Webinar. I 10 passi da fare per vendere on-line

Webinar. I 10 passi da fare per vendere on-line

Federmobili organizza il 12 Aprile dalle 9:30 alle 12:30 un seminario in diretta online sull’importanza delle vendite online e la loro evoluzione.

Infatti, il modello di vendita attraverso e-commerce è ormai una realtà matura e ha subito una fortissima accelerazione a causa dell’attuale pandemia.

Attraverso un decalogo di riferimento verrà fornita una traccia operativa per arrivare preparati alla vendita on-line senza trovarsi sorprese in termini di gestione, comunicazione e costi.

Per maggiori informazioni https://www.federmobili.it/evento/eminario-in-diretta-on-line-i-10-passi-da-fare-per-vendere-on-line/

Fonte Federmobili

Corigliano-Rossano. Divieto di asporto per bar e ristoranti inaccettabile

Corigliano-Rossano. Divieto di asporto per bar e ristoranti inaccettabile

Confcommercio Cosenza: “Invitiamo il Comune a rivedere le disposizioni in materia di consegne a domicilio e asporto. È necessario uniformare le disposizioni alla normativa nazionale e regionale”.

Con una lettera al sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, Confcommercio Cosenza ha chiesto al primo cittadino di rivedere le disposizioni contenute nell’ordinanza 38 del del 26 marzo 2021, in particolare quelle riguardanti l’attività di asporto e consegna a domicilio per i pubblici esercizi.

L’ordinanza, infatti, ha espressamente previsto che l’attività di consegna a domicilio è consentita alle attività di ristorazione con somministrazione, alle attività di ristorazione connesse alle aziende agricole, alle attività di ristorazione da asporto e alle attività di ristorazione ambulante dopo le ore 19 nei giorni feriali, dopo le ore 15 il sabato e nell’intera giornata di domenica. Tutto tace in merito a bar, pasticcerie e gelaterie che come si sa nel periodo pasquale, grazie alla realizzazione dei prodotti tipici, rischiano di vedersi negata la possibilità di fare incassi in un contesto già di per se allarmante.

Confcommercio Cosenza ha quindi raccolto la protesta dei titolari dei pubblici esercizi della città ionica, chiedendo a gran voce di rivedere il provvedimento che se confermato andrebbe a provocare seri danni economici alle attività. Le proteste sono anche legate al fatto che l’ordinanza appare essere eccessivamente rigida rispetto alla normativa nazionale e regionale, andando a punire in maniera sproporzionata tali attività e deludendo le aspettative di vendita degli operatori per il periodo Pasquale.

D.L. Sostegni. Prime indicazioni su Cassa integrazione e Assegno ordinario

D.L. Sostegni. Prime indicazioni su Cassa integrazione e Assegno ordinario

L’INPS fornisce le prime indicazioni riguardanti la gestione delle domande di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e Assegno ordinario in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto “Sostegni” in attesa della pubblicazione delle apposite circolari con le istruzioni operative.

In base alla disciplina normativa di recente introduzione i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere senza contribuzione addizionale:

  • trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;

  • trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Come anticipato dal Ministero del Lavoro, le nuove settimane di integrazione salariale devono ritenersi aggiuntive a quelle riconosciute dalla Legge di Bilancio per il 2021.

Conseguentemente i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di Assegno ordinario e CIGD Covid dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e 25 settimane in caso di ricorso alla CIGO Covid.

Resta inteso che il periodo di 12 settimane previsto dall’articolo 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Il D.L. “Sostegni” consente l’accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza.

I nuovi trattamenti di integrazione salariale si applicano ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. “Sostegni”).

Le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge, tuttavia la predetta previsione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende.

Pertanto il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021 le cui istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

L’Istituto ricorda che il D.L. “Sostegni” ha esteso le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, e che è stato introdotto il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

Sospensione termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione

Sospensione termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione

Il “Decreto Sostegni” (DL n. 41/2021), recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, ha disposto ulteriori interventi in materia di riscossione.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato un apposito Vademecum per chiarire alcuni aspetti delle disposizioni attualmente in vigore, nonché le risposte alle domande più frequenti (FAQ), aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dall’articolo 4 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto Decreto “Sostegni”)

Di seguito, si illustrano i principali chiarimenti forniti sia con il Vademecum sia con le FAQ.

Proroga della sospensione della notifica degli atti e delle procedure di riscossione

Il decreto “Sostegni” ha prorogato fino al 30 aprile 2021 (in precedenza era 28 febbraio 2021) il periodo di sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, ovvero dal primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria (decreto “Cura Italia”).

Proroga dei termini per i pagamenti delle cartelle

Prorogato dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 anche il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nello stesso periodo. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 maggio 2021.

Nuove scadenze per rottamazione-ter e saldo e stralcio

Il decreto “Sostegni”, per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti, ha posticipato il termine di scadenza delle rate della “rottamazione-ter” (Decreto Legge n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018). Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020. Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.

Per la “rottamazione-ter” si tratta delle rate in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021. Per il saldo e tralcio, di quelle previste nei mesi di marzo e luglio di entrambi gli anni.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (la legge consente ulteriori 5 giorni di tolleranza) o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro

Da ultimo, il vademecum illustra la misura del Decreto “Sostegni” che prevede l’annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del provvedimento, fino a 5 mila euro, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Possono beneficiare dello stralcio dei debiti le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, rispettivamente nell’anno di imposta 2019 o nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito redditi imponibili fino a 30 mila euro. Rientrano nel provvedimento anche i carichi già ammessi alla “rottamazione-ter” (DL n. 119/2018) e al saldo e stralcio (Legge n. 145/2018). Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno definite da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegno.

Il Vademecum e le FAQ dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

Canone speciale RAI. Riduzione importi per strutture ricettive e pubblici esercizi e pagamento differito

Canone speciale RAI. Riduzione importi per strutture ricettive e pubblici esercizi e pagamento differito

Sulla base del disposto del Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, cd Decreto “Sostegni” (art. 6) e di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della RAI, riunito nella giornata del 25 marzo:

  • è ridotto del 30%, per le strutture ricettive e i pubblici esercizi, l’importo del canone speciale RAI relativo al 2021. Ai soggetti che lo avessero già versato verrà riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate un credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, nella misura della quota di canone oggetto della riduzione;

  • è differito al 31 maggio, per tutti gli operatori, e senza oneri aggiuntivi, il termine per il rinnovo del canone speciale RAI relativo al 2021.

Confcommercio sta lavorando per estendere la platea dei beneficiari della riduzione del canone e/o l’importo di tale riduzione, in considerazione della drastica diminuzione del traffico che ha colpito tutte le categorie e di come, nel 2020, tutti gli operatori abbiano versato il canone nella misura intera, nonostante la pandemia.

Fonte Confcommercio