Indennizzo per i commercianti che cessano l’attività commerciale

Indennizzo per i commercianti che cessano l’attività commerciale

I commercianti che cessano definitivamente la propria attività e che rottamano la licenza, hanno infatti diritto a percepire una «rendita» pari al trattamento minimo di pensione, fino all’accesso alla pensione di vecchiaia.  

La misura, inizialmente sperimentale, è diventata strutturale con la legge di stabilità 2019 (L.145-2018).

L’indennizzo è rivolto a:

  • i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;
  • gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio.

Per accedere all’indennizzo occorre inoltre, rispettare alcune condizioni soggettive tra cui:

  • aver compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna;
  • essere iscritto, al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps; 
  • aver cessato definitivamente l’attività commerciale; 
  • aver riconsegnato al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata;

Occorre inoltre assicurarsi che avvenga:

  • la cancellazione del titolare dell’attività dal Registro delle Imprese;
  • la cancellazione del titolare dal Registro degli Esercenti il Commercio per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • la cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultino perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolga alcuna attività lavorativa. Viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.

Il periodo di godimento dell’indennizzo, da computare nella gestione commercianti, è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione sia diretto (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, inabilità, assegno d’invalidità) sia indiretto (pensione ai superstiti) e non per la misura della pensione.

L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione speciale commercianti, quindi per chi dovesse accedervi quest’anno l’indennizzo sarà di poco superiore € 573,63 ed è soggetto alla normale tassazione fiscale. Sulla liquidazione dell’indennizzo non è prevista la concessione di interessi legali né rivalutazione monetaria, l’applicazione di trattenute sindacali, né l’erogazione di trattamenti di famiglia. 

L’indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, dipendente o autonoma: il beneficiario deve comunicare all’Inps l’eventuale ripresa dell’attività entro 30 giorni dal suo verificarsi, inoltre l’indennizzo è incompatibile con la pensione di Vecchiaia liquidata a carico di qualsiasi gestione e importante sottolineare con la Pensione di Vecchiaia anticipata Enasarco.

L’indennizzo è invece compatibile con altri trattamenti pensionistici di cui il richiedente è titolare, sia diretti sia indiretti.

Per quanto riguarda la pensione anticipata l’Inps ha chiarito che il beneficio può essere concesso anche se l’interessato ha già ottenuto la liquidazione della pensione anticipata o ha comunque raggiunto il requisito contributivo nella gestione commercianti utile per la liquidazione della prestazione. In tal caso durante il periodo di godimento dell’indennizzo, non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa in quanto il beneficiario ha già perfezionato il diritto a pensione.

Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di godimento dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla suddetta prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese di compimento dell’età pensionabile.

L’indennizzo è compatibile con la percezione di altri trattamenti pensionistici diretti ed in particolare:

  • Pensione “Quota 100/102/103”;
  • Pensione Anticipata con requisiti standard (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi le donne);
  • Assegno Ordinario di Invalidità / Pensione di Inabilità;
  • Assegno Sociale. Tuttavia, il diritto all’Assegno Sociale è soggetto al fatto che il beneficiario non possegga redditi propri – salvo alcune esclusioni, tra cui non compaiono gli indennizzi – o possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell’assegno sociale.

Per informazioni e presentazione della domanda vieni a trovarci presso i nostri uffici Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021

Indennizzo commercianti: sbloccate le domande per il 2021

Indennizzo commercianti: sbloccate le domande per il 2021

L’Inps ha confermato la ripresa delle erogazioni riguardanti il sussidio di accompagnamento alla pensione pensato per coloro che hanno chiuso il proprio negozio in età avanzata e che non possiedono ancora i requisiti utili per poter accedere alla pensione. Le novità sono riportate all’interno del messaggio numero 2054/2021, con il quale si conferma la ripresa dei pagamenti grazie ai nuovi fondi stanziati con l’ultima manovra.

La legge di bilancio 2019 aveva rifinanziato l’indennizzo per la chiusura definitiva di un’attività commerciale, per coloro che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 62 anni di età (se uomini) e 57 anni per le donne, con almeno 5 anni contribuzione Inps.

A causa però della mancanza dei fondi, le domande presentate dopo il 30 novembre 2019, erano state bloccate. Finalmente, ora i titolari che hanno presentato domanda di indennizzo riceveranno l’accoglimento della domanda ed i relativi pagamenti, a seguito della legge di bilancio 2021.

L’anno 2021 purtroppo si presenta difficile e sono molte le partite IVA che hanno deciso di chiudere l’attività commerciale. Ma non tutti sanno che per alcune categorie è possibile ottenere un indennizzo di 516 euro al mese fino alla pensione di vecchiaia.

Analizziamo come ottenere un indennizzo di 516 euro al mese nel 2021 se si è in crisi con l’attività.

DESTINATARI / REQUISITI

L’indennizzo Inps è una tantum, per coloro che hanno chiuso in maniera definitiva le attività commerciali, dal 1° gennaio 2019 sino all’esaurimento delle risorse. Il bonus è riconosciuto:

  • agli agenti ed ai rappresentati del commercio;
  • agli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;(gestori di bar e ristoranti)
  • ai titolari ed ai coadiutori di attività commerciali su aree pubbliche; (ambulanti)
  • ai titolari ed ai collaboratori di attività commerciale al minuto in sede fissa,

che al momento della cessazione dell’attività, sono iscritti come titolari o collaboratori, per almeno 5 anni alla gestione previdenziale dell’Inps dei lavoratori autonomi.

Al momento della presentazione della domanda il commerciante deve avere:

  • un’età pari a 62 anni per gli uomini;
  • un’età di 57 anni per le donne;
  • aver richiesto la cancellazione dell’attività alla Camera di commercio;
  • aver restituito la licenza commerciale al Comune di residenza.

L’indennizzo per i commercianti spetta dal primo giorno del mese successivo dalla data di presentazione della domanda telematica all’Inps. Spettano 516,00 euro al mese per tredici mensilità, sino al raggiungimento dell’età di pensione di vecchiaia.

CONDIZIONI

Per poter ottenere l’indennizzo l’assicurato deve:

  • cessare definitivamente l’attività commerciale;
  • riconsegnare al Comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata.
    Se l’attività commerciale è stata avviata con la legge di riforma (D.Lgs 114/1998) devono comunicare al Comune la cessazione dell’attività con l’apposito mod. COM 1.

Inoltre il titolare dell’attività deve aver effettuato la cancellazione:

  • dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio, industria, artiginato e agricoltura per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • dal ruolo provinciale istituito presso la Camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio.

N.B.: Coloro che esercitano attività di commercio al minuto non devono più iscriversi obbligatoriamente al registro degli esercenti il commercio (REC) dal 24 aprile 1999 e, pertanto, da tale data viene anche a decadere l’obbligo della cancellazione.

L’indennizzo commercianti è compatibile con altri trattamenti pensionistici diretti, ma non con la pensione di vecchiaia.

Inoltre, l’indennizzo non è compatibile con l’attività lavorativa, sia dipendente sia autonoma. Quindi, se il percettore dell’indennizzo riprende un’attività lavorativa deve comunicarlo entro trenta giorni all’INPS. L’ente cessa l’erogazione del beneficio dal primo giorno del mese successivo alla nuova attività lavorativa.

Per maggiori chiarimenti è possibile presentare domanda tramite il patronato 50&PiùENASCO, che fornisce preziose indicazioni sulle soluzioni più idonee per risolvere nel modo più favorevole le esigenze di assistenza sociale e previdenziale di ogni persona.

Per assistenza contatta il nostro Patronato – Tel. 0983859021