Buono Mobilità 2020 – Fatturazione dei buoni mobilità validati

Buono Mobilità 2020 – Fatturazione dei buoni mobilità validati

Il Ministero della Transizione Ecologica a seguito della verifica dell’esistenza di una quota di buoni goduti, ma non ancora fatturati, sollecita gli esercenti alla prevista fatturazione elettronica per procedere alla liquidazione degli stessi.

Il Ministero ha evidenziato una criticità relativa alla liquidazione agli esercenti dei buoni mobilità 2020 utilizzati per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, strumenti di “micromobilità” elettrica e servizi di mobilità condivisa.

In particolare, ai sensi del DM del 14 agosto 2020, gli esercenti avrebbero dovuto fatturare i buoni mobilità validati e richiedere il saldo dell’importo maturato entro il 31 marzo 2021.

In base alle verifiche fatte dal Ministero, però, vi è, ancora, una quota residua di buoni mobilità, goduti ma che non risultano fatturati dagli esercenti e che, pertanto, non sono stati liquidati.

Nell’ottica di dar seguito al rimborso, è utile procedere tempestivamente all’emissione della fattura elettronica indirizzata al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Codice destinatario o codice univoco o codice IPA: 384D4F), seguendo le istruzioni contenute nelle apposite Linee Guida.

A questo proposito, è possibile individuare i buoni nonché generare le fatture, anche con la funzionalità “FILE XML FATTURA”, accedendo con le credenziali Fisconline/Entratel nella propria area riservata della Piattaforma Buono Mobilità raggiungibile al link https://www.buonomobilita.it/mobilita2020/#/esercente/loginEsercente.

Per le relative istruzioni d’uso, si rinvia al Manuale esercente (pag. 14) scaricabile dal link: https://www.buonomobilita.it/mobilita2020/assets/img/ManualeEsercente.pdf

Ministero Transizione Ecologica. Precisazioni applicazione TARI

Ministero Transizione Ecologica. Precisazioni applicazione TARI

Il Ministero della Transizione Ecologica, in condivisione con gli uffici del Ministero delle finanze, ha emanato, in data 12 Aprile 2021, una circolare di chiarimento in merito all’applicazione delle disposizioni sulla TARI a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.

In particolare, la Circolare del Ministero riconosce la necessità di intervenire affinché si coordini il quadro normativo tra i diversi regimi di prelievo sui rifiuti urbani che, in questi anni, si sono succeduti (Tia1, Tia2, TARES, etc..).

La Circolare si focalizza, inoltre, sull’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 116/20 che hanno previsto la possibilità, per le utenze non domestiche, di vedersi riconosciuta una riduzione della quota variabile della tassa per i quantitativi di rifiuti gestiti in maniera autonoma rispetto al servizio pubblico.

Viene sottolineata l’esenzione, per le aree che producono rifiuti industriali, sia della quota variabile sia di quella fissa del tributo che nell’impianto della Tari servirebbe a finanziare i costi generali del servizio. L’esenzione si applica a tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, oltre che alle superfici dove avviene la lavorazione industriale.

Continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse.

La circolare, in linea con quanto disposto nel decreto legislativo 116/20, ribadisce che tutte le imprese – a prescindere dal codice Ateco di iscrizione in Camera di Commercio e, quindi, anche tutte le attività commerciali, che decidono di abbandonare il servizio pubblico – devono essere esonerare dalla quota variabile del tributo in proporzione ai quantitativi gestivi in via autonoma.

A tal riguardo si specifica che la riduzione della quota variabile prevista deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo – operazione di cui all’allegato C della Parte quarta del TUA – al quale i rifiuti sono avviati.

L’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è, pertanto, sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero.

Per ottenere lo sconto, della durata di cinque anni rinnovabili, occorre comunicare la propria scelta al Comune, o al gestore del servizio nelle aree in cui si paga la tariffa, entro il 31 maggio di ogni anno.

Il testo integrale della circolare è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio