Bonus Donne 2025: esonero contributivo per assunzioni femminili stabili

Bonus Donne 2025: esonero contributivo per assunzioni femminili stabili

L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 91 del 2025 con le istruzioni operative sul Bonus Donne, un incentivo contributivo previsto dal Decreto Coesione (DL n. 60/2024) per promuovere l’occupazione femminile stabile.

Chi può richiedere il Bonus

L’esonero contributivo è destinato a tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dalla forma giuridica, che assumono donne a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2025.

Requisiti delle lavoratrici

Per accedere al Bonus Donne, le lavoratrici devono rientrare in una di queste categorie:

  • Disoccupate da almeno 24 mesi (residenti in tutta Italia);

  • Disoccupate da almeno 6 mesi residenti in Regioni della Zona Economica Speciale (ZES) del Mezzogiorno;

  • Occupate in settori o professioni a elevata disparità di genere, indicati da apposito decreto ministeriale.

Contratti ammessi

L’agevolazione è valida solo per contratti a tempo indeterminato, anche part-time o in somministrazione. Sono inclusi anche i contratti subordinati stipulati da cooperative.
Non rientrano nel bonus: apprendistato, lavoro intermittente, lavoro a chiamata e prestazioni occasionali.

Durata e importo dell’incentivo

L’esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro può durare:

  • 24 mesi per disoccupate da almeno 24 mesi o da almeno 6 mesi se residenti nelle ZES;

  • 12 mesi per lavoratrici occupate in settori con forte disparità di genere.

Il beneficio massimo è pari a 650 euro mensili per lavoratrice, proporzionato in caso di part-time o rapporti inferiori al mese.

Condizioni da rispettare

Il datore di lavoro deve:

  • Essere in regola con normativa su sicurezza e contributi;

  • Garantire un incremento occupazionale netto;

  • Non aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti e successivi all’assunzione.

Per le assunzioni nelle ZES è inoltre necessaria l’autorizzazione UE.

Cumulabilità

Il Bonus Donne non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile con:

  • La deduzione maggiorata del D.lgs. n. 216/2023 per nuove assunzioni;

  • L’esonero contributivo dell’1% per imprese con Certificazione della parità di genere;

  • Altre riduzioni contributive previste per lavoratrici madri.

Come richiederlo

La domanda va presentata telematicamente sul Portale delle Agevolazioni INPS, attivo dal 16 maggio 2025. La richiesta deve contenere:

  • Dati azienda e lavoratrice;

  • Tipo di contratto e retribuzione;

  • Dichiarazione di non cumulabilità.

Per le assunzioni nelle ZES, la richiesta deve essere inviata prima della stipula del contratto.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la Circolare INPS n. 91/2025 sul sito ufficiale www.inps.it

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Circolare INPS n. 3/2025: Le Novità su Ammortizzatori Sociali, Sostegno al Reddito e Famiglie

Circolare INPS n. 3/2025: Le Novità su Ammortizzatori Sociali, Sostegno al Reddito e Famiglie

L’INPS, con la circolare n. 3/2025 emanata il 15 gennaio 2025, ha fornito indicazioni dettagliate sulle nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, sostegno al reddito e supporto alle famiglie, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) e dal Collegato Lavoro (legge n. 204/2024). Ecco una sintesi delle principali misure illustrate.

1. Sospensione della Prestazione di Cassa Integrazione

La nuova normativa prevede che i lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata o autonoma durante il periodo di integrazione salariale non abbiano diritto al trattamento per le giornate lavorate.

Inoltre, l’assenza di comunicazione preventiva all’INPS sull’avvio di un nuovo lavoro comporta la decadenza dal diritto al trattamento. Le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro (modello UNILAV) sono considerate valide per adempiere a questo obbligo.

2. Modifiche ai Fondi di Solidarietà Bilaterali

Per i fondi costituiti dopo il 1° maggio 2023, è prevista una redistribuzione delle risorse accumulate dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Le modalità di trasferimento saranno definite entro il 12 marzo 2025 con decreto ministeriale.

3. Risoluzione del Rapporto di Lavoro per Assenza Ingiustificata

L’art. 19 del Collegato Lavoro disciplina la risoluzione del rapporto per assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dal contratto collettivo o, in mancanza, superiore a 15 giorni. La risoluzione si intende volontaria salvo comprovate cause di forza maggiore.

4. Sostegno al Reddito per Aree di Crisi Industriale Complessa

Sono stanziati 70 milioni di euro per il proseguimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga per i lavoratori di imprese in aree di crisi industriale complessa. I fondi saranno ripartiti tra le Regioni con decreto ministeriale.

5. Trattamento Straordinario di Integrazione Salariale per Cessazione di Attività

La Legge di Bilancio 2025 estende e proroga la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per imprese che hanno cessato o stanno cessando l’attività produttiva. La misura è finanziata con 100 milioni di euro per un massimo di 12 mesi.

6. Proroga del Trattamento per Riorganizzazioni Complesse

Prorogata fino al 2027 la possibilità di accedere a ulteriori periodi di integrazione salariale straordinaria per imprese di rilevanza strategica, nel limite di 100 milioni di euro annui.

7. Sostegno ai Lavoratori dei Call Center

Per il 2025, 20 milioni di euro sono destinati a misure di sostegno per i lavoratori del settore dei call center con più di 50 dipendenti, non coperti dal trattamento straordinario di integrazione salariale.

8. Nuovi Requisiti per la NASpI

Dal 1° gennaio 2025, i lavoratori che abbiano interrotto un contratto a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti devono dimostrare almeno 13 settimane di contribuzione nel periodo intercorrente tra gli eventi di cessazione. Restano escluse le dimissioni per giusta causa e altri casi particolari.

9. Congedo Parentale con Indennità Maggiorata

I genitori lavoratori dipendenti possono beneficiare di un congedo parentale con indennità all’80% per tre mesi, fruibili entro il sesto anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

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Apprendistato – accordo integrativo CCNL Terziario

Apprendistato – accordo integrativo CCNL Terziario

A partire dal 1° novembre 2024 entreranno in vigore i nuovi profili formativi per l’apprendistato nel settore Terziario, Distribuzione e Servizi.

Cosa è cambiato?

Con l’Accordo Integrativo sottoscritto dalle parti sociali, sono stati definiti i requisiti formativi per le nuove figure professionali introdotte dal CCNL Terziario (articoli 113, 115 e 115.1).

Cosa significa per le aziende?

Aggiornamento dei piani formativi: Le aziende dovranno adeguare i propri piani formativi per gli apprendisti alle nuove indicazioni.
Nuove opportunità: L’introduzione di queste nuove figure professionali offre alle aziende la possibilità di assumere giovani con competenze specifiche e di investire nella loro crescita professionale.

Cosa devono fare le aziende?

Consultare l’Accordo Integrativo: È fondamentale prendere visione dell’Accordo Integrativo per conoscere nel dettaglio i nuovi profili formativi e i requisiti richiesti.
Aggiornare i propri processi di selezione: I criteri di selezione del personale dovranno essere adeguati ai nuovi profili professionali.
Pianificare la formazione: È necessario predisporre un piano di formazione adeguato per gli apprendisti, in linea con le nuove indicazioni.

In sintesi:

Le aziende del settore Terziario, Distribuzione e Servizi hanno a disposizione nuovi strumenti per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani e per sviluppare nuove competenze all’interno dell’organizzazione.

2024-10-31 Accordo Integrativo CCNL Terziario

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Inail. Aggiornamento retribuzione imponibile per calcolo premio

Inail. Aggiornamento retribuzione imponibile per calcolo premio

Con la circolare n. 23/2024, l’Inail ha comunicato i nuovi limiti di retribuzione imponibile, utilizzabili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto. Questi limiti sono stati aggiornati in seguito al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 114 del 5 luglio 2024 e sono in vigore dal 1° luglio 2024.

A partire da tale data, il minimale e il massimale di rendita sono fissati rispettivamente a € 20.258,70 e a € 37.623,30.

Dirigenti

  • Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2024

    • Dirigenti senza contratto part-time:
      • Giornaliera: € 125,41
      • Mensile: € 3.135,28
    • Dirigenti con contratto part-time:
      • Oraria: € 15,68

Lavoratori con Retribuzione Convenzionale Annuale Pari al Minimo di Rendita Inclusi in questa categoria sono:

  • Detenuti e internati

  • Allievi dei corsi di istruzione professionale

  • Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità

  • Lavoratori coinvolti in tirocini formativi e di orientamento

  • Lavoratori sospesi dal lavoro per progetti di formazione o riqualificazione professionale

  • Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari

  • Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2024:

    • Giornaliera: € 67,53
    • Mensile: € 1.688,23

Familiari Partecipanti all’Impresa Familiare

Per i familiari del titolare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), la retribuzione imponibile giornaliera, a partire dal 1° luglio 2024, è:

  • Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2024:
    • Giornaliera: € 67,80
    • Mensile: € 1.695,10

Lavoratori di Società Ex Compagnie e Gruppi Portuali di cui alla Legge n. 84/1994

Per questi lavoratori, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile (12 giorni al mese o 144 giorni all’anno):

  • Retribuzione convenzionale giornaliera dal 1° luglio 2024:
    • Per 12 giorni mensili: € 1.510,44 (€ 125,87 * 12)

Retribuzione di Ragguaglio

Applicabile a familiari, soci e associati che non percepiscono una retribuzione fissa o la cui remunerazione non è basata su una retribuzione convenzionale. La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita, pertanto dal 1° luglio 2024:

  • Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2024:
    • Giornaliera: € 67,53
    • Mensile: € 1.688,23

Lavoratori Parasubordinati

Per questi lavoratori, non essendo prevista una prestazione a tempo, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale di rendita, e rapportata solo a mesi. Dal 1° luglio 2024, i limiti dell’imponibile mensile sono:

  • Minimo e massimo mensile dal 1° luglio 2024:
    • Minimo: € 1.688,23
    • Massimo: € 3.135,28

Lavoratori Sportivi

Per la determinazione del premio dei lavoratori subordinati sportivi e dei lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di tipo amministrativo-gestionale, a partire dal 1° luglio 2024, la retribuzione da considerare per il calcolo del premio, in base al Decreto di Riforma del Lavoro Sportivo n. 36/2021, è:

  • Minimo e massimo annuale dal 1° luglio 2024:
    • Minimo: € 20.258,70
    • Massimo: € 37.623,30

Alunni e Studenti di Scuole o Istituti Non Statali Adetti a Esperienze Tecnico-Scientifiche o Esercitazioni Pratiche

  • Premio annuale a persona:
    • Anno scolastico 2023/2024 regolazione: € 10,05
    • Anno scolastico 2024/2025 anticipo: € 10,40
    • Il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo.

Alunni dei Corsi Ordinamentali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) Il premio speciale annuale, a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni, è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente all’inizio dell’anno formativo e aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni del minimale stesso.

  • Anno Formativo 2024/2025:
    • Retribuzione minima giornaliera: € 67,53
    • Premio speciale unitario annuale: € 69,41

Il premio speciale annuale non considera i maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa, il cui onere è a carico del bilancio dello Stato. L’importo di tale onere è rideterminato in € 37,42 a partire dal 1° settembre 2024, inizio dell’anno formativo 2024/2025.

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Decontribuzione Sud: nuova proroga

Decontribuzione Sud: nuova proroga

A seguito della decisione della Commissione europea (decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024), che ha esteso l’applicabilità della cosiddetta Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, con la circolare n. 82 del 17 luglio 2024 l’INPS illustra le disposizioni relative a questa proroga.

In generale, si ricorda che la misura della Decontribuzione Sud prevede, per tutto il 2024, un esonero contributivo del 30% per i datori di lavoro privati situati in una delle Regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) relativamente ai rapporti di lavoro dipendente.

In riferimento al periodo di efficacia della misura, si specifica che la decontribuzione non può essere applicata alle assunzioni effettuate a partire dal 1° luglio 2024. Pertanto, la proroga fino al 31 dicembre 2024, autorizzata dalla Commissione europea con la citata decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, si applica esclusivamente ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Inoltre, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si precisa che, qualora entro il 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione può essere applicata fino al 31 dicembre 2024, anche se il rapporto viene prorogato o trasformato a tempo indeterminato dopo il 30 giugno 2024.

Di conseguenza, grazie all’autorizzazione della Commissione europea, il beneficio contributivo si applica ai rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024 tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.

Infine, si precisa che, come previsto dalla decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, oltre alle modifiche relative al periodo di fruizione della misura e alla conseguente potenziale platea dei beneficiari, non ci sono ulteriori variazioni al regime di aiuto esistente, e tutte le altre condizioni rimangono invariate.

Come indicato dalla decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, il massimale di erogazione degli aiuti inclusi nel cosiddetto Temporary Crisis and Transition Framework è pari, per il settore di interesse, a 2,25 milioni di euro.

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Comunicazione annuale lavoro usurante

Comunicazione annuale lavoro usurante

Ai sensi del d.lgs n. 67/2011, entro il 31 marzo 2024, i datori di lavoro hanno l’obbligo di inviare al Ministero del lavoro la comunicazione annuale relativa al monitoraggio dei lavoratori impiegati nelle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Tuttavia, si precisa che, a seguito delle festività pasquali, la predetta data è stata posticipata al 2 aprile 2024.

La comunicazione, da effettuare attraverso la compilazione del Modello LAV_US, è essenziale affinché il lavoratore possa avere accesso ai benefici pensionistici.

L’adempimento è previsto dal D.M. del 20 settembre 2011, che ha introdotto la possibilità di accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono:

  • addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, cd usuranti (art. 2, co. 5, d.lgs 76/2011);
  • addetti ad un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena”;
  • addetti all’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuato e compreso in regolari turni periodici;
  • conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare una comunicazione con l’indicazione del periodo e del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti nell’anno precedente.

Si ricorda che per lavoro notturno si intende:

  1. lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
  2. lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Scadenza per l’invio del Modello LAV_US

L’obbligo viene assolto, entro il 2 aprile 2024, tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito servizi.lavoro.gov.it. Nel caso in cui il soggetto che effettua l’invio non sia in possesso delle credenziali di accesso, dovrà procedere prima con la registrazione, aspettare l’esito del Ministero e, successivamente, iniziare la compilazione.

Il Modello può essere presentato:

  • dal datore di lavoro;
  • dall’azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati;
  • dagli intermediari abilitati (consulenti o associazioni datoriali).

Il Ministero del lavoro, nella sezione URP ON LINE, ha pubblicato alcune FAQ che possono essere consultate al link urp on line.

Le sanzioni

L’omissione della comunicazione comporta una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere. Dall’adozione della diffida deriva che in caso di regolarizzazione, la sanzione sarà quella minima di 500 euro.

Con nota del 28 novembre 2011, il Ministero del lavoro ha precisato che non è possibile inviare tardivamente le comunicazioni, riconducendo anche tale ipotesi a quella di omissione.

Infine, sempre il Ministero del lavoro, con la circolare n. 15/2011, ha esplicitato che la sanzione non deve applicarsi con effetto moltiplicatore in ragione del numero dei lavoratori interessati dalla comunicazione omessa, ma solo in base al numero di quelle omesse.

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