
Tassazione fringe benefit veicoli aziendali: le novità dal 2025
A partire dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione (autoveicoli, motocicli e ciclomotori) concessi in uso promiscuo con contratti sottoscritti e veicoli consegnati a partire dalla stessa data, la tassazione dei relativi fringe benefit sarà determinata forfetariamente, superando il precedente criterio basato sul “valore normale”.
In particolare:
- 50% dell’importo corrispondente a 15.000 km annui calcolati sulla base dei costi chilometrici ACI sarà assoggettato a tassazione;
- La percentuale è ridotta al 20% per i veicoli ibridi plug-in e al 10% per i veicoli elettrici a batteria.
Perché la nuova disciplina trovi applicazione, è necessario che si verifichino congiuntamente tre condizioni:
- Immatricolazione del veicolo dal 1° gennaio 2025;
- Stipula del contratto di concessione dalla medesima data;
- Consegna/assegnazione al dipendente non prima del 1° gennaio 2025
Disciplina precedente
Per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati entro il 30 giugno 2025, invece, continua a valere la vecchia disciplina: tassazione del fringe benefit pari al 25% dei costi ACI su 15.000 km annui. Questo regime transitorio si applica anche ai veicoli concessi tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, o ordinati entro il 2024 e concessi entro giugno 2025. Tuttavia, se immatricolazione, contratto e consegna avvengono nel 2025, si può accedere comunque al nuovo regime agevolato.
Casi particolari: riassegnazioni e proroghe
In caso di proroga contrattuale per l’uso del veicolo da parte dello stesso dipendente, continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento della stipula iniziale. Diversamente, nel caso di riassegnazione a un altro lavoratore, si applica la normativa in vigore alla data della nuova stipula.
Se la riassegnazione avviene entro il 30 giugno 2025 e il veicolo era stato ordinato entro il 31 dicembre 2024, resta valido il regime transitorio. Se la riassegnazione avviene dopo il 30 giugno 2025 o non ricorrono tutte le condizioni, il fringe benefit viene tassato secondo il criterio generale del “valore normale” per la sola quota riferibile all’uso privato.
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