Al via lo “stralcio” delle cartelle fino a 5mila euro

Al via lo “stralcio” delle cartelle fino a 5mila euro

Per le cartelle fiscali non ancora riscosse e contestate fino al 2010 l’Agenzia delle Entrate avvia le “grandi pulizie”. Il 31 ottobre prossimo, In particolare, saranno stralciati in automatico tutti i debiti che, al 23 marzo 2021, avevano un importo residuo fino a 5mila euro, affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Possono avvalersi della procedura:

  • le persone fisiche (modello 730 e Redditi 2020) che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30mila euro;
  • gli enti (società di capitali, società di persone ed enti non commerciali) che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30mila euro.

Per ulteriori approfondimenti consulta la Circolare 11/E dell’Agenzia delle Entrate disponibile nella nostra Area Riservata.

Precompilata IVA. On-line i registri IVA compilati per 2 milioni di operatori economici

Precompilata IVA. On-line i registri IVA compilati per 2 milioni di operatori economici

A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1 luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on-line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia:

  • le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA;
  • le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Con il Provvedimento dell’8 luglio 2021, sono state sono definite le regole per l’avvio della fase sperimentale della precompilata Iva, grazie ai dati delle e-fatture e dei corrispettivi.

Ora, con il Comunicato stampa del 13 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate rende noto che sono disponibili on-line i registri IVA precompilati per 2 milioni di operatori economici che li possono consultare all’interno del portale Fatture e corrispettivi, validando o modificando i dati delle operazioni effettuate dal 1 luglio 2021. Il vantaggio è concreto e immediato: con la convalida, infatti, i registri sono memorizzati dall’Agenzia e per il trimestre di riferimento il contribuente può fruire dell’esonero dalla tenuta dei registri.

Inoltre, con la convalida, a partire dal prossimo 6 novembre con riferimento al terzo trimestre 2021 e successivamente a regime, viene elaborata anche la bozza della liquidazione periodica Iva. Infine, se la convalida viene effettuata per tutti i trimestri dell’anno, verrà elaborata, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Soggetti interessati

Per gli anni d’imposta 2021 e 2022, nella fase di avvio sperimentale, destinatari dei documenti Iva precompilati saranno i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale per opzione dell’Iva, con esclusione di alcune categorie di soggetti.

In particolare, dalla suddetta platea sono esclusi:

  • i soggetti che operano in determinati settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA, nonché i soggetti che applicano l’IVA separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, o che aderiscono alla liquidazione dell’IVA di gruppo o sono stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa ovvero che partecipano a un gruppo IVA;
  • i soggetti, individuati dall’articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto IVA, nei confronti dei quali è applicato obbligatoriamente il meccanismo della scissione dei pagamenti;
  • ulteriori categorie di soggetti che adottano particolari regole di determinazione e versamento dell’IVA: commercianti al minuto che applicano la cd. ventilazione dell’IVA e soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici o cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • coloro che erogano prestazioni sanitarie.

Dal 2022, saranno inclusi nella platea anche i soggetti in regime di Iva per cassa.

Il soggetto passivo Iva che in base alle informazioni disponibili non è stato individuato come appartenente alla platea, ma che ha le caratteristiche per esserne incluso, può segnalare tale circostanza e accedere ai documenti Iva precompilati.

Dati utilizzati per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA

Le bozze dei documenti Iva sono elaborate utilizzando i dati delle fatture elettroniche, delle fatture elettroniche verso la PA e delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere. Sono utilizzati, inoltre, i dati ricavati dalle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri, dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative ai trimestri precedenti e dalla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta precedente, nonché le ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell’IVA presenti nel Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Per consentire all’Agenzia di includere i dati in modo completo e preciso è necessario che le fatture elettroniche e le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere siano compilate e trasmesse al Sistema di interscambio (SDI) secondo i criteri individuati dall’Agenzia e riportati in un’apposita Guida operativa pubblicata sul portale Fatture e corrispettivi.

Accesso dal Portale Fatture e corrispettivi

Nel comunicato viene precisato che i documenti precompilati sono visualizzabili, dopo l’autenticazione al portale Fatture e corrispettivi, tramite un nuovo applicativo web dedicato, in cui le informazioni e i documenti disponibili saranno organizzati in 4 aree distinte. Le prime due, disponibili on-line dal 13 settembre sono:

  • l’area “Profilo soggetto Iva”, in cui gli operatori troveranno i dati anagrafici, l’appartenenza o meno alla platea e la percentuale soggettiva di detraibilità;
  • la sezione “Registri Iva mensili”, in cui è possibile visualizzare, modificare, integrare, convalidare ed estrarre i dati delle bozze dei registri Iva precompilati.

Da metà ottobre 2021 si aggiungerà la sezione delle Liquidazioni Iva periodiche precompilate (Lipe), in cui, dal 6 novembre 2021 sarà disponibile la liquidazione del terzo trimestre dell’anno in corso e che consentirà di estrarre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, modificare e integrare i dati proposti, inviare la comunicazione ed effettuare il pagamento dell’IVA a debito.

Infine, dal 2023 si attiverà il box relativo alla dichiarazione annuale Iva in cui gli operatori, oltre che visualizzare la bozza della dichiarazione annuale Iva precompilata, che potranno modificare, integrare ed inviare, troveranno e potranno modificare e inviare anche il modello F24 correlato alla dichiarazione in lavorazione.

Fonte Confcommercio

Proroga adeguamento dei Registratori Telematici per invio corrispettivi giornalieri

Proroga adeguamento dei Registratori Telematici per invio corrispettivi giornalieri

Con il Provvedimento del 7 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’ulteriore proroga, dal 1 ottobre 2021 al 1 gennaio 2022, dell’obbligo di effettuare l’invio telematico dei corrispettivi esclusivamente con il nuovo tracciato telematico (versione 7.0).

L’Amministrazione finanziaria ha, dunque, accolto l’istanza di Confcommercio, in considerazione della situazione emergenziale ancora in atto e delle conseguenti difficoltà di un’ampia platea di soggetti di adeguare il Registratore Telematico al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri.

C’è tempo quindi, fino al 1 gennaio 2022 per aggiornare i Registratori Telematici al tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, e sino a questa data sarà ancora possibile inviare i corrispettivi con il vecchio tracciato (versione 6.0).

Il Provvedimento in esame, inoltre, adegua al 31 dicembre 2021 i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Fonte Confcommercio

Pagamenti delle imprese, ecco il nuovo calendario

Pagamenti delle imprese, ecco il nuovo calendario

L’Agenzia delle Entrate ha definito il nuovo calendario dei pagamenti dovuti dalle imprese (Irap e Iva) a seguito del rinvio al 15 settembre dei versamenti che si sarebbero dovuti fare tra il 30 giugno e il 31 agosto. Sulle nuove rate saranno dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo.

CHI RIENTRA NELLA PROROGA – Possono usufruire dei maggiori termini di versamento i soggetti che esercitano attività economiche a cui si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze. Pagamento differito anche per i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:

  • applicano il regime forfetario agevolato;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir e che hanno i requisiti indicati al comma 1 dell’articolo 9-ter);
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

IL NUOVO CALENDARIO DEI VERSAMENTI RATEALI – Chi sceglie il pagamento rateale può pagare la prima rata entro il 15 settembre e, di conseguenza, vedrà prorogate anche le successive scadenze, sulle quali saranno dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo a decorrere dal 16 settembre. Non è invece possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Chi ha già versato la prima rata secondo i termini ordinari può proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario, ma per le rate che scadono nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 il termine può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi. Se entro il 15 settembre si effettuano più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile, infine, versare la differenza dovuta a saldo in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi oppure in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

Contributo perequativo, slitta al 30 settembre la dichiarazione Redditi 2021

Viste le richieste degli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, il termine di trasmissione della dichiarazione modello Redditi 2021 per i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto ‘perequativo’ è stato rimandato dal 10 al 30 settembre. Per tutti gli altri contribuenti la scadenza per l’invio del modello resta al 30 novembre.

Fonte Confcommercio

Scadenze “Rottamazione-ter”

Scadenze “Rottamazione-ter”

L’Agenzia delle Entrate–Riscossione, con un Comunicato stampa del 27 agosto 2021, ricorda che il 31 agosto 2021 scade il termine per il pagamento della rata della “Rottamazione-ter” originariamente prevista per maggio 2020.

Come noto, il termine per il versamento è stato fissato dalla legge di conversione del Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021) che ha concesso ai contribuenti la facoltà di effettuare i pagamenti delle rate scadute nel 2020 tra i mesi di luglio e ottobre 2021, mantenendo i benefici della definizione agevolata.

Per ogni scadenza è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge. In caso di pagamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Per effettuare il pagamento dovranno essere utilizzati i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso dei contribuenti, riferiti all’originaria scadenza di maggio 2020. Chi non ne è più in possesso può richiederne una copia direttamente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nelle pagine dedicate ai provvedimenti di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”, senza necessità di pin e password, e riceverla via email insieme ai relativi bollettini.

Come e dove pagare

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa.

Si può pagare anche direttamente agli sportelli ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e prenota”.

Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Informazioni e servizi on-line

Chi è in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (CIE, Spid, credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate, credenziali Inps e CNS) può scaricare direttamente il documento e contestualmente procedere al pagamento con il servizio Paga-online.

Inoltre, se non si intende effettuare l’intero versamento di quanto dovuto, si può utilizzare il servizio “Conti tu” che permette di selezionare solo alcune delle cartelle e avvisi che si vogliono effettivamente pagare in forma agevolata tra quelli contenuti nella “Comunicazione”, ricalcolare l’importo e stampare i nuovi bollettini.

Infine, il comunicato precisa che sul sito di Agenzia Riscossione è possibile anche utilizzare il servizio che consente di verificare la presenza, tra gli importi da pagare in definizione agevolata, di carichi potenzialmente annullabili in base ai requisiti di legge fissati dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) per lo “stralcio-debiti”.

Bonus rottamazione TV. Credito d’imposta per il venditore

Bonus rottamazione TV. Credito d’imposta per il venditore

Con la Risoluzione n. 55/E del 23 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per fruire del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo (cosiddetto “Bonus rottamazione TV”), in linea con i nuovi standard di ricezione dei programmi (segnale Dvb-t con Mpeg4).

Come noto, il contributo – istituito dall’articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) – viene riconosciuto sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita ed è pari al 20% del prezzo, con un limite massimo di 100 euro.

Al riguardo, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 5 luglio 2021, sono state approvate le modalità operative e le procedure per l’attuazione delle suddette disposizioni.

In particolare, ai fini dell’applicazione dello sconto, il venditore trasmette alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico, una apposita comunicazione telematica, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l’impossibilità di applicarlo.

Il venditore recupera lo sconto praticato all’utente finale mediante un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della predetta attestazione. A tal fine, il modello F24 è presentato, esclusivamente, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Nel citato Decreto del 5 luglio 2021, viene, inoltre, precisato che il credito d’imposta è utilizzabile dal venditore in compensazione in misura non superiore all’ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni.

Tanto premesso, con la Risoluzione in esame, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in oggetto, è stato istituito il seguente codice tributo:

  • “6927” denominato “BONUS TV ROTTAMAZIONE – credito d’imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo – D.M. del 5 luglio 2021”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Fonte Confcommercio