È operativa dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2026 la procedura per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti previsti dal Nuovo Piano Transizione 5.0. L’apertura è stata disposta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con il decreto direttoriale del 14 ottobre 2026, in attuazione del decreto interministeriale del 7 maggio 2026.

La procedura consente alle imprese che hanno già ricevuto un esito positivo della comunicazione di conferma di attestare il completamento degli investimenti agevolati e di trasmettere la documentazione richiesta per accedere al beneficio fiscale.

Nuovo Piano Transizione 5.0: caratteristiche dell’agevolazione

Il Nuovo Piano Transizione 5.0, denominato anche Iperammortamento 2026 nella disciplina attuativa, sostiene gli investimenti delle imprese in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, nonché gli interventi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo.

La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e disciplinata dal decreto interministeriale del 7 maggio 2026, prevede una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili ai fini fiscali. Il beneficio rileva esclusivamente per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e non consiste in un credito d’imposta direttamente compensabile in F24.

Per gli investimenti rientranti nella disciplina, le percentuali di maggiorazione previste per i beni materiali agevolabili e gli impianti destinati all’autoproduzione energetica sono articolate per scaglioni di investimento:

  • 180% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto dei requisiti soggettivi, tecnici e documentali stabiliti dalla normativa, nonché al completamento delle procedure previste attraverso la piattaforma del GSE.

Documentazione richiesta e limiti della procedura

Ai fini del completamento dell’iter, le imprese devono indicare gli estremi delle fatture relative alle spese ammissibili e attestare il possesso della documentazione tecnica e contabile richiesta.

In particolare, è necessario disporre di:

  • Perizia tecnica asseverata, prevista dalla disciplina attuativa, a supporto della conformità dei beni e dei requisiti tecnici richiesti;
  • Certificazione contabile, relativa all’effettività delle spese sostenute e alla documentazione prevista dalla normativa.

La comunicazione di completamento deve essere coerente con quanto già dichiarato e confermato nella fase precedente. Non è infatti possibile inserire beni diversi da quelli indicati nella comunicazione di conferma né dichiarare importi superiori a quelli precedentemente comunicati.

Chi può presentare la comunicazione

La comunicazione di completamento è riservata alle imprese che hanno già ottenuto un esito positivo nella precedente fase di conferma dell’investimento e che hanno concluso gli interventi previsti.

L’invio deve avvenire tramite la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), accedendo all’Area Clienti del portale istituzionale e seguendo le istruzioni operative pubblicate per la misura.

La comunicazione deve essere trasmessa a conclusione degli investimenti e, in ogni caso, entro il 15 novembre 2028, nel rispetto delle condizioni e delle scadenze previste dalla normativa.

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