Inail – calcolo dei premi assicurativi per il 2023
Con la circolare n. 47/2023 l’Inail ha comunicato i limiti di retribuzione imponibile, utili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto, rivalutati per effetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 89 del 21 giugno 2023, con decorrenza 1° luglio 2023.
Con decorrenza dal 1° luglio 2023, gli importi del minimale e del massimale di rendita vengono fissati in euro 19.221,30 e di euro 35.696,70.
Dirigenti
Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2023 | Dirigenti senza contratto part-time | ||
Giornaliera | € 118,99 | ||
mensile | € 2.974,73 | ||
Dirigenti con contratto part-time | |||
Oraria | € 14,87 | ||
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
- Detenuti e internati;
- Allievi dei corsi di istruzione professionale;
- Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- Lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- Lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.
Dal 1° luglio 2023 | ||
Retribuzione convenzionale | Giornaliera | € 64,07 |
Mensile | € 1.601,78 |
Familiari partecipanti all’impresa familiare
Per i familiari del titolare, ossia per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, il reddito imponibile giornaliero, dal 1° luglio 2023, risulta pari a:
Dal 1° luglio 2023 | ||
Retribuzione convenzionale | Giornaliera | € 64,33 |
Mensile | € 1.608,26 |
Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994
Per tali soggetti, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile (12 giorni al mese o 144 all’anno):
dal 1° luglio 2023 | |
Retribuzione convenzionale giornalieraX 12 gg. Mensili | Euro 1.433,04(euro 119,42 x 12) |
Retribuzione di ragguaglio
Si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.
La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita, pertanto, dal 1° luglio 2023:
Dal 1° luglio 2023 | ||
Retribuzione convenzionale | Giornaliera | € 64,07 |
Mensile | € 1.601,78 |
Lavoratori parasubordinati
Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi, costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi. Dal 1° luglio 2023, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti dell’imponibile mensile:
Dal 1° luglio 2023 | |
Minimo e massimo mensile | € 1601,78€2.974,73 |
Lavoratori sportivi
Ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, a decorrere dal 1° luglio 2023 la retribuzione da assumere per il calcolo del premio, che in base al Decreto di riforma del lavoro sportivo n. 36/2021 è quella effettiva, con applicazione del minimale e massimale di rendita, è:
Dal 1° luglio 2023 | ||
Minimo e massimo | Mensile | € 1.601,78€ 2.974,73 |
Annuale | € 19.221,30€ 35.696,70 |
Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, addetti a esperienze tecnico – scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali | Premio annuale a persona | Anno scolastico 2022/2023 regolazione | Anno scolastico 2023/2024 anticipo |
€ 2,92 | € 9,87 |
*il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo
Alunni dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni. Tale premio speciale è fissato, con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera, pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale.
Anno formativo 2023/2024 | |
Retribuzione minima giornaliera | € 64,07 |
Premio speciale unitario annuale | € 66,60 |
Si segnala altresì che con il decreto interministeriale dell’8 novembre 2023, è stata approvata la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare ai premi e contributi, per l’anno 2024, nella misura del 15,11%.
Tale riduzione si applica ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l’aggiornamento delle relative tariffe.