Ticket NASpI – Chiarimenti Inps su determinazione del contributo
Con Circolare n.137/2021, l’Inps ha richiamato i criteri di determinazione e fornito alcuni chiarimenti sulla determinazione del cd. ticket di licenziamento (L. n. 92/2012, art. 2, c. da 31 a 35).
In particolare, l’Istituto ha segnalato quanto segue:
- il contributo è dovuto in ugual misura sia in casi di part-time che di full-time, essendo lo stesso non correlato all’importo della prestazione individuale;
- il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi;
- per i periodi di lavoro inferiori all’anno, il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro;
- nelle ipotesi di licenziamento collettivo, ai fini della determinazione del contributo, oltre ai criteri soprarichiamati è necessario considerare: se la dichiarazione di eccedenza del personale, prevista dalla procedura di licenziamento collettivo, sia stata o meno oggetto di accordo sindacale (L. n. 223/1991, art. 4, c. 9); se l’azienda rientra nel campo di applicazione della CIGS, ed è dunque tenuta alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria (D.Lgs. n. 148/2015, art. 20);
- qualora il datore di lavoro debba versare il ticket di licenziamento per rapporto di lavoro risolto durante il blocco dei licenziamenti nella fase emergenziale – a seguito di adesione del lavoratore all’accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento dell’indennità NASpI – il contributo è dovuto nella misura pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni, anche in caso di contestuale risoluzione di più rapporti di lavoro di dipendenti che aderiscono a tale fattispecie di accordo.
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Per ulteriori approfondimenti è disponibile nella nostra Area Riservata la Circolare n.137/2021 Inps