Obbligo trasparenza erogazioni pubbliche

Obbligo trasparenza erogazioni pubbliche

AGGIORNAMENTO: Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Prot. n. 233822, con il quale viene prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022 il termine di presentazione dell’autodichiarazione per il monitoraggio degli aiuti e contributi pubblici.

La Legge 124/2017 dal comma 125 al comma 129 stabilisce, infatti che di regola, entro il 30 giugno di ogni anno sia necessario pubblicare sul proprio sito aziendale l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici di cui si è usufruito nel corso dell’esercizio della propria attività dell’anno precedente.

I soggetti iscritti nel Registro delle imprese (società di capitali, società di persone, ditte individuali esercenti attività di impresa, società cooperative) pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui sopra mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Tale obbligo non sussiste per contributi di valore inferiore ai 10.000,00 (diecimila euro).

L’inosservanza agli obblighi di pubblicazione previsti dai commi 125 e 125 bis comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Qualora sprovvisti di sito internet i nostri Associati possono avere a disposizione il nostro sito per adempiere alla pubblicazione ai termini di legge.

Per informazioni o richiedere la pubblicazione sul nostro sito è possibile contattare i nostri uffici: Tel: 0984.77181 – email: servizi@confcommercio.cs.it