A partire dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione (autoveicoli, motocicli e ciclomotori) concessi in uso promiscuo con contratti sottoscritti e veicoli consegnati a partire dalla stessa data, la tassazione dei relativi fringe benefit sarà determinata forfetariamente, superando il precedente criterio basato sul “valore normale”.

In particolare:

  • 50% dell’importo corrispondente a 15.000 km annui calcolati sulla base dei costi chilometrici ACI sarà assoggettato a tassazione;
  • La percentuale è ridotta al 20% per i veicoli ibridi plug-in e al 10% per i veicoli elettrici a batteria.

Perché la nuova disciplina trovi applicazione, è necessario che si verifichino congiuntamente tre condizioni:

  1. Immatricolazione del veicolo dal 1° gennaio 2025;
  2. Stipula del contratto di concessione dalla medesima data;
  3. Consegna/assegnazione al dipendente non prima del 1° gennaio 2025.

Regime transitorio: validità fino al 30 giugno 2025

Per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 ma consegnati entro il 30 giugno 2025, resta applicabile la precedente disciplina, secondo cui il benefit è tassato in misura pari al 25% dei costi chilometrici per 15.000 km, sempre sulla base delle tabelle ACI.

Il regime transitorio si applica anche:

  • ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
  • ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi entro il 30 giugno 2025.

In casi particolari, se tutte le condizioni richieste dalla nuova normativa (immatricolazione, contratto e consegna) si verificano nel 2025, anche per veicoli ordinati in precedenza, si può comunque beneficiare delle percentuali agevolate del nuovo regime.

Casi particolari: riassegnazioni e proroghe

In caso di proroga contrattuale per l’uso del veicolo da parte dello stesso dipendente, continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento della stipula iniziale. Diversamente, nel caso di riassegnazione a un altro lavoratore, si applica la normativa in vigore alla data della nuova stipula.

Se la riassegnazione avviene entro il 30 giugno 2025 e il veicolo era stato ordinato entro il 31 dicembre 2024, resta valido il regime transitorio. Se la riassegnazione avviene dopo il 30 giugno 2025 o non ricorrono tutte le condizioni, il fringe benefit viene tassato secondo il criterio generale del “valore normale” per la sola quota riferibile all’uso privato.

Ricorda inoltre di iscriverti al nostro canale WhatsApp per rimanere sempre aggiornato sui nostri servizi e le ultime novità.