È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021 il decreto 9 settembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze che dà attuazione al “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, la cui dotazione è di 140 milioni di euro per l’anno 2021. Il decreto individua i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo, l’ammontare dell’aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione.
I beneficiari del contributo a fondo perduto sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che:
a) alla data del 23 luglio 2021 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nello specifico, ci si riferisce ai beneficiari che svolgono come attività prevalente quella prevista dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili”. In favore di tali soggetti sono stati stanziati 20 milioni di euro del Fondo;
b) alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto–legge 25 maggio 2021, n. 73), svolgono, come attività prevalente, un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato al decreto interministeriale, rispetto alla quale hanno registrato la chiusura nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2021 ed il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73), per un arco temporale complessivo di almeno cento giorni;
c) alla data di presentazione dell’istanza risultano titolari di partiva IVA attiva prima della data del 23 luglio 2021 per i soggetti di cui alla precedente lette a) e prima della data 25 maggio 2021 per i soggetti di cui alla lettera b);
d) sono residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
e) non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.
Sono esclusi dalla platea dei beneficiari gli enti pubblici e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (così come definiti dall’articolo 162-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR).
La quota di 20 milioni di euro destinata alle discoteche, sale da ballo night-club e simili è ripartita prioritariamente in egual misura tra le imprese che presentano domanda di concessione del contributo, nel rispetto del limite massimo per ciascun soggetto beneficiario pari a 25 mila euro.
I rimanenti 120 milioni di euro del Fondo sono ripartiti tra i soggetti riportati nell’allegato 1 al decreto interministeriale nella seguente misura, modulata per classi di ricavi/compensi:
- 3.000 euro per i soggetti con ricavi e compensi fino a 400.000 euro;
- 7.500 euro, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 12.000 euro, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro.
Ai fini della quantificazione del contributo, rilevano i ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta 2019. In caso di soggetto beneficiario di nuova costituzione, che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel 2019, il contributo è convenzionalmente concesso nella misura di 3.000 euro.
In caso di incapienza del Fondo rispetto alle richieste dei soggetti beneficiari, successivamente al termine ultimo di presentazione delle domande di concessione, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di 3.000, si procederà alla riduzione in modo proporzionale del contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.
Il contributo, erogato dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
I soggetti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate, con le modalità ed entro i termini di presentazione che verranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Nell’allegato 1 del decreto interministeriale è contenuto l’elenco dei Codici ATECO prevalenti dei soggetti ammissibili al contributo, di cui alla precedente lettera b):
47.78.31 – Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte);
49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburban;
56.21.00 – Catering per eventi, banqueting;
59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica;
79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento;
82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere;
85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi;
85.52.01 – Corsi di danza;
90.01.01 – Attività nel campo della recitazione;
90.01.09 – Altre rappresentazioni artistiche;
90.02.09 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;
91.02.00 – Attività di musei;
91.03.00 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
92.00.09 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
93.11.10 – Gestione di stadi;
93.11.20 – Gestione di piscine;
93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti;
93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi n.c.a. (non codificato altrove);
93.13 – Gestione di palestre;
93.21 – Parchi di divertimento e parchi tematici;
93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili;
93.29.30 – Sale giochi e biliardi;
93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a. (non codificato altrove);
96.04 – Servizi dei centri per il benessere fisico;
96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie.