ISCRO. Sostegno al reddito dei liberi professionisti

ISCRO. Sostegno al reddito dei liberi professionisti

L’Inps con la circolare n. 94 del 2021, ha specificato che è possibile presentare le domande di ISCRO (la nuova misura di sostegno al reddito dei liberi professionisti introdotta dalla Legge di Bilancio 2021) a partire dall’1 luglio e fino al 31 ottobre 2021.

In particolare, nel riepilogare le regole di spettanza dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, l’Istituto ha fornito istruzioni operative per la fruizione dell’indennità in vigore in via sperimentale per il triennio 2021/2023.

Inoltre, lo stesso Istituto ha precisato che la domanda per l’accesso all’indennità ISCRO potrà essere effettuata tramite la relativa applicazione presente nel portale istituzionale dell’INPS. Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito internet.

Di seguito i principali contenuti della circolare:

Requisiti

L’indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Misura, durata e decorrenza della prestazione

L’indennità ISCRO è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda e non può essere di importo mensile inferiore a 250 euro né superiore a 800 euro.

La prestazione ISCRO è erogata per sei mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Presentazione della domanda

Per fruire dell’indennità ISCRO si deve presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Per l’anno 2021 la domanda di indennità ISCRO può essere presentata a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.

Decadenza dalla prestazione

Il beneficiario dell’indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:

  1. cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità;
  2. titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  3. iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  4. titolarità del Reddito di cittadinanza.

Regime delle incompatibilità

L’indennità ISCRO è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata e con il Reddito di cittadinanza, nonché con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS COLL.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia alla circolare Inps.

Fonte Confcommercio