Tutela dei lavoratori in condizione di fragilità e della quarantena
L’INPS, con il messaggio n. 1667/2021, fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele di cui all’art. 26 del D.L. n. 18/2020 nei confronti dei lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’INPS.
Per quanto riguarda le tutele dei c.d. lavoratori fragili, il comma 1, lett. a), dell’art. 15, D.L. n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni) ha esteso fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera (secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 26, D.L. n. 18/2020) precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26.
Il comma 2-bis dell’articolo 26 stabilisce che i lavoratori “fragili” svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
L’Istituto procederà quindi al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza.
In merito alla tutela della quarantena e della permanenza domiciliare fiduciaria, la legge n. 178/2020 ha eliminato, con il comma 484 dell’art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alle stesse, precedentemente previsto al co. 3 dell’art. 26, D.L. n. 18/2020.
L’Istituto provvederà al riconoscimento delle indennità economiche per le tutele di cui all’art. 26 entro gli specifici limiti di spesa. Resta inteso che la malattia sarà comunque tutelata secondo gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.
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Fonte Confcommercio