Pensione: contributi a enti diversi
Può capitare, nel corso della vita lavorativa, di essere stati iscritti a più gestioni o enti previdenziali. Cosa succede alla pensione in questi casi?
Alcune forme di cumulo della contribuzione sono specifiche, esistono da tempo e riguardano singole gestioni: ad esempio, tra Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi, tra Inps e Inpgi, tra Inps e ex Enpals, ecc.
Riportiamo le norme più recenti, che consentono di riunire gratuitamente i contributi posseduti in varie gestioni:
- computo nella gestione separata;
- totalizzazione dei periodi assicurativi;
- cumulo dei periodi assicurativi per chi è in possesso di contribuzione prima del 1.1.1996;
- cumulo dei periodi assicurativi per i destinatari del contributivo;
- ricongiunzione.
Il computo consente l’utilizzo dei periodi di lavoro dipendente (pubblico e privato) e autonomo nella gestione separata dei cosiddetti lavoratori “parasubordinati”.
Possono confluire nella gestione separata i periodi accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nei Fondi esclusivi e sostitutivi. I contributi posseduti nelle casse dei liberi professionisti, invece, non si possono computare.
Per avvalersi del computo è necessario possedere almeno un mese di contribuzione nella gestione separata e le seguenti condizioni previste per l’opzione al sistema contributivo:
- un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995;
- almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 dopo il 31.12.1995.
Questa facoltà non può essere scelta dai lavoratori cosiddetti «contributivi puri», ovvero privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 nelle gestioni destinatarie della normativa sul computo.
Tutte le quote del trattamento pensionistico vengono calcolate con il sistema contributivo. La pensione spettante, se di importo esiguo, non viene integrata al trattamento minimo.
Totalizzazione dei periodi assicurativi
La totalizzazione consente di sommare gratuitamente i periodi di lavoro dipendente (pubblico e privato), autonomo, parasubordinato e libero professionale, al fine di conseguire un’unica pensione.
Con la totalizzazione vengono riuniti i contributi accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti lavoratori parasubordinati, nei Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, nonché quelli versati nelle casse dei liberi professionisti, nel soppresso Fondo spedizionieri doganali e nel Fondo clero.
Le quote che compongono la pensione totalizzata vengono determinate con il sistema di calcolo contributivo. Tuttavia, se l’assicurato matura un “diritto autonomo a pensione” in una determinata gestione, tale pro-quota può essere calcolato con il sistema retributivo o misto (in base al possesso di più o meno di 18 anni di contribuzione complessiva al 31.12.1995).
La pensione in totalizzazione, se di importo modesto e liquidata nel sistema contributivo, non viene integrata al trattamento minimo.
Dal 1° gennaio 2013 è stata introdotta un’altra possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti per gli iscritti a diverse gestioni pensionistiche.
Prima si potevano cumulare solo i periodi posseduti nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti parasubordinati e nelle forme sostitutive ed esclusive. Dal 1° gennaio 2017, invece, si cumulano anche i periodi versati nelle casse dei liberi professionisti.
Nei casi di presenza di contribuzione versata presso una cassa dei liberi professionisti, il cui regolamento preveda requisiti minimi per la pensione di vecchiaia più elevati rispetto ai 67 anni di età sopra indicati e ai 20 anni di contribuzione, tali periodi della cassa sono validi per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ma saranno valorizzati ed erogati solo quando saranno perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla stessa cassa. In questi casi il trattamento pensionistico viene liquidato in “forma progressiva”.
Le quote che compongono il trattamento pensionistico vengono calcolate secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento (retributivo, misto o contributivo), in base all’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995. Per stabilire se si ha diritto ad una quota retributiva fino al 31 dicembre 2011 (e poi contributiva) oppure ad una quota retributiva fino al 31 dicembre 1995 (e poi contributiva) occorre verificare se al 31.12.1995 il lavoratore avesse o meno raggiunto i 18 anni di contributi complessivi considerando, a tale data, i contributi versati nelle varie gestioni coinvolte, tranne quelli versati nelle casse libero professionali.
I TFS/TFR dei dipendenti pubblici, che accedono alla pensione anticipata in cumulo, vengono corrisposti dopo 12 mesi, ed entro i successivi 90 giorni decorrenti dal compimento dell’età pensionabile (67 anni nel 2019/2022).
Cumulo dei periodi assicurativi per i destinatari del contributivo
I lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione a partire dal 1° gennaio 1996, ai sensi del decreto legislativo n. 184/1997, possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi posseduti in diverse gestioni.
Possono essere cumulati i contributi posseduti nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti parasubordinati e nelle forme sostitutive ed esclusive. Ai soli fini della maturazione del diritto a pensione vengono considerati anche i periodi non coincidenti posseduti nelle casse dei liberi professionisti che applicano il sistema contributivo o che abbiano optato per l’adozione di tale sistema.
Le lavoratrici e i lavoratori che non possiedono nessun contributo al 31.12.1995 accedono ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipati in base alle disposizioni previste per coloro che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1.1.1996.
Si può ricorrere al cumulo anche per ottenere la pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (o a proficuo lavoro se da ultimo il lavoratore è iscritto all’ex Inpdap o all’ex Ipost) e la pensione indiretta ai superstiti.
Il calcolo del trattamento pensionistico viene effettuato tenendo conto di tutti i periodi versati nelle gestioni cumulate, escludendo quelli delle casse dei liberi professionisti. Le quote di pensione vengono determinate da ciascuna gestione con il sistema contributivo. La pensione liquidata con questa modalità non viene integrata al trattamento minimo.
Ricongiunzione della pensione:
si tratta dell’istituto che consente a chi ha posizioni assicurative aperte in gestioni previdenziali diverse (Casse dei liberi professionisti compresi e con la sola eccezione della Gestione Separata INPS) di trasferire tutti i contributi maturati all’interno di un’unica gestione, così da ottenere un’unica pensione. Una volta unificati, i periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero stati dal principio versati a quel fondo e danno quindi diritto alla pensione sulla base dei requisiti previsti da quella specifica gestione.
Viene erogata su domanda diretta dell’interessato, che deve in particolare rivolgersi all’ente di previdenza presso cui desidera ricongiungere i contributi (e che, in seguito, gli corrisponderà l’assegno pensionistico) e può essere sia onerosa sia gratuita, a seconda di diverse variabili tra cui entità, tipologia e collocazione temporale dei contributi da trasferire da una gestione all’altra.
La ricongiunzione può rivelarsi piuttosto vantaggiosa in alcune specifiche situazioni, benché tendenzialmente onerosa.
È bene valutare quando si trasferiscono periodi che hanno richiesto analoghe percentuali di contribuzione, così come nel caso di “trasferimenti” verso una gestione esclusiva o sostitutiva dell’A.G.O. di periodi antecedenti il 1993: in questo caso, infatti, il richiedente (specie se con uno stipendio piuttosto elevato al momento della cessazione del servizio) potrà beneficiare a proprio vantaggio delle regole di calcolo previste dalla normativa vigente.
Oppure può essere utile nel caso in cui si valuti la possibilità di andare in pensione prima (a prescindere dai costi oppure dalla misura della pensione stessa): si pensi ad esempio al caso dell’accentramento verso una Cassa che prevede requisiti di pensionamento più “favorevoli” nell’accesso al diritto alla pensione.
In alcuni casi, infine, va considerato che la ricongiunzione onerosa potrebbe in realtà essere l’unica strada percorribile per recuperare periodi contributivi versati in fondi diversi.
Emblematico il caso di opzione donna, il cui requisito contributivo non può essere perfezionato tramite cumulo o totalizzazione (se non nel caso della totalizzazione in regime internazionale). Nel caso in cui alla lavoratrice servisse ricorrere a periodi assicurativi maturati in diverse gestioni per soddisfare il requisito dei 35 anni, avrà come unica possibilità quella della ricongiunzione onerosa.
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