Pagamenti delle imprese, ecco il nuovo calendario

Pagamenti delle imprese, ecco il nuovo calendario

L’Agenzia delle Entrate ha definito il nuovo calendario dei pagamenti dovuti dalle imprese (Irap e Iva) a seguito del rinvio al 15 settembre dei versamenti che si sarebbero dovuti fare tra il 30 giugno e il 31 agosto. Sulle nuove rate saranno dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo.

CHI RIENTRA NELLA PROROGA – Possono usufruire dei maggiori termini di versamento i soggetti che esercitano attività economiche a cui si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze. Pagamento differito anche per i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:

  • applicano il regime forfetario agevolato;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir e che hanno i requisiti indicati al comma 1 dell’articolo 9-ter);
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

IL NUOVO CALENDARIO DEI VERSAMENTI RATEALI – Chi sceglie il pagamento rateale può pagare la prima rata entro il 15 settembre e, di conseguenza, vedrà prorogate anche le successive scadenze, sulle quali saranno dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo a decorrere dal 16 settembre. Non è invece possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Chi ha già versato la prima rata secondo i termini ordinari può proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario, ma per le rate che scadono nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 il termine può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi. Se entro il 15 settembre si effettuano più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile, infine, versare la differenza dovuta a saldo in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi oppure in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

Contributo perequativo, slitta al 30 settembre la dichiarazione Redditi 2021

Viste le richieste degli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, il termine di trasmissione della dichiarazione modello Redditi 2021 per i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto ‘perequativo’ è stato rimandato dal 10 al 30 settembre. Per tutti gli altri contribuenti la scadenza per l’invio del modello resta al 30 novembre.

Fonte Confcommercio

Differimento degli adempimenti relativi a imposte e contributi

Differimento degli adempimenti relativi a imposte e contributi

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2021 (Serie Generale n. 154) è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2021, con cui è stato disposto il differimento, dal 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

In particolare, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), la proroga riguarda i versamenti delle imposte dirette (Irpef e Ires), dell’Iva e dell’Irap.

Nel caso in cui i versamenti in parola vengano effettuati dal 21 luglio al 20 agosto 2021, le somme dovute devono essere maggiorate dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga in esame, nello specifico, si applica:

  • ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano, per ciascun indice, ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi;
  • ai soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • ai soggetti che applicano il regime forfetario;
  • ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR).