Scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l.: cosa prevede la normativa

Scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l.: cosa prevede la normativa

L’aggiornamento dell’articolo 2477 del Codice Civile ha introdotto nuovi obblighi per le società a responsabilità limitata. In particolare, è prevista la nomina di un organo di controllo, che può essere un collegio sindacale o un revisore legale dei conti, al verificarsi di specifiche condizioni dimensionali.

I parametri previsti dalla legge

La nomina diventa obbligatoria quando, per due esercizi consecutivi, la società supera almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo patrimoniale pari a 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro;
  • numero medio dei dipendenti occupati nell’esercizio pari a 20 unità.

L’obbligo scatta inoltre nei casi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure controlli un’impresa obbligata alla revisione legale.

Tempistiche di adeguamento

Il legislatore prevede che l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio in cui si verifica il superamento dei limiti per il secondo anno consecutivo debba procedere alla nomina dell’organo di controllo. Tale adempimento deve essere completato entro trenta giorni dalla data dell’assemblea. In assenza di provvedimenti da parte della società, la nomina può essere disposta dal Tribunale su segnalazione dei soci, dei creditori o del Registro delle Imprese.

Il ruolo dell’organo di controllo

La funzione dell’organo di controllo va oltre la verifica contabile: esso rappresenta uno strumento di garanzia per soci, creditori e terzi, assicurando una gestione trasparente e corretta. La sua attività contribuisce in modo determinante alla prevenzione della crisi d’impresa, favorendo un monitoraggio costante della salute economico-finanziaria della società.

Le nuove regole rafforzano il sistema di vigilanza sulle S.r.l. e richiedono alle imprese un’attenta valutazione dei propri dati di bilancio. Adeguarsi tempestivamente non è soltanto un obbligo normativo, ma anche un’opportunità per consolidare la governance societaria e accrescere la fiducia degli stakeholder.

Obbligo green pass dal 6 agosto. Cartellonistica

Obbligo green pass dal 6 agosto. Cartellonistica

Da venerdì 6 agosto in zona bianca (e anche nelle altre zone di rischio, sempreché l’attività non sia sottoposta a chiusura), sarà necessario il c.d. “green pass” per accedere anche:

– ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso – non è necessario per il consumo ai tavoli all’aperto o al bancone interno, né per le attività di ristorazione svolte per i centri educativi dell’infanzia o centri estivi;

– agli spettacoli aperti al pubblico in locali d’intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto;

– alle sagre e fiere, convegni e congressi;

 centri socialiculturali, ricreativi;

 alle attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno dei locali adibiti ad attività differenti;

I verificatori di cui all’art. 13, comma 2 del DPCM del 17 giugno u.s. sono tenuti ad accertare la validità di tale certificazione esclusivamente attraverso l’App “Verifica C19”, scaricabile gratuitamente, da installare su un dispositivo mobile

L’obbligo della certificazione verde per l’accesso ai servizi sopra elencati non trova applicazione per i bambini con età inferiore ai 12 anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.

Come noto, rimane altresì ferma la disposizione di cui all’art. 8 bis del “Riaperture” che impone il possesso di una delle certificazioni verdi per i partecipanti alle feste conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Scarica la modulistica da esporre nel tuo locale.