Chiarimenti esenzioni Imu 2020 e 2021

Chiarimenti esenzioni Imu 2020 e 2021

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta ad un quesito, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle esenzioni Imu previste, per gli anni 2020 e 2021, dai decreti emergenziali da COVID-19 (art. 177 del Decreto “Rilancio”; art. 78 del Decreto “Agosto”; art. 9-ter del Decreto “Ristori”).

Il quesito riguarda la corrispondenza tra proprietario e gestore dell’attività esercitata nell’immobile quale condizione posta dalle suddette disposizioni per fruire delle esenzioni Imu. In particolare, viene richiesto se il requisito risulta soddisfatto anche nel caso in cui le attività economiche siano gestite da società di persone i cui soci persone fisiche, risultano essere proprietari degli immobili in cui vengono svolte le medesime attività.

Al riguardo, è opportuno ricordare che l’art. 177 del Decreto “Rilancio” ha previsto l’esenzione dal pagamento della prima rata Imu, per l’anno 2020, per gli immobili d/2 e per gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, bed and breakfast, residence e campeggi “a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate”.

Successivamente, l’art. 78 del decreto “Agosto” ha esteso l’esenzione alla seconda rata Imu, oltre che per i soggetti sopra menzionati, anche per gli immobili d/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per quelli destinati a discoteche, sale da ballo e night club. Anche in questo caso il beneficio si applica “a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate”.

Tanto premesso, il Dipartimento delle Finanze chiarisce che, nella fattispecie analizzata, la condizione della coincidenza tra soggetto passivo d’imposta e gestore dell’attività può considerarsi soddisfatta in quanto le società di persone sono prive di personalità giuridica e dotate di un’autonomia patrimoniale imperfetta tali da comportare per i soci la responsabilità illimitata e solidale rispetto alle obbligazioni assunte dalla società.

In dette società la gestione spetta ai soci secondo la disciplina del Codice civile sul potere di amministrazione. Ad esempio, mentre nelle società in nome collettivo la gestione dell’amministrazione viene affidata indistintamente e illimitatamente ai soci, in quelle in accomandita semplice è una prerogativa dei soci accomandatari (con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui l’immobile destinato all’esercizio dell’attività appartenga a un socio accomandante, l’Imu sarà dovuta secondo le regole ordinarie).

Inoltre, nel quesito vengono posti chiarimenti con riguardo alla disposizione di cui all’art. 6 sexies del decreto “Sostegni” – introdotta in sede di conversione in legge del decreto – che esenta dal versamento della prima rata IMU 2021, i soggetti che hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni” (art. 1 del D. L. n. 41 del 2021).

Al riguardo, viene precisato che tale esenzione si applica anche ai terreni agricoli e i fabbricati rurali a condizione che siano in possesso dei requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto e che si tratti dell’immobile in cui il soggetto passivo esercita l’attività di cui sia anche gestore.

Da ultimo, viene chiarito che l’art.78 bis del DL n. 104 del 2020 (decreto “Agosto”) che permette in materia di Imu ai soci di società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, di applicare e conservare i diritti e le agevolazioni stabilite dalla normativa vigente, ha una portata generale e dunque, si applica indipendentemente dal quadro normativo emergenziale.

Fonte Confcommercio

Raccomandazioni per la sanificazione di ambienti non sanitari

Raccomandazioni per la sanificazione di ambienti non sanitari

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha diffuso il Rapporto in oggetto n.12/21 che va ad aggiornare il precedente rapporto n. 25 del 20 maggio 2020 fornendo una panoramica relativa all’ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19.

Presenta procedure, sistemi e altre tecnologie utilizzabili per la sanificazione degli ambienti di strutture non sanitarie, compreso il miglioramento della qualità dell’aria. Per i diversi sistemi vengono inoltre descritti gli aspetti tecnico-scientifici, l’ambito normativo e il pertinente uso.

Nelle imprese, negli esercizi commerciali, nei servizi e luoghi aperti al pubblico deve essere assicurata, ove prevista, la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti interni e di altre aree ad essi connessi.

I sistemi descritti nel Rapporto rappresentano solo alcuni tra quelli disponibili e non devono essere intesi come raccomandati.

Inoltre, è stato evidenziato che il rischio di contagio attraverso i droplet (goccioline) o attraverso la via aerea prevale rispetto a quello mediante contatto con le superfici o oggetti contaminati.

Pertanto il Rapporto suggerisce di prestare maggiore attenzione sugli aspetti riguardanti la sanificazione dell’aria e dell’ambiente, in associazione con le misure raccomandate dalle disposizioni vigenti in relazione alla situazione pandemica.

Si riporta, di seguito, una tabella di sintesi:

Superficie Detergente
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno Detergente neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1% o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0,1%
Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

È buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) degli ambienti, operazioni che devono essere più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri oggetti di uso frequente).

Quando l’attività di sanificazione (pulizia e/o disinfezione) è effettuata in proprio (ovvero non usufruendo di una ditta specializzata), il datore di lavoro deve garantire che nell’utilizzo dei prodotti siano rispettati gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008. In particolare, i lavoratori individuati per le attività di pulizia e/o disinfezione devono essere adeguatamente informati e formati in merito ai pericoli dei prodotti da utilizzare e alle corrette procedure per il loro impiego.

Nello specifico, i prodotti da utilizzare per tali attività possono essere:

  • prodotti a uso non professionale e, in tal caso, il datore di lavoro e il personale incaricato per le attività (di pulizia, disinfezione e sanificazione) devono operare dopo aver letto attentamente le etichette e i fogli illustrativi che accompagnano i prodotti e seguire le indicazioni riportate in etichetta;
  • prodotti a uso professionale e, in questo caso, la dicitura “Solo per uso professionale” è espressamente indicata in etichetta. Per questi prodotti valgono le stesse disposizioni relative ai prodotti a uso non professionale e quindi occorre leggere attentamente l’etichetta, la scheda tecnica contenente i Dati di Sicurezza(SDS) e devono essere applicate le disposizioni di cui al d. lgs.  81/2008.

Misure per il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione

Dalla recente letteratura scientifica si evince che il numero di contagi all’aperto risulta trascurabile rispetto alla trasmissione negli ambienti chiusi; inoltre, poiché la trasmissione del contagio attraverso superfici presenta una probabilità di accadimento molto bassa, è indispensabile realizzare prioritariamente interventi di mitigazione relativamente alla trasmissione aerea del SARS-CoV-2 negli ambienti chiusi sulla base della valutazione e gestione del rischio.

Gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle operazioni di sanificazione

Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi (ambienti non sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi alla prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19, i rifiuti prodotti, quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine, ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come “rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01)”.

Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono di:

  • utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica;
  • evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria;
  • chiudere adeguatamente i sacchi;
  • utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi;
  • lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti.

Gli altri rifiuti prodotti nell’ambito della normale attività dell’azienda, e che sono gestiti come rifiuti speciali o speciali pericolosi, devono essere classificati e gestiti secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Altri sistemi per la sanificazione/disinfezione

Procedure diverse dall’uso di prodotti/disinfettanti chimici possono essere adottate in funzione del tipo di applicazione ove, ad esempio, non sia possibile utilizzare i prodotti chimici.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al Rapporto ISS disponibile nella nostra Area Riservata.

Fonte Confcommercio

Sanità in Calabria. Quella privata genera 1.3% di valore aggiunto

Sanità in Calabria. Quella privata genera 1.3% di valore aggiunto

Algieri, Confcommercio: “I dati diffusi dal rapporto sul sistema della imprenditoria sanitaria in Italia confermano come nella nostra Regione la sanità privata colma le lacune della sanità pubblica che invece è in balia della classe politica”.

Ieri presso la Camera dei Deputati, la Camera di Commercio di Cosenza ha presentato il rapporto sul “Sistema della Imprenditoria sanitaria in Italia” realizzato dal Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne.

Una fotografia sullo stato del tessuto imprenditoriale sanitario nazionale che fa emergere alcuni aspetti interessanti anche per la nostra regione.

Dal punto di vista territoriale infatti in Calabria la sanità privata è capace di generare, nel 2018, valore aggiunto per l’1,3% del totale nazionale (547 milioni di euro), con un valore aggiunto per addetto di poco inferiore ai 37.000 euro (inferiore del 26% rispetto alla media nazionale).

Dallo studio emerge poi che sono 3.681 le imprese attive della filiera in Calabria (il 3,0% del totale nazionale). Si tratta del risultato di una crescita importante avvenuta nell’ultimo decennio (+45,4% tra il 2011 e il 2019) dinamica che, nonostante la pandemia, si è mantenuta anche nel 2020). A pesare è la dimensione delle strutture private, che con una media di 4.3 addetti portano la nostra regione al penultimo posto della graduatoria.

Va aggiunto poi che rispetto alla media nazionale, la filiera sanitaria calabrese vede un peso di imprese più consistente per la componente del commercio, che rappresenta il 56,1% del totale a fronte del 50,7% rilevato in Italia e in termini occupazionali significativa è anche la parte relativa ai servizi (69,1% contro il 61,0% della media nazionale).

Buona parte del valore aggiunto totale (38,1%) generato dalla sanità privata in Calabria risulta prodotto da unità dislocate nella provincia di Cosenza, seguita da Catanzaro e Reggio di Calabria (entrambe con il 21,8%), Crotone (13,5%) e Vibo Valenzia (4,8%).

Per quanto riguarda i livelli occupazionali gli addetti totali ed il numero di unità locali attive hanno fatto registrare nel 2020 una variazione positiva rispetto all’anno precedente, con tassi di crescita del 2,5% e 4,0% rispettivamente, e saggi di incremento medi prossimi al 5,0% nell’intero periodo di osservazione 2011-2020.

Anche in questo caso è Cosenza la provincia caratterizzata dai valori più significativi: +6,1% nel caso delle imprese e +6,9% nel caso degli addetti in termini di variazione media annua nel periodo. In questo caso seconda provincia per dinamica di imprese è Catanzaro (+5,2%), mentre per crescita occupazionale al secondo posto si colloca la provincia di Vibo Valentia (+6,1%).

“I dati diffusi dal rapporto sul Sistema della Imprenditoria Sanitaria in Italia sono molto interessanti e ci aiutano a capire tanti aspetti della sanità in Calabria ha dichiarato il Presidente di Confcommercio Calabria Klaus Algieri. Prima di tutto confermano come nella nostra Regione la sanità privata colma le lacune della sanità pubblica che invece è in balia della classe politica. Ma mostra anche come la sanità privata sia un propulsore economico, in grado di generare ricadute positive sul territorio sia in termini di ricchezza generata che di occupazione. Tuttavia occorre fare una riflessione e capire che l’accesso alle strutture private non è alla portata di tutti. Pertanto è necessario che la classe politica ponga in modo serio e definitivo l’attenzione sulla questione sanità, intervenendo per ripristinare i presidi ospedalieri sui territori e garantire l’accesso alle cure a tutti riducendo quel fenomeno di migrazione sanitaria, che non fa altro che indebolire il nostro territorio”.

Il sistema dell’imprenditoria sanitaria in Italia

“Green pass”, ecco tutte le regole

“Green pass”, ecco tutte le regole

Sarà disponibile entro un paio di settimane il “certificato verde”, ovvero l’appellativo in italiano del “green pass” europeo che permetterà ai vaccinati e ai titolari di test molecolare negativo di tornare a spostarsi liberamente tra i Paesi dell’Unione Europea (più Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein) ed eventualmente tra regioni rosse o arancioni. Non solo: il prezioso lasciapassare, che arriverà dunque in tempo per l’entrata in funzione della piattaforma europea prevista per il primo luglio prossimo, permetterà al titolare di partecipare a eventi, fiere, congressi, cerimonie, e di entrare nelle rsa e negli impianti sportivi.

La chiave sarà il Qrcode, che si potrà scaricare sul cellulare o stampare su carta, a richiesta anche presso medici di base, pediatri e farmacisti per chi ha poca o nessuna dimestichezza con i dispositivi digitali. L’accelerazione definitiva è arrivata con l’ok del Garante per la Privacy sullo schema di decreto attuativo che attiva la piattaforma nazionale per il rilascio del certificato, che specifica tra le altre cose che nessun privato, tranne quelli espressamente previsti, avrà titolo per richiederlo. Albergatori, agenti di viaggio, ristoratori e negozianti, ad esempio, non sono compresi. Si tratta di un provvedimento di 19 articoli e sei allegati, attualmente alla firma del premier Mario Draghi, che contiene tutte le modalità di attuazione.

Come ottenere il certificato

Per entrare in possesso del certificato si potrà innanzi tutto visitare il sito web dedicato, gestito da Sogei, interconnesso con la piattaforma europea. È qui che, attraverso il sistema della Tessera sanitaria, confluiranno in tempo reale i dati sulla vaccinazione, sull’effettuazione di tamponi o sulla guarigione dal Covid. Una volta generata la certificazione verde, gli utenti riceveranno una mail o un sms sul numero di cellulare fornito al momento della vaccinazione con un codice che, in aggiunta ai dati della tessera sanitaria e allo Spid, consentirà di scaricare il certificato su cui comparirà il Qr code.

Quest’ultimo sarà disponibile anche sulla app Immuni e, in un secondo momento, anche sulla app Io. I certificati rilasciati in questi mesi da strutture sanitarie o hub vaccinali sono validi solo fino all’entrata in vigore del green pass. La validità del certificato sarà di nove mesi dalla seconda dose della vaccinazione oppure di sei mesi dalla guarigione e 48 ore dal test negativo. Se però nel frattempo ci si ammala, il green pass revocato.

La situazione in Europa

Le istituzioni Ue (il primo ministro portoghese, Antonio Costa, in rappresentanza degli Stati membri, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli) hanno firmato il 14 giugno il regolamento che istituisce il certificato digitale Covid Ue.  

Sono già più di un milione, intanto, gli europei che hanno già ricevuto i primi certificati, mentre salgono a nove i Paesi nei quali è già attivo il sistema per il loro mutuo riconoscimento. Ad annunciare l’accelerazione, con quasi tre settimane di anticipo rispetto alla data fissata del primo luglio, è stata la Commissione europea, nello stesso giorno in cui il Parlamento europeo ha dato il suo via libera ai “green pass”. Spagna e Lituania hanno così reso operativa la piattaforma Ue in via ufficiale aggiungendosi a Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Grecia, Croazia e Polonia. Per quanto riguarda il nostro Paese, il commissario Figliuolo ha assicurato che “siamo pronti, è questione di pochissimi giorni “.

Per i possessori del “green pass” non serviranno test o quarantena prima di mettersi in viaggio a partire da 14 giorni dall’ultima dose di vaccino, che può essere singola o con richiamo a seconda del siero ricevuto. Torna dunque così la libertà di spostarsi, soprattutto in vista dell’estate, con un “freno d’emergenza” se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare rapidamente.

Per quanto riguarda chi ha avuto il coronavirus ma ne è guarito, il pass sarà valido per 180 giorni dopo il test molecolare positivo, mentre i minori dovrebbero essere esentati dalla quarantena se lo sono i genitori e nessun test di viaggio è previsto per i bambini sotto i 6 anni. Per tutti gli altri che si devono invece sottoporre a tampone, la Commissione propone un periodo di validità standard di 72 ore per i test molecolari e, se lo Stato membro li accetta, di 48 ore per gli antigenici rapidi. In ogni caso dal primo giugno è operativa la piattaforma europea Gateway e gli Stati, se sono pronti, possono iniziare a connettersi ed emettere i certificati digitali Covid.

Nella malaugurata eventualità in cui i casi dovessero aumentare o fosse segnalata un’elevata incidenza di varianti preoccupanti, gli Stati membri dovrebbero poter reintrodurre restrizioni agli spostamenti, a seconda dei ‘colori’ delle aree comunicate dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie:

  • nessun vincolo per i viaggiatori provenienti da aree verdi; dalle zone arancioni, gli Stati potrebbero richiedere un test prima della partenza (rapido o molecolare);
  • per chi arriva da zone rosse, gli Stati membri potrebbero imporre la quarantena, a meno che non si abbia un test pre-partenza;
  • dalle zone rosso scuro i viaggi non essenziali dovrebbero essere fortemente sconsigliati e restano gli obblighi di test e quarantena.

Enasarco. Pensione Anticipata per le donne dal 2021

Enasarco. Pensione Anticipata per le donne dal 2021

Dal 2021 c’è la possibilità di chiedere la pensione anticipata anche per le agenti donne. Se gli agenti uomini potevano già andare in pensione anticipata dal 1° gennaio 2017, ora questa possibilità è estesa anche alle lavoratrici.

Il regolamento Enasarco, recentemente aggiornato, prevede già da tempo la possibilità di chiedere l’anticipo della pensione di vecchiaia anche per chi non raggiunge la “quota” minima.

Le novità riguardano in particolare le donne, per le quali l’età minima sale 65 anni e la Quota a 91. Da quest’anno, infatti, le donne agenti potranno chiedere la Pensione Anticipata. Per gli uomini, invece, è già possibile dal 2017.

L’aumento di età e l’adeguamento della quota per le donne agenti sono previsti dal regime transitorio, che porterà nel 2024 a equiparare i requisiti pensionistici uomo/donna.

Ricapitolando, per richiedere la Pensione di Vecchiaia e quella Anticipata, sono necessari tre requisiti: l’età, la quota e il minimo contributivo.

Nel 2021 gli agenti uomini possono andare in pensione con Quota 92, età minima 67 (nati nel 1954) e anzianità contributiva minima di 20 anni.

Per le agenti donne invece è richiesta la Quota 91, con età minima 65 (nate nel 1956) e anzianità minima contributiva di 20 anni.

Regole comuni per la pensione anticipata

Per avere accesso a questa agevolazione gli iscritti Enasarco devono avere maturato i seguenti requisiti minimi, validi sia per gli uomini che per le donne:

  • 65 anni di età,
  • 20 anni di anzianità contributiva,
  • quota 90 (data dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva).

Da sottolineare anche che comunque per chi fa questa scelta l’importo della pensione anticipata è ridotto del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto all’età anagrafica necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia (tenuto conto di tutti i requisiti previsti dal Regolamento, compresa la quota 91/92).

Domande e decorrenza dell’anticipo della pensione per agenti uomini/donne

La pensione di vecchiaia anticipata decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, e va presentata a partire dal giorno in cui si maturano i requisiti anagrafici (giorno del compleanno) e contributivi previsti dal Regolamento. A differenza della pensione di vecchiaia ordinaria non è possibile inviare la richiesta in anticipo in quanto verrebbe respinta per carenza del requisito anagrafico.

La richiesta deve essere inviata direttamente online tramite l’area riservata “Enasarco”.

Per maggiori informazioni puoi contattare il nostro Patronato.