Restituzione somme assoggettate a tassazione in anni precedenti

Restituzione somme assoggettate a tassazione in anni precedenti

Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2021, n. 8/E, sono stati forniti chiarimenti in ordine alla disposizione dettata dall’art. 150 del DL n. 34 del 2020, che disciplina, al fine di deflazionare l’insorgenza di contenziosi tra i datori di lavoro e i dipendenti, le modalità di restituzione al sostituto d’imposta di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti.

Come si vedrà di seguito, si tratta di una modalità di restituzione “al netto” che si è aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta, già prevista e disciplinata dall’articolo 10, lettera d-bis) del Tuir.

  1. Somme restituite “al lordo” delle ritenute subìte al momento della percezione

In primis, la circolare richiama la modalità di restituzione a lordo di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del Tuir, ai sensi del quale sono deducibili dal reddito le somme restituite al soggetto erogatore se tassate in anni precedenti, nel presupposto che la restituzione sia al lordo delle ritenute fiscali.

La disciplina si applica ai redditi di lavoro dipendente e a tutti i redditi tassati con il criterio di cassa e, quindi, anche i compensi di lavoro autonomo professionale o altri redditi di lavoro autonomo, come i diritti di autore, e i redditi diversi (quali lavoro autonomo occasionale o altro). In particolare, la disposizione si applica alle somme oggetto di restituzione, sia assoggettate a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva o a titolo di acconto, sia a quelle assoggettate a Irpef in sede di dichiarazione dei redditi. Tali somme, pertanto, costituiscono un onere deducibile indipendentemente dalla modalità di tassazione (anche separata) subìta.

Per consentire il recupero delle imposte versate al momento della percezione delle somme, la legge di stabilità 2014 ha previsto, dal 1° gennaio 2013, nel confermare la deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, che “L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze», emanato il 5 aprile 2016.

In particolare, il citato decreto ha previsto che il rimborso è determinato applicando all’intero ammontare delle somme non dedotte l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all’articolo 11 del citato TUIR.

  1. Restituzione al soggetto erogatore “al netto” della ritenuta subìta al momento della percezione

In aggiunta alla modalità sopra descritta al “lordo” della ritenuta, il novello comma 2-bis, introdotto nell’articolo 10 del Tuir, dispone che “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”.

Al riguardo, la circolare precisa che la restituzione al “netto” della ritenuta, possa avvenire nell’ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte, anche se si tratta di un’imposta sostitutiva, nonostante la rubrica dell’articolo 150 fa riferimento esclusivamente alle «ritenute alla fonte a titolo di acconto».

Ad esempio, la disposizione in esame potrà trovare applicazione anche in caso di restituzione di somme assoggettate ad imposta sostitutiva (es. restituzione di un premio di risultato assoggettato all’imposta sostitutiva del 10 per cento, ai sensi dell’articolo 1, comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. Determinazione dell’importo netto delle somme da restituire al soggetto erogatore e assoggettate a tassazione in anni precedenti

Per calcolare l’importo netto da restituire, con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, il sostituto dovrà sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all’indebito.

Le somme, da restituire ai sensi del comma 2-bis, vanno calcolate al netto della ritenuta Irpef subìta e delle ritenute applicate a titolo di addizionali all’Irpef.

  1. Calcolo del credito d’imposta riconosciuto al soggetto erogatore/sostituto d’imposta

L’articolo 150, disciplina le modalità con le quali il sostituto d’imposta recupera le ritenute Irpef versate all’Erario prevedendo che a tali soggetti, ai quali siano restituite le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito d’imposta, determinato forfettariamente, non dovrà essere ricalcolato (in aumento o in diminuzione) dal sostituto d’imposta in base all’importo delle ritenute versate al momento dell’erogazione delle somme, successivamente restituite. La misura del credito è calcolata sull’importo netto restituito.

Il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. In specie, l’Agenzia ritiene che la “definitività” della pretesa alla restituzione delle somme consente la fruizione dell’intero ammontare del bonus, a prescindere dall’importo effettivamente corrisposto dal sostituito e, pertanto, sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell’indebito.

In ogni caso, precisa la circolare, se, in attesa della definitività della pretesa, il sostituito corrisponde al netto le somme precedentemente percepite, comunque il sostituto potrà avvalersi del credito d’imposta nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la restituzione.

La restituzione delle somme e l’emersione del credito d’imposta dovranno essere indicati rispettivamente nel modello di Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto e nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770). In particolare, il sostituto d’imposta evidenzia nel modello 770 – Quadro SX – Rigo SX1 – Colonna 5 – l’intera somma del credito spettante, compilando il punto 475 della CU per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e il punto 22 per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

  1. Diritto al credito d’imposta

L’istituto del credito d’imposta, è finalizzato al recupero, da parte del sostituto d’imposta, delle ritenute operate e versate all’Erario per conto del percettore delle somme e, come precisato dall’Agenzia, non ha ragione di essere utilizzato dalle amministrazioni dello Stato. Pertanto, potrà essere fruito dagli organismi indicati nel comma 3 dell’articolo 29 del Dpr n. 600/1973, quali «le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale», nonché dai soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto, compresi gli enti pubblici.

  1. Decorrenza

La restituzione delle somme al soggetto erogatore al netto delle ritenute Irpef opera per quelle restituite dal 1° gennaio 2020, fatti salvi «i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto», ovvero alla data dal 19 maggio 2020.

Al riguardo, la circolare chiarisce che la nuova disposizione non si applica se al 19 maggio 2020:

  • il contribuente ha già restituito l’indebito al “lordo”
  • in sentenze passate in giudicato è stabilita la restituzione al “lordo”, salvo diverso successivo accordo tra le parti
  • è in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al “lordo” delle ritenute operate all’atto dell’erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti.

Se le somme indebitamente percepite sono restituite al “lordo”, resta fermo il diritto alla deduzione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis, del Tuir.

Fonte Confcommercio

Credito imposta sanificazione e dispositivi di protezione

Credito imposta sanificazione e dispositivi di protezione

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2021, sono state definite le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto “Sostegni-bis”).

Come noto, la citata disposizione, ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

Ora, il Provvedimento in esame, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del predetto limite di spesa, nonché il modello con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la comunicazione (che si allegano per opportuna conoscenza).

In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021, possa essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. Nel suddetto arco temporale è possibile presentare una nuova domanda sostitutiva nonché rinuncia al beneficio. Il sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a seguito dei controlli formali dei dati inviati.

La Comunicazione, su apposito modello, è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante i canali telematici dell’Agenzia o l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del sito.

Secondo le indicazioni del Provvedimento, tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, in rapporto alle risorse disponibili, ai fini del rispetto del plafond di 200milioni di euro per l’anno in corso.

Il Provvedimento specifica, infine, che il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione tramite F24 le cui istruzioni per la compilazione saranno impartite con successiva risoluzione.

Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione

Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione

Dal 6 luglio al 6 settembre 2021, è possibile presentare via web l’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto da parte di proprietari di case affittate come abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa, in caso di riduzione del canone di locazione (articolo 9-quater del D.L. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020).

I comuni da alta tensione abitativa in Calabria sono: Acri, Cassano allo Jonio, Castrovillari, Catanzaro, Corigliano Calabro, Cosenza, Crotone, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Montalto Uffugo, Palmi, Reggio Calabria Rende, Rossano, San Giovanni in Fiore, Vibo Valentia.

In particolare, il contributo viene riconosciuto ai locatori degli immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.

Le riduzioni per le quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore.

Il predetto contributo è commisurato all’importo complessivo della riduzione di canone che viene accordata al conduttore per le mensilità dell’anno 2021.

Per la richiesta del contributo, i soggetti beneficiari devono inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.

Ora, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 luglio 2021, vengono definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione della disciplina che riconosce il nuovo contributo, oltre al modello da utilizzare per chiedere il contributo con le relative istruzioni.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare la Guida operativa redatta dall’Agenzia delle Entrate.

Fonte Confcommercio

Differimento degli adempimenti relativi a imposte e contributi

Differimento degli adempimenti relativi a imposte e contributi

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2021 (Serie Generale n. 154) è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2021, con cui è stato disposto il differimento, dal 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

In particolare, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), la proroga riguarda i versamenti delle imposte dirette (Irpef e Ires), dell’Iva e dell’Irap.

Nel caso in cui i versamenti in parola vengano effettuati dal 21 luglio al 20 agosto 2021, le somme dovute devono essere maggiorate dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga in esame, nello specifico, si applica:

  • ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano, per ciascun indice, ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi;
  • ai soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • ai soggetti che applicano il regime forfetario;
  • ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR).

CONAI: variazione del contributo ambientale per la procedura semplificata

CONAI: variazione del contributo ambientale per la procedura semplificata

Il Conai ha proceduto alla revisione del contributo forfetario per l’anno 2021 della procedura semplificata, per le importazioni di imballaggi pieni, da calcolarsi sul fatturato dell’anno precedente, relativamente all’importo annuo da dichiarare al Conai in un’ unica soluzione.

Tale revisione consegue alla diminuzione del contributo ambientale ordinario per gli imballaggi in carta che passerà a partire dal 1° luglio 2021 da 55,00 a 25,00 euro/t.

Si riporta di seguito una tabella che contiene le variazioni intervenute per ciascuna fascia.

Fatturato anno precedente Cac forfetario ATTUALE
(espresso in euro)
Cac forfetario AGGIORNATO
(espresso in euro)
Fino a 200.000 euro Esenzione totale Esenzione totale
Oltre 200.000-fino a 500.000 284 280
Oltre 500.000-fino a 1000.000 567 559
Oltre 1.000.000-fino a 1.500.000 851 839
Oltre 1.500.000-fino a 2.000.000 1.134 1.118

Le aziende che hanno già presentato la dichiarazione con la procedura in oggetto per l’anno 2021 con i precedenti valori dei contributi per fascia, riceveranno una nuova notifica dal Conai che emetterà nei confronti delle stesse le fatture con gli importi aggiornati.

Chiarimenti esenzioni Imu 2020 e 2021

Chiarimenti esenzioni Imu 2020 e 2021

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta ad un quesito, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle esenzioni Imu previste, per gli anni 2020 e 2021, dai decreti emergenziali da COVID-19 (art. 177 del Decreto “Rilancio”; art. 78 del Decreto “Agosto”; art. 9-ter del Decreto “Ristori”).

Il quesito riguarda la corrispondenza tra proprietario e gestore dell’attività esercitata nell’immobile quale condizione posta dalle suddette disposizioni per fruire delle esenzioni Imu. In particolare, viene richiesto se il requisito risulta soddisfatto anche nel caso in cui le attività economiche siano gestite da società di persone i cui soci persone fisiche, risultano essere proprietari degli immobili in cui vengono svolte le medesime attività.

Al riguardo, è opportuno ricordare che l’art. 177 del Decreto “Rilancio” ha previsto l’esenzione dal pagamento della prima rata Imu, per l’anno 2020, per gli immobili d/2 e per gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, bed and breakfast, residence e campeggi “a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate”.

Successivamente, l’art. 78 del decreto “Agosto” ha esteso l’esenzione alla seconda rata Imu, oltre che per i soggetti sopra menzionati, anche per gli immobili d/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per quelli destinati a discoteche, sale da ballo e night club. Anche in questo caso il beneficio si applica “a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate”.

Tanto premesso, il Dipartimento delle Finanze chiarisce che, nella fattispecie analizzata, la condizione della coincidenza tra soggetto passivo d’imposta e gestore dell’attività può considerarsi soddisfatta in quanto le società di persone sono prive di personalità giuridica e dotate di un’autonomia patrimoniale imperfetta tali da comportare per i soci la responsabilità illimitata e solidale rispetto alle obbligazioni assunte dalla società.

In dette società la gestione spetta ai soci secondo la disciplina del Codice civile sul potere di amministrazione. Ad esempio, mentre nelle società in nome collettivo la gestione dell’amministrazione viene affidata indistintamente e illimitatamente ai soci, in quelle in accomandita semplice è una prerogativa dei soci accomandatari (con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui l’immobile destinato all’esercizio dell’attività appartenga a un socio accomandante, l’Imu sarà dovuta secondo le regole ordinarie).

Inoltre, nel quesito vengono posti chiarimenti con riguardo alla disposizione di cui all’art. 6 sexies del decreto “Sostegni” – introdotta in sede di conversione in legge del decreto – che esenta dal versamento della prima rata IMU 2021, i soggetti che hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni” (art. 1 del D. L. n. 41 del 2021).

Al riguardo, viene precisato che tale esenzione si applica anche ai terreni agricoli e i fabbricati rurali a condizione che siano in possesso dei requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto e che si tratti dell’immobile in cui il soggetto passivo esercita l’attività di cui sia anche gestore.

Da ultimo, viene chiarito che l’art.78 bis del DL n. 104 del 2020 (decreto “Agosto”) che permette in materia di Imu ai soci di società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, di applicare e conservare i diritti e le agevolazioni stabilite dalla normativa vigente, ha una portata generale e dunque, si applica indipendentemente dal quadro normativo emergenziale.

Fonte Confcommercio