Aggiornamento. Ristori guide turistiche e accompagnatori turistici

Aggiornamento. Ristori guide turistiche e accompagnatori turistici

In attuazione di quanto disposto all’articolo 3 dell’Avviso pubblico ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 24 agosto 2021, prot. n. SG/243 è stata pubblicata sul sito web del Ministero del Turismo la comunicazione che informa in merito all’apertura della piattaforma per la presentazione delle istanze di contributo in favore di guide e accompagnatori turistici non risultati assegnatari del contributo di cui al decreto ministeriale del 2 ottobre 2020, n.440 e titolari di codice ATECO 79.90.20, ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B, quale attività prevalente.

La comunicazione informa che le istanze potranno essere compilate e trasmesse on line utilizzando lo sportello telematico https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 novembre 2021 e fino alle ore 17:00 del giorno 24 novembre 2021.

ULTERIORE PROROGA AL 6 DICEMBRE 2021 ORE 12:00.

Allo sportello telematico/piattaforma si accederà attraverso le credenziali SPID o CNS, per poi  seguire le istruzioni per la compilazione dell’istanza ivi riportate generando, a termine compilazione, la domanda in formato PDF su cui apporre la firma digitale o, in alternativa, la firma autografa.

L’assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle istanze e sarà definita, a seguito dell’istruttoria effettuata, sulle istanze pervenute nei termini di scadenza temporale di cui sopra.

La comunicazione conclude informando che, a partire dalle ore 12:00 del 15 novembre, verrà reso disponibile un canale di assistenza, telefonica e via mail. I riferimenti di tale servizio di assistenza verranno resi noti il giorno stesso, per cui invitiamo gli interessati a monitorare il sito istituzionale del Ministero https://www.ministeroturismo.gov.it

Contributo fondo perduto per le start up

Contributo fondo perduto per le start up

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2021, sono state definite le regole per beneficiare del contributo a fondo perduto per i contribuenti colpiti dall’emergenza Covid-19 che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019.

Per accedere al beneficio non occorre che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto al 2019, come per il contributo previsto dall’articolo 1 del decreto Sostegni; tuttavia occorre essere in possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso articolo tra cui il limite dei ricavi non superiori a 10milioni di euro. Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto, mentre restano esclusi dall’agevolazione gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

I contributi, invece, spettano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Secondo le indicazioni fornite dal provvedimento direttoriale, per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda, dal 9 novembre al 9 dicembre 2021, in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante apposito intermediario.

Il contributo è previsto nella misura massima di mille euro e il valore dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

Con il provvedimento in esame viene specificato che l’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

L’istanza contiene, inoltre, le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

Circa le modalità di fruizione del beneficio, il richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o, in alternativa, come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza (tra i controlli vi è quello della verifica dell’inizio dell’attività d’impresa nel corso del 2019 in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello sull’intestazione dell’Iban).

Aggiornamento. Contributi impianti di risalita a fune

Aggiornamento. Contributi impianti di risalita a fune

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero del Turismo il decreto interministeriale 26 ottobre 2021 (in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti) e l’avviso pubblico del 5 novembre 2021, che modificano rispettivamente il decreto interministeriale 26 agosto 2021 e l’avviso pubblico del 30 settembre 2021, con i quali è stata avviata la fase attuativa dei contributi a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici.

Il decreto interministeriale del 26 ottobre, modificando il comma 1 dell’articolo 2 del decreto interministeriale del 26 agosto, ha eliminato il riferimento al codice ATECO 49.39.01 (Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano) quale requisito soggettivo per l’accesso all’agevolazione, sostituendolo con l’indicazione per esteso della denominazione dei beneficiari dell’agevolazione, che con la nuova formulazione sono individuati negli “esercenti attività di impianti di risalita a fune nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici”.

L’avviso pubblico del 5 novembre 2021 ha recepito la modifica, specificando che i beneficiari così individuati possono presentare istanza compilando il format disponibile nello sportello telematico. Tuttavia, l’istruttoria delle istanze pervenute sarà subordinata all’avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto interministeriale del 26 ottobre 2021 e, in caso di mancata registrazione, verranno considerate solo le istanze presentate dai soggetti identificati con il codice ATECO 49.39.01.

Sul sito del Ministero del Turismo, oggi 8 novembre, si dà comunicazione che le istanze di concessione del contributo potranno essere compilate e trasmesse on-line dallo sportello telematico (https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it) appositamente predisposto a partire dalle ore 12:00 del giorno 9 novembre 2021 e fino alle ore 17:00 del giorno 18 novembre 2021.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al nostro articolo del 6 ottobre 2021, relativ0 alla pubblicazione del decreto interministeriale del 26 agosto 2021 e dell’avviso del 30 settembre 2021 del Ministero del Turismo.

AGGIORNAMENTO

Prorogato a lunedì 22 novembre 2021, ore 17:00 il termine ultimo per la presentazione delle istanze,

Confcommercio: “bene l’estensione di Resto al sud al commercio”

Confcommercio: “bene l’estensione di Resto al sud al commercio”

Approvato un emendamento al decreto legge Infrastrutture, per inserire il commercio tra le attività per cui possono essere richieste le agevolazioni di “Resto al Sud”.

“Bene l’estensione al settore del commercio dell’incentivo Resto al Sud’, è una buona scelta nel segno della ripresa e della resilienza”. Confcommercio commenta l’approvazione, avvenuta ieri alla Camera nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto legge “Infrastrutture”, dell’emendamento con cui si procede all’inserimento del commercio tra le attività per cui possono essere richieste le agevolazioni di “Resto al Sud”.

“Giusta l’attenzione riservata al tema – prosegue la nota –  dal Governo, a partire dalla Ministra Mara Carfagna, e dal Parlamento. Si tratta, infatti, di un aiuto concreto (contributo a fondo perduto e finanziamento bancario garantito a tasso zero) per i soggetti compresi tra i 18 ed i 55 anni che – in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 ed in alcuni comuni localizzati in isole minori del Centro-Nord – scelgano di avviare un’attività imprenditoriale o professionale”.

Finalità

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti attività economiche:

  • attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
  • turismo;
  • attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria);
  • commercio (emendamento approvato ma provvedimento non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pertanto non ancora attivo. E’ necessario attendere il completamento dell’iter di conversione del D.L. 121/2021).

Sono escluse le attività agricole.

Beneficiari

Possono accedere alla misura i soggetti maggiorenni con età inferiore ai 56 anni (salvo il caso di alcuni comuni del cratere sismico del Centro-Italia come sopra specificato) che:

  • sono residenti nelle aree indicate o che trasferiscono la residenza entro 60 giorni (120 giorni se residenti all’estero) dall’esito positivo dell’istruttoria;
  • non sono titolari di altre attività d’impresa al 21 giugno 2017;
  • non hanno ricevuto altre agevolazioni sull’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio;
  • al momento dell’approvazione della domanda non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averlo per tutta la durata del finanziamento.

Le attività economiche devono essere state costituite dopo il 21 giugno 2017 o, per le imprese costituende, la costituzione deve avvenire entro 60 giorni (120 giorni in caso di residenza all’estero) dall’esito positivo dell’istruttoria.

Possono accedere all’agevolazione anche i liberi professionisti (in forma societaria o individuale) che non risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo svolgimento di un’attività analoga a quella proposta (codice Ateco non identico fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche).

Spese ammissibili

Le spese ammesse a finanziamento sono:

  • ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa);
  • macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
  • programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e la telecomunicazione;
  • spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative) – massimo 20% del programma di spesa.

Non sono ammissibili le spese di progettazione e promozionali, le spese per le consulenze e per il personale dipendente.

Agevolazioni

Per le imprese costituite in forma individuale l’importo massimo concedibile è pari a 60.000 euro.

Per le imprese costituite in forma societaria, l’importo massimo concedibile è di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci.

Le agevolazioni coprono fino al 100% delle spese, attraverso:

  • il 50% di contributo a fondo perduto;
  • il 50% di finanziamento bancario a tasso zero garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia. Il finanziamento bancario è concesso solo da istituti di credito che aderiscono alla convenzione ABI-Invitalia, riscontrabili al seguente link: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/elenco-banche-finanziatrici
  • Inoltre, per sostenere il fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto pari a 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale e fino a un massimo di 40.000 euro per le società.

Tale contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.

Le agevolazioni sono concesse a valere sul regolamento UE n. 1407/2013 relativo al Regime de minimis.

Procedura

Le domande possono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma web di Invitalia, ed è necessario essere in possesso di SPID, firma digitale e posta elettronica certificata (PEC).

Al termine della compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico.

Le domande vengono valutate in ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni dalla data di presentazione (salvo eventuali richieste di integrazione dei documenti).

Invitalia verifica il possesso dei requisiti e poi esamina nel merito le iniziative, anche attraverso un colloquio con i proponenti.

Non ci sono bandi, scadenze o graduatorie, pertanto l’invio delle domande è sempre possibile, salvo interruzione per esaurimento risorse.

Avviso pubblico ristori agenzie di viaggio. Istanza bando 15 settembre 2020

Avviso pubblico ristori agenzie di viaggio. Istanza bando 15 settembre 2020

È stata pubblicata sul sito web del Ministero del Turismo la comunicazione contenente il testo dell’Avviso pubblico con il quale, secondo le modalità descritte all’articolo 3, commi 9-15, del decreto ministeriale 24 agosto 2021, le risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 1 lettera b) dello stesso decreto ministeriale, vengono assegnate automaticamente ai soggetti che hanno presentato istanza di contributo in base al decreto dirigenziale 15 settembre 2020, rep. 35, recante Avviso pubblico ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 403.

La comunicazione contiene, oltre al citato Avviso pubblico, 3 allegati.

L’allegato 1 è costituito dall’elenco dei beneficiari del contributo, che è definito “contributo teorico” in quanto lo stesso deve essere verificato mediante inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, sulla base delle concessioni già maturate da parte del singolo beneficiario.

L’allegato 2 rimanda al modulo che i potenziali beneficiari, che avessero avuto modifiche di codice IBAN rispetto alle precedenti erogazioni di ristori di cui al bando del 2020, dovranno compilare e inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata mailto:dir.programmazione@pec.ministeroturismo.gov.itponendo, nell’oggetto della comunicazione la frase “Fondo 128 milioni-comunicazione IBAN”.

L’allegato 3 rimanda al testo del modulo “Format aiuti di Stato” che le imprese evidenziate in giallo nell’elenco di cui all’allegato 1 dovranno compilare e inviare – entro il termine massimo di 10 giorni continuativi dal 28 ottobre corrente anno – all’indirizzo di posta elettronica certificata mailto:dir.programmazione@pec.ministeroturismo.gov.it.

A supporto dei soggetti ai quali è richiesta la compilazione di quest’ultimo allegato, sono pubblicate nella comunicazione anche delle istruzioni per la compilazione.

Ristori perdite guide e accompagnatori turistici

Ristori perdite guide e accompagnatori turistici

Il Ministero del Turismo ha pubblicato sul proprio sito la comunicazione che riporta il testo dell’Avviso Pubblico riguardante l’assegnazione e l’erogazione di contributi per guide turistiche e accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati assegnatari del contributo di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 2020, n. 440.

L’Avviso pubblico riguarda dunque, esclusivamente la ripartizione dei contributi di cui all’articolo 4 commi da 1 a 4 del Decreto Ministeriale 24 agosto, per 10 milioni di euro, destinati a guide turistiche e accompagnatori turistici. Tanto è indicato all’articolo 1 del provvedimento in oggetto.

Articolo 2 – beneficiari–Tali soggetti devono, all’atto della pubblicazione dell’Avviso Pubblico in analisi e quindi il 21 ottobre del corrente anno, avere domicilio fiscale in Italia ed essere titolari di partita IVA attiva in relazione ad una delle attività identificate da codici ATECO 79.90.20, ATECOFIN 2004 63302, ATECOFIN 1993 6330-A, ATECOFIN 1993 6330B quale attività prevalente: tale requisito deve essere posseduto da prima del 23 febbraio 2020. Inoltre devono essere in regola con l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2020, con la normativa antimafia, non essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, né essere stati destinatari di decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale. Devono altresì essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa, fiscale e contributiva, non avere superato, alla data della presentazione della domanda di agevolazione, il massimale de minimis ed, in fine, devono essere in possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento dell’attività di guida turistica o di accompagnatore turistico i.

L’articolo 3 – Istanza, contenuti e modalità di presentazione – al comma 1 stabilisce che le istanze di accesso al contributo dovranno essere presentate, con procedura automatizzata, su apposita piattaforma telematica certificata che sarà raggiungibile attraverso un link che verrà successivamente pubblicato sul sito web del Ministero del Turismo una settimana prima dell’apertura della funzione di caricamento dati per la presentazione. Dopo l’indicazione, al comma 2, delle modalità che consentiranno l’accesso alla piattaforma e dei servizi che in essa saranno resi disponibili, come la delega di presentazione a soggetto terzo, il rilascio di dichiarazioni in autocertificazione, la firma digitale della domanda e il rilascio ricevuta di presentazione, al comma 3 si specifica che lo sportello telematico consentirà l’invio di una sola istanza di contributo per ogni interessato, indicando anche la possibilità di correggere l’istanza presentata previo annullamento di quella precedente. Con l’accesso al sistema sarà possibile scaricare un manuale operativo di ausilio alla presentazione.