvolti in tirocini formativi e di orientamento

  • Lavoratori sospesi dal lavoro per progetti di formazione o riqualificazione professionale

  • Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari

  • Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2024:

    • Giornaliera: € 67,53
    • Mensile: € 1.688,23

Familiari Partecipanti all’Impresa Familiare

Per i familiari del titolare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), la retribuzione imponibile giornaliera, a partire dal 1° luglio 2024, è:

  • Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2024:
    • Giornaliera: € 67,80
    • Mensile: € 1.695,10

Lavoratori di Società Ex Compagnie e Gruppi Portuali di cui alla Legge n. 84/1994

Per questi lavoratori, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile (12 giorni al mese o 144 giorni all’anno):

  • Retribuzione convenzionale giornaliera dal 1° luglio 2024:
    • Per 12 giorni mensili: € 1.510,44 (€ 125,87 * 12)

Retribuzione di Ragguaglio

Applicabile a familiari, soci e associati che non percepiscono una retribuzione fissa o la cui remunerazione non è basata su una retribuzione convenzionale. La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita, pertanto dal 1° luglio 2024:

  • Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2024:
    • Giornaliera: € 67,53
    • Mensile: € 1.688,23

Lavoratori Parasubordinati

Per questi lavoratori, non essendo prevista una prestazione a tempo, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale di rendita, e rapportata solo a mesi. Dal 1° luglio 2024, i limiti dell’imponibile mensile sono:

  • Minimo e massimo mensile dal 1° luglio 2024:
    • Minimo: € 1.688,23
    • Massimo: € 3.135,28

Lavoratori Sportivi

Per la determinazione del premio dei lavoratori subordinati sportivi e dei lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di tipo amministrativo-gestionale, a partire dal 1° luglio 2024, la retribuzione da considerare per il calcolo del premio, in base al Decreto di Riforma del Lavoro Sportivo n. 36/2021, è:

  • Minimo e massimo annuale dal 1° luglio 2024:
    • Minimo: € 20.258,70
    • Massimo: € 37.623,30

Alunni e Studenti di Scuole o Istituti Non Statali Adetti a Esperienze Tecnico-Scientifiche o Esercitazioni Pratiche

  • Premio annuale a persona:
    • Anno scolastico 2023/2024 regolazione: € 10,05
    • Anno scolastico 2024/2025 anticipo: € 10,40
    • Il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo.

Alunni dei Corsi Ordinamentali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) Il premio speciale annuale, a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni, è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente all’inizio dell’anno formativo e aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni del minimale stesso.

  • Anno Formativo 2024/2025:
    • Retribuzione minima giornaliera: € 67,53
    • Premio speciale unitario annuale: € 69,41

Il premio speciale annuale non considera i maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa, il cui onere è a carico del bilancio dello Stato. L’importo di tale onere è rideterminato in € 37,42 a partire dal 1° settembre 2024, inizio dell’anno formativo 2024/2025.

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Decontribuzione Sud: nuova proroga

Decontribuzione Sud: nuova proroga

A seguito della decisione della Commissione europea (decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024), che ha esteso l’applicabilità della cosiddetta Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, con la circolare n. 82 del 17 luglio 2024 l’INPS illustra le disposizioni relative a questa proroga.

In generale, si ricorda che la misura della Decontribuzione Sud prevede, per tutto il 2024, un esonero contributivo del 30% per i datori di lavoro privati situati in una delle Regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) relativamente ai rapporti di lavoro dipendente.

In riferimento al periodo di efficacia della misura, si specifica che la decontribuzione non può essere applicata alle assunzioni effettuate a partire dal 1° luglio 2024. Pertanto, la proroga fino al 31 dicembre 2024, autorizzata dalla Commissione europea con la citata decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, si applica esclusivamente ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Inoltre, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si precisa che, qualora entro il 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione può essere applicata fino al 31 dicembre 2024, anche se il rapporto viene prorogato o trasformato a tempo indeterminato dopo il 30 giugno 2024.

Di conseguenza, grazie all’autorizzazione della Commissione europea, il beneficio contributivo si applica ai rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024 tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.

Infine, si precisa che, come previsto dalla decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, oltre alle modifiche relative al periodo di fruizione della misura e alla conseguente potenziale platea dei beneficiari, non ci sono ulteriori variazioni al regime di aiuto esistente, e tutte le altre condizioni rimangono invariate.

Come indicato dalla decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, il massimale di erogazione degli aiuti inclusi nel cosiddetto Temporary Crisis and Transition Framework è pari, per il settore di interesse, a 2,25 milioni di euro.

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Comunicazione annuale lavoro usurante

Comunicazione annuale lavoro usurante

Ai sensi del d.lgs n. 67/2011, entro il 31 marzo 2024, i datori di lavoro hanno l’obbligo di inviare al Ministero del lavoro la comunicazione annuale relativa al monitoraggio dei lavoratori impiegati nelle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Tuttavia, si precisa che, a seguito delle festività pasquali, la predetta data è stata posticipata al 2 aprile 2024.

La comunicazione, da effettuare attraverso la compilazione del Modello LAV_US, è essenziale affinché il lavoratore possa avere accesso ai benefici pensionistici.

L’adempimento è previsto dal D.M. del 20 settembre 2011, che ha introdotto la possibilità di accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono:

  • addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, cd usuranti (art. 2, co. 5, d.lgs 76/2011);
  • addetti ad un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena”;
  • addetti all’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuato e compreso in regolari turni periodici;
  • conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare una comunicazione con l’indicazione del periodo e del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti nell’anno precedente.

Si ricorda che per lavoro notturno si intende:

  1. lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
  2. lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Scadenza per l’invio del Modello LAV_US

L’obbligo viene assolto, entro il 2 aprile 2024, tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito servizi.lavoro.gov.it. Nel caso in cui il soggetto che effettua l’invio non sia in possesso delle credenziali di accesso, dovrà procedere prima con la registrazione, aspettare l’esito del Ministero e, successivamente, iniziare la compilazione.

Il Modello può essere presentato:

  • dal datore di lavoro;
  • dall’azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati;
  • dagli intermediari abilitati (consulenti o associazioni datoriali).

Il Ministero del lavoro, nella sezione URP ON LINE, ha pubblicato alcune FAQ che possono essere consultate al link urp on line.

Le sanzioni

L’omissione della comunicazione comporta una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere. Dall’adozione della diffida deriva che in caso di regolarizzazione, la sanzione sarà quella minima di 500 euro.

Con nota del 28 novembre 2011, il Ministero del lavoro ha precisato che non è possibile inviare tardivamente le comunicazioni, riconducendo anche tale ipotesi a quella di omissione.

Infine, sempre il Ministero del lavoro, con la circolare n. 15/2011, ha esplicitato che la sanzione non deve applicarsi con effetto moltiplicatore in ragione del numero dei lavoratori interessati dalla comunicazione omessa, ma solo in base al numero di quelle omesse.

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Esonero contributivo assunzioni beneficiari di ADI e SFL

Esonero contributivo assunzioni beneficiari di ADI e SFL

L’INPS, con la circolare n. 111 del 29 dicembre 2023, ha fornito indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (AdI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Rapporti di lavoro esonerabili

L’esonero spetta dal 1 gennaio 2024 per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche di apprendistato e per le assunzioni con contratto a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, di soggetti beneficiari dell’AdI o del SFL. Lo stesso esonero è altresì riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per i rapporti di lavoro, a termine o a tempo indeterminato, a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, i rapporti di lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale.

Datori di lavoro e regole da rispettare

È riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati, a prescindere dall’assunzione o meno della qualifica di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che inseriscono l’offerta di lavoro nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) nel rispetto della regolarità contributiva (DURC), della contrattazione collettiva, di tutti i livelli, sottoscritta dalle OOSS dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed altresì degli obblighi di assunzione (art. 3, legge 12 marzo 1999, n. 296), e dei limiti dei regolamenti della Commissione europea, relativi all’applicazione degli art. 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”.

Misura e durata dell’esonero

Per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato è riconosciuto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 8000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di 12 mesi. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro e, per rapporti inferiori al mese va presa a riferimento la misura di 21,50 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero.

Per le assunzioni a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero spetta nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di 4000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 333,33 euro e, per rapporti inferiori al mese, va presa a riferimento la misura di 10,75 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero.

È altresì riconosciuto in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, nella misura del 100 per cento della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, per la durata massima di dodici mesi decorrenti dalla data della trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del 50 per centro della contribuzione datoriale dovuta. Si precisa che, nei casi di trasformazione dei rapporti di lavoro a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, vi è anche il recupero della restituzione al datore di lavoro della contribuzione addizionale pari all’1.4%.

Inoltre, anche alle Agenzie per il Lavoro, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, compete un contributo pari al 30% e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30% di 8.000 euro). Per i contratti a tempo determinato o stagionale l’importo massimo sarà di 1.200 euro (30% di 4.000 euro).

Qualora l’assunzione sia riferita ad una persona con disabilità beneficiaria del SFL o dell’ADI in conseguenza dell’attività di intermediazione svolta da patronati, enti bilaterali, associazioni senza fini di lucro, da enti del Terzo settore, e da imprese sociali, se autorizzati all’attività di intermediazione, spetta un contributo pari al 60% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione a tempo indeterminato e all’80% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione a termine o stagionale.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL, il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, il contributo ai Fondi di solidarietà e il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua. Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Si fa altresì presente che il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

L’Istituto, inoltre, specifica che l’esonero contributivo in oggetto sia cumulabile, in primo luogo, con gli esoneri contributivi per l’occupazione giovanile e per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate. Tenuto conto che le misure in questione possono trovare applicazione per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, mentre l’incentivo in trattazione trova applicazione per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate a far data dal 1° gennaio 2024, la citata cumulabilità deve ritenersi non operante.

Inoltre, l’esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili. In tal caso, la cumulabilità è possibile nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili, intesi questi ultimi come la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.

L’esonero è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

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Decontribuzione Sud: c’è la proroga

Decontribuzione Sud: c’è la proroga

L’INPS, con messaggio n. 4695 del 28 dicembre 2023, comunica la proroga al 30 giugno 2024 della misura di cui all’art. 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020 (c.d. Decontribuzione Sud).

L’Istituto recepisce la decisione della Commissione europea C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, in cui si dispone la proroga dell’applicabilità della decontribuzione. Si tratta di un esonero contributivo pari del 30% (fino al 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, infine 10% per gli anni 2028 e 2029), in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

In forza della suddetta autorizzazione, i benefici potranno trovare applicazione fino al mese di competenza giugno 2024.

Come previsto dalla richiamata decisione, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis and Transition Framework è stato innalzato a 2,25 milioni di euro (335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura).

La decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

Con riferimento alle modalità di fruizione della misura in oggetto, si rinvia alle indicazioni già fornite dall’Istituto (cfr., da ultimo, la circolare n. 90 del 27 luglio 2022).

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al Messaggio INPS n. 4695/2023.

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