Al via i contributi per guide e accompagnatori turistici

Al via i contributi per guide e accompagnatori turistici

Da oggi 18 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 sarà possibile presentare la domanda per l’assegnazione del contributo destinato alle guide turistiche e accompagnatori turistici.

Il Ministero del Turismo ha pubblicato, sul proprio sito web istituzionale, la comunicazione che riporta:

  • Il link da cui alla piattaforma dedicata alla presentazione delle domande;
  • l’indirizzo mail assistenza_guideaccompagnatori@ministeroturismo.gov.ital quale potranno essere inviate richieste di assistenza;
  • il testo del Manuale beneficiario per la presentazione delle domande per l’assegnazione del contributo.

Ricordiamo che le risorse stanziate per la misura in analisi sono pari a 2 milioni di euro, l’Avviso pubblico indica, all’articolo 2, i beneficiari del contributo, che sono soggetti non risultati assegnatari dei contributi di cui ai decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n. sg/243 del 24 agosto 2021 ricadenti in una delle seguenti categorie:

  • le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente alla data di pubblicazione del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 2022, prot. n. 12069, identificata dal codice ATECO 79.90.20;
  • le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, con i codici ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B, quale attività prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’Art.35 del D.P.R. n.633/72;
  • le società di qualsiasi natura giuridica, le associazioni, le cooperative e i consorzi titolari di partita IVA relativa a una delle attività identificate dai codici ATECO e ATECOFIN di cui sopra.

Si precisa inoltre, al comma 2 dello stesso articolo, che i soggetti di cui sopra, alla data del 27/10/2022, devono:

  • avere la residenza (o il domicilio fiscale) in Italia;
  • essere titolari di partita IVA attiva relativa a una delle attività identificate dai codici sopra indicati;
  • essere in possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico, da allegare all’istanza;
  • essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa, fiscale e contributiva;
  • essere in regola con l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo anno di imposta;
  • non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato o non essere stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
  • non aver superato, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, il massimale pertinente previsto in regime de minimis dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, a norma degli articoli 5 e 6, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i nostri uffici.

Contributi a fondo perduto per attività di impianti di risalita a fune

Contributi a fondo perduto per attività di impianti di risalita a fune

Con la pubblicazione sul sito del Ministero del turismo del decreto interministeriale 26 agosto 2021 è stata avviato il fondo destinato alla concessione di contributi a fondo perduto in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici, ai fini della compensazione dei danni subiti dalle imprese per il mancato avvio della stagione sciistica 2020/2021.

Il fondo assegna una quota di 430 milioni di euro del fondo al Ministero del Turismo per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici.

I beneficiari del contributo sono le imprese esercenti in via primaria o prevalente l’attività indicata al codice ATECO 49.39.01 (Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano), in possesso dei seguenti requisiti:

  1. svolgere l’attività nel territorio di uno o più comuni, ricompresi all’interno di almeno un comprensorio sciistico, la cui definizione rimane di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  2. non avere procedure concorsuali pendenti;
  3. essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale ed assicurativa;
  4. non presentare condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
  5. non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
  6. non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimpresa o piccola impresa, purché non soggette a procedura concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione.

Le imprese beneficiarie dovranno trasmettere l’istanza di accesso al contributo attraverso una procedura automatizzata disponibile allo sportello telematico che verrà predisposto dal Ministero de turismo, nel cui sito verrà pubblicato un apposito link una settimana prima dell’apertura del portale informatico.

Ai fini della valutazione del contributo (pari al 49% della media dei ricavi di sola biglietteria negli anni 2017-2019), il beneficiario dovrà procedere all’inserimento dei seguenti dati:

  • importo in euro dei ricavi di sola biglietteria degli anni 2017, 2018 e 2019, come risultante dal bilancio di esercizio depositato;
  • margine Operativo Lordo (MOL) relativo al periodo compreso tra il 4 dicembre e il 30 aprile in riferimento a ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

I dati relativi al MOL devono essere certificati da parte di auditors indipendenti. Nel caso in cui il bilancio non sia ancora approvato potrà essere fornito dal beneficiario un documento contabile preconsuntivo anch’esso certificato. Nella determinazione del MOL per i mesi frazionati può essere applicato un peso proporzionale al numero dei giorni oggetto di ristoro, seguendo l’esempio riportato nel citato avviso pubblico (Allegato 1):

In caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto ai contributi determinati sulla base delle informazioni fornite dai beneficiari, l’erogazione avverrà in misura ridotta rispetto alle richieste pervenute, mediante riduzione proporzionale, tenendo conto dell’insieme delle richieste di contributo e del totale delle risorse da erogare (come già indicato, pari a 430 milioni di euro).

Il contributo concesso non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileverà ai fini del rapporto di cui agli articoli 60 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorrerà alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Nell’istanza il beneficiario dovrà:

  • indicare il Comune, all’interno del comprensorio sciistico di appartenenza (come definito con provvedimento regionale);
  • dichiarare l’importo di altri contributi eventualmente ricevuti, a livello nazionale o regionale, con l’indicazione della tipologia/natura del ristoro;
  • dichiarare la sussistenza dei requisiti indicati alle precedenti lettere da a) a f);
  • allegare l’autodichiarazione antimafia.