Credito d’imposta per digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Credito d’imposta per digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

È stata pubblicata sul sito web del Ministero del Turismo in data 4 gennaio la comunicazione contenente il testo del decreto interministeriale del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4 – “Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator” – del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.

Il decreto riporta le modalità applicative per la fruizione del credito d’imposta, con particolare riferimento ai soggetti e tipologie di interventi ammessi, alle soglie massime di spesa ammissibile – inclusi i criteri di verifica e accertamento dell’effettività –  alle procedure per l’ammissione, il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta, alle procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo dell’incentivo e, infine, alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa e il raggiungimento degli obiettivi della Misura 4.2 “Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche,” inserita nella Missione 1 Componete 3 del PNRR, alla cui realizzazione concorre l’intervento analizzato in questa sede.

In particolare, il limite di spesa complessivamente fissato per l’intervento in esame corrisponde a 98 milioni di euro – eventualmente integrabili con sopravvenienze di ulteriori risorse unionali, statali e/o regionali – ripartito in 18 milioni di euro per il 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 60 milioni per il 2025, con una riserva del 40% per interventi da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Alcune fra le principali indicazioni e prescrizioni:

  • I soggetti beneficiari sono agenzie di viaggi e tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12.
  • Il credito d’imposta è riconoscibile fino al 50% dei costi per le spese digitalizzazione, entro l’importo massimo complessivo cumulato di 25.000,00 per ciascun soggetto.
  • Tali costi devono essere sostenuti nel periodo che intercorre dal 7 novembre 2021 – data di entrata in vigore del decreto legge 152/2021 – al 31 dicembre 2024.
  • Gli interventi ammissibili: impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità, servizi relativi alla formazione.
  • Le imprese interessate potranno presentare le domande al Ministero del turismo esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma online le cui modalità di accesso verranno rese note, con comunicazione pubblica/Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Per maggiori informazioni potete contattare i nostri uffici.

Fondo a sostegno dell’impresa femminile – aggiornamenti

Fondo a sostegno dell’impresa femminile – aggiornamenti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (14 dicembre) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, di attuazione del Fondo a sostegno dell’impresa femminile, finalizzato a promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile, la massimizzazione del contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il Fondo a sostegno dell’impresa femminile è istituito con uno stanziamento iniziale di 40 milioni di euro. Esso è inserito anche tra le linee di intervento del Ministero dello sviluppo economico nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede complessivamente 400 milioni a sostegno dell’imprenditoria femminile.

Il decreto definisce la ripartizione della dotazione finanziaria iniziale del Fondo tra le tipologie di interventi previste dalla legge, le modalità di attuazione dei predetti interventi, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni e le attività di monitoraggio e controllo.

Con un successivo provvedimento del Ministro dello sviluppo economico saranno indicati i termini di apertura per la presentazione delle domande attraverso cui richiedere le agevolazioni.

Le linee di azione del Fondo sono rappresentate da:

  • incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
  • incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili;
  • azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile.

La dotazione finanziaria, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, è così ripartita:

  • € 8.200.000 per interventi relativi all’avvio di nuove imprese previsti dal Capo II del decreto ministeriale, di cui il 60% è riservato alle imprese femminili costituite in forma di impresa individuale o alle lavoratrici autonome;
  • € 25.600.000 destinato agli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal Capo III;
  • per le azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile di cui al Capo V sono destinati € 6.200.000.

Al fine di massimizzarne l’efficacia e l’aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, il Ministero e il Soggetto gestore (Invitalia) promuovono la collaborazione con le regioni e gli enti locali, le associazioni di categoria, il sistema camerale e i comitati per l’imprenditoria femminile.

Le agevolazioni di cui ai capi II (Nascita) e III (Sviluppo e consolidamento) sono concesse ai sensi dell’art. 22 del regolamento GBER (Reg. UE n. 651/2014). Qualora i soggetti richiedenti non soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo del Gber, le agevolazioni sono concesse in regime de minimis.

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti della rispettiva disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese femminili con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Le lavoratrici autonome non tenute all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, devono essere in possesso unicamente della partita IVA, aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatti salvi l’avvenuta iscrizione all’ordine professionale di riferimento, ove necessaria per l’esercizio dell’attività professionale interessata.

Possono presentare domanda di acceso alle agevolazioni anche le persone fisiche che intendono costituire una impresa femminile. In tal caso, l’ammissione alle agevolazioni è subordinata alla trasmissione, da parte delle richiedenti, entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito della valutazione della documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa o, in caso di avvio di attività libero professionali, l’apertura della partita IVA.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Per maggiori informazioni contatta i nostri uffici allo 098477181.

Agenzia Entrate. Contributo a fondo perduto perequativo

Agenzia Entrate. Contributo a fondo perduto perequativo

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2021, è stato approvato, il modello, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per fruire del c.d. contributo a fondo perduto perequativo di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27 del Decreto legge n. 73 del 2021 (decreto “Sostegni-bis”).

Il contributo perequativo è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del contribuente che possiede i requisiti previsti.

Il suddetto contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Sono esclusi dal beneficio gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

L’importo del contributo è commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto dell’emergenza Covid-19 già percepiti.

Quale condizione per fruire del beneficio il risultato economico d’esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate. In particolare, tale percentuale è stata stabilita con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021 con le seguenti modalità:

  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.

L’importo del contributo riconosciuto non può, in ogni caso, superare 150.000 euro.

L’Istanza può essere trasmessa dal 29 novembre al 28 dicembre 2021, direttamente dal richiedente o mediante intermediari già delegati al cassetto fiscale oppure al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Per orientare il contribuente in merito alle regole da seguire per l’utilizzo del contributo “perequativo”, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un’apposita guida operativa che è disponibile nella nostra Area Riservata.

Aggiornamento. Ristori guide turistiche e accompagnatori turistici

Aggiornamento. Ristori guide turistiche e accompagnatori turistici

In attuazione di quanto disposto all’articolo 3 dell’Avviso pubblico ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 24 agosto 2021, prot. n. SG/243 è stata pubblicata sul sito web del Ministero del Turismo la comunicazione che informa in merito all’apertura della piattaforma per la presentazione delle istanze di contributo in favore di guide e accompagnatori turistici non risultati assegnatari del contributo di cui al decreto ministeriale del 2 ottobre 2020, n.440 e titolari di codice ATECO 79.90.20, ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B, quale attività prevalente.

La comunicazione informa che le istanze potranno essere compilate e trasmesse on line utilizzando lo sportello telematico https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 novembre 2021 e fino alle ore 17:00 del giorno 24 novembre 2021.

ULTERIORE PROROGA AL 6 DICEMBRE 2021 ORE 12:00.

Allo sportello telematico/piattaforma si accederà attraverso le credenziali SPID o CNS, per poi  seguire le istruzioni per la compilazione dell’istanza ivi riportate generando, a termine compilazione, la domanda in formato PDF su cui apporre la firma digitale o, in alternativa, la firma autografa.

L’assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle istanze e sarà definita, a seguito dell’istruttoria effettuata, sulle istanze pervenute nei termini di scadenza temporale di cui sopra.

La comunicazione conclude informando che, a partire dalle ore 12:00 del 15 novembre, verrà reso disponibile un canale di assistenza, telefonica e via mail. I riferimenti di tale servizio di assistenza verranno resi noti il giorno stesso, per cui invitiamo gli interessati a monitorare il sito istituzionale del Ministero https://www.ministeroturismo.gov.it

Contributo fondo perduto per le start up

Contributo fondo perduto per le start up

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2021, sono state definite le regole per beneficiare del contributo a fondo perduto per i contribuenti colpiti dall’emergenza Covid-19 che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019.

Per accedere al beneficio non occorre che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto al 2019, come per il contributo previsto dall’articolo 1 del decreto Sostegni; tuttavia occorre essere in possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso articolo tra cui il limite dei ricavi non superiori a 10milioni di euro. Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto, mentre restano esclusi dall’agevolazione gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

I contributi, invece, spettano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Secondo le indicazioni fornite dal provvedimento direttoriale, per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda, dal 9 novembre al 9 dicembre 2021, in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante apposito intermediario.

Il contributo è previsto nella misura massima di mille euro e il valore dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

Con il provvedimento in esame viene specificato che l’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

L’istanza contiene, inoltre, le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

Circa le modalità di fruizione del beneficio, il richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o, in alternativa, come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza (tra i controlli vi è quello della verifica dell’inizio dell’attività d’impresa nel corso del 2019 in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello sull’intestazione dell’Iban).

Aggiornamento. Contributi impianti di risalita a fune

Aggiornamento. Contributi impianti di risalita a fune

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero del Turismo il decreto interministeriale 26 ottobre 2021 (in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti) e l’avviso pubblico del 5 novembre 2021, che modificano rispettivamente il decreto interministeriale 26 agosto 2021 e l’avviso pubblico del 30 settembre 2021, con i quali è stata avviata la fase attuativa dei contributi a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici.

Il decreto interministeriale del 26 ottobre, modificando il comma 1 dell’articolo 2 del decreto interministeriale del 26 agosto, ha eliminato il riferimento al codice ATECO 49.39.01 (Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano) quale requisito soggettivo per l’accesso all’agevolazione, sostituendolo con l’indicazione per esteso della denominazione dei beneficiari dell’agevolazione, che con la nuova formulazione sono individuati negli “esercenti attività di impianti di risalita a fune nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici”.

L’avviso pubblico del 5 novembre 2021 ha recepito la modifica, specificando che i beneficiari così individuati possono presentare istanza compilando il format disponibile nello sportello telematico. Tuttavia, l’istruttoria delle istanze pervenute sarà subordinata all’avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto interministeriale del 26 ottobre 2021 e, in caso di mancata registrazione, verranno considerate solo le istanze presentate dai soggetti identificati con il codice ATECO 49.39.01.

Sul sito del Ministero del Turismo, oggi 8 novembre, si dà comunicazione che le istanze di concessione del contributo potranno essere compilate e trasmesse on-line dallo sportello telematico (https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it) appositamente predisposto a partire dalle ore 12:00 del giorno 9 novembre 2021 e fino alle ore 17:00 del giorno 18 novembre 2021.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al nostro articolo del 6 ottobre 2021, relativ0 alla pubblicazione del decreto interministeriale del 26 agosto 2021 e dell’avviso del 30 settembre 2021 del Ministero del Turismo.

AGGIORNAMENTO

Prorogato a lunedì 22 novembre 2021, ore 17:00 il termine ultimo per la presentazione delle istanze,