Aggiornamento. Credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI

Aggiornamento. Credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2021 sono state definite le modalità di accesso al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui al decreto “Sostegni-bis”.

La citata disposizione, si ricorda, ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

Secondo le indicazioni del citato Provvedimento, tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili e la rende nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

Con provvedimento del 10 novembre 2021, è stato disposto che la suddetta percentuale è pari al 100 per cento in quanto l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 4 novembre 2021, in assenza di rinuncia, è pari a 83.076.075 euro, importo inferiore al limite di spesa previsto di 200.000.000 euro.

Pertanto, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, gli interessati potranno beneficiare interamente del credito d’imposta richiesto (30% delle spese comunicate), senza alcuna defalcazione.

Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo

Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 10 novembre 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019. Il credito d’imposta spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività.

Al riguardo sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e approvato il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia delle Entrate per beneficiare del credito d’imposta dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021.

Ambito soggettivo

Il contributo è riconosciuto alle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo. Considerati la ratio generale dell’intervento e il generico riferimento alle “imprese”, la circolare precisa che, ai fini dell’individuazione delle attività ammesse al contributo, rilevino le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali – operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, quali, a titolo esemplificativo, il teatro, la musica, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

Inoltre, in assenza di un’espressa esclusione normativa, sono ammessi al contributo sia gli enti commerciali, sia gli enti non commerciali, con riferimento, per questi ultimi, all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Nessuna limitazione anche per la data di inizio dell’attività, rientrando, nel credito d’imposta tutti i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, a condizione che soddisfino il requisito della riduzione del fatturato.

Ambito oggettivo

I soggetti interessati rientrano nell’ambito di applicazione del beneficio a condizione che l’ammontare del fatturato dell’anno 2020 abbia subito una riduzione in misura pari almeno al 20% rispetto all’ammontare del fatturato dell’anno 2019.

In caso di esercizio di attività “mista”, ovvero sia attività teatrali e spettacoli dal vivo che altre attività, viene precisato che, ai fini della verifica della riduzione del fatturato, occorre fare riferimento esclusivamente all’ammontare complessivo del fatturato conseguito nell’esercizio delle attività “teatrali e spettacoli dal vivo”.

Infine, per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, tenuto conto del ristretto ambito temporale di applicazione del beneficio, viene chiarito che la sussistenza della riduzione del fatturato va verificata ponendo a confronto l’ammontare del fatturato conseguito nel 2020 con l’ammontare realizzato nel corso del 2019, operando il ragguaglio ad anno in caso di eventuale minore durata del periodo di attività.

Costi ammissibili

La circolare n. 14/E indica le tipologie di spese ammissibili per il calcolo del credito d’imposta da imputare secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.

In particolare, vi rientrano i costi riconducibili a una serie di macro categorie, tra cui:

  • costi per il personale;
  • costi di ospitalità;
  • costi di produzione;
  • costi di gestione spazi;
  • costi di pubblicità e promozione;
  • formazione;
  • investimenti ammortizzabili;
  • costi generali;
  • estero
  • circo e spettacolo viaggiante.

Determinazione dell’agevolazione

Come anticipato, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 90 per cento delle spese, sostenute nel 2020, assumendo in considerazione il costo rilevante ai fini fiscali ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito dell’impresa interessata.

Pertanto, nel costo fiscale cui commisurare il credito d’imposta in esame va inclusa l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972. Non rileva, invece, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972. In quest’ultima ipotesi l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, non può essere considerata come costo afferente alle singole operazioni d’acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.

Rilevanza del credito di imposta

Per espressa previsione normativa il beneficio in esame:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
  • non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Utilizzo

Per effetto della recente modifica normativa intervenuta con il decreto legge n. 146 del 2021 (c.d. decreto “Fiscale”), il credito d’imposta è utilizzabile unicamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e non anche, alternativamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

Al riguardo, viene chiarito che il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso e può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di euro 250.000 (in quanto per espressa previsione normativa non è applicabile l’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007).

Inoltre, viene precisato che l’eventuale ammontare residuo può essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata sostenuta la spesa ammissibile.

Una descrizione più dettagliata dei costi ammissibili è disponibile nella nostra Area Riservata.

Contributo fondo perduto per le start up

Contributo fondo perduto per le start up

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2021, sono state definite le regole per beneficiare del contributo a fondo perduto per i contribuenti colpiti dall’emergenza Covid-19 che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019.

Per accedere al beneficio non occorre che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto al 2019, come per il contributo previsto dall’articolo 1 del decreto Sostegni; tuttavia occorre essere in possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso articolo tra cui il limite dei ricavi non superiori a 10milioni di euro. Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto, mentre restano esclusi dall’agevolazione gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

I contributi, invece, spettano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Secondo le indicazioni fornite dal provvedimento direttoriale, per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda, dal 9 novembre al 9 dicembre 2021, in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante apposito intermediario.

Il contributo è previsto nella misura massima di mille euro e il valore dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

Con il provvedimento in esame viene specificato che l’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

L’istanza contiene, inoltre, le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

Circa le modalità di fruizione del beneficio, il richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o, in alternativa, come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza (tra i controlli vi è quello della verifica dell’inizio dell’attività d’impresa nel corso del 2019 in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello sull’intestazione dell’Iban).

Spiagge, concessioni prorogate solo fino al 2023

Spiagge, concessioni prorogate solo fino al 2023

Dal primo gennaio 2024 le spiagge dovranno essere aperte alla libera concorrenza. Lo stabilisce una sentenza del Consiglio di Stato in base alla quale l’attuale regime di proroga delle concessioni sarà valido fino al 31 dicembre 2023. Il termine è perentorio e una volta scaduto “tutte le concessioni demaniali dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente se via sia – o meno – un soggetto subentrante nella concessione”.

Bocciata di fatto, dunque, la proroga per un quindicennio delle concessioni introdotta nel 2018 con la legge di bilancio ma, “al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere”, per consentire di predisporre i bandi e “nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia”, le concessioni continueranno a essere efficaci per altri due anni. Secondo l’organo di vertice della giustizia amministrativa, infine, “deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari”, che potranno partecipare alle gare che dovranno essere bandite.

Sib: “decisione sconcertante prima ancora che sconvolgente”

“Ci riserviamo di leggere con la dovuta attenzione e deferenza le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali marittime, all’esito del quale decideremo le iniziative da intraprendere per la tutela di decine di migliaia di famiglie di onesti lavoratori gettate, oggi, nell’angoscia più totale per la prospettiva di perdere il lavoro e i loro beni”. È il commento di Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Fipe-Confcommercio, che definisce comunque la sentenza “sconcertante prima ancora che sconvolgente perché si discosta da consolidati orientamenti giurisprudenziali, anche costituzionali, a tutela della proprietà aziendale, del lavoro e della certezza del diritto”.

“Come abbiamo sempre chiesto – ha concluso il presidente del Sindacato – spetta al legislatore e non ai giudici trovare il giusto bilanciamento fra la tutela della concorrenza e quella dei diritti fondamentali dei concessionari che, con questa sentenza, sembrano essere stati calpestati”.

Precompilata Iva. Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Precompilata Iva. Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Con il comunicato stampa dell’8 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate informa che sul Portale Fatture e corrispettivi sono disponibili, nell’apposita sezione “Liquidazioni periodiche Iva”, le comunicazioni precompilate della liquidazione periodica Iva del terzo trimestre 2021.

Pertanto, potranno visualizzarle tutti gli operatori Iva che hanno utilizzato e validato i registri Iva precompilati relativi al terzo trimestre 2021 e messi a disposizione dall’Agenzia nelle scorse settimane.

Nel comunicato viene precisato che nella Comunicazione sono caricati, oltre ai dati provenienti dai registri stessi, anche quelli dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente e i dati delle comunicazioni Iva della liquidazione periodica del trimestre precedente. Una volta visualizzata, la Comunicazione Iva potrà essere modificata, integrata ed inviata.

Si ricorda che il pagamento potrà avvenire direttamente mediante addebito sul conto corrente oppure scaricando il modello F24 per effettuare il versamento in autonomia.

Inoltre, il pagamento sarà ancora più semplice se la Comunicazione è inviata entro il termine di versamento dell’Iva dovuta (per il terzo trimestre entro il 16 novembre) e quindi, prima del termine ordinario (per il terzo trimestre il 30 novembre): nella sezione dedicata ai pagamenti saranno infatti, già preimpostati sia il codice del tributo sia l’importo da pagare, senza necessità di alcun calcolo.

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, si apre così la fase due dell’operazione Precompilata Iva partita lo scorso 13 settembre con la messa a disposizione delle prime bozze dei registri Iva.

Chi convaliderà i registri per tutti i trimestri del prossimo anno, oltre a visualizzare la Comunicazione Iva precompilata per il trimestre di riferimento, dal 2023 troverà nella propria area riservata anche la dichiarazione annuale Iva già predisposta dall’Agenzia.