Credito d’imposta per l’IMU del comparto turismo

Credito d’imposta per l’IMU del comparto turismo

Con comunicazione riportata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate in data 16 settembre 2022. è stato pubblicato il Provvedimento che definisce le modalità, i termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti per gli operatori economici che possono beneficiare del credito d’imposta sull’IMU per il comparto turistico.

Si tratta delle regole per la fruizione del credito d’imposta relativo alla seconda rata dell’IMU del 2021, destinato – in base a quanto disposto all’articolo 22 comma 2 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 – alle imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

La disposizione concede un contributo – in misura corrispondente al 50% dell’importo versato relativo alla seconda rata dell’IMU 2021 – per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

La comunicazione include, accessibili tramite appositi link:

  1. il modello di autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework;
  2. le istruzioni per la compilazione del modello;
  3. le specifiche tecniche (i cui eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione) per la predisposizione e trasmissione telematica dell’autodichiarazione per la richiesta del credito d’imposta in esame.

L’autodichiarazione dovrà essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

Si resta in attesa di pubblicazione, sempre sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, della risoluzione relativa all’istituzione del codice tributo.

Provvedimento autodichiarazione credito di imposta IMU imprese turistiche

Chiarimenti esenzioni Imu 2020 e 2021

Chiarimenti esenzioni Imu 2020 e 2021

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta ad un quesito, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle esenzioni Imu previste, per gli anni 2020 e 2021, dai decreti emergenziali da COVID-19 (art. 177 del Decreto “Rilancio”; art. 78 del Decreto “Agosto”; art. 9-ter del Decreto “Ristori”).

Il quesito riguarda la corrispondenza tra proprietario e gestore dell’attività esercitata nell’immobile quale condizione posta dalle suddette disposizioni per fruire delle esenzioni Imu. In particolare, viene richiesto se il requisito risulta soddisfatto anche nel caso in cui le attività economiche siano gestite da società di persone i cui soci persone fisiche, risultano essere proprietari degli immobili in cui vengono svolte le medesime attività.

Al riguardo, è opportuno ricordare che l’art. 177 del Decreto “Rilancio” ha previsto l’esenzione dal pagamento della prima rata Imu, per l’anno 2020, per gli immobili d/2 e per gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, bed and breakfast, residence e campeggi “a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate”.

Successivamente, l’art. 78 del decreto “Agosto” ha esteso l’esenzione alla seconda rata Imu, oltre che per i soggetti sopra menzionati, anche per gli immobili d/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per quelli destinati a discoteche, sale da ballo e night club. Anche in questo caso il beneficio si applica “a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate”.

Tanto premesso, il Dipartimento delle Finanze chiarisce che, nella fattispecie analizzata, la condizione della coincidenza tra soggetto passivo d’imposta e gestore dell’attività può considerarsi soddisfatta in quanto le società di persone sono prive di personalità giuridica e dotate di un’autonomia patrimoniale imperfetta tali da comportare per i soci la responsabilità illimitata e solidale rispetto alle obbligazioni assunte dalla società.

In dette società la gestione spetta ai soci secondo la disciplina del Codice civile sul potere di amministrazione. Ad esempio, mentre nelle società in nome collettivo la gestione dell’amministrazione viene affidata indistintamente e illimitatamente ai soci, in quelle in accomandita semplice è una prerogativa dei soci accomandatari (con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui l’immobile destinato all’esercizio dell’attività appartenga a un socio accomandante, l’Imu sarà dovuta secondo le regole ordinarie).

Inoltre, nel quesito vengono posti chiarimenti con riguardo alla disposizione di cui all’art. 6 sexies del decreto “Sostegni” – introdotta in sede di conversione in legge del decreto – che esenta dal versamento della prima rata IMU 2021, i soggetti che hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni” (art. 1 del D. L. n. 41 del 2021).

Al riguardo, viene precisato che tale esenzione si applica anche ai terreni agricoli e i fabbricati rurali a condizione che siano in possesso dei requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto e che si tratti dell’immobile in cui il soggetto passivo esercita l’attività di cui sia anche gestore.

Da ultimo, viene chiarito che l’art.78 bis del DL n. 104 del 2020 (decreto “Agosto”) che permette in materia di Imu ai soci di società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, di applicare e conservare i diritti e le agevolazioni stabilite dalla normativa vigente, ha una portata generale e dunque, si applica indipendentemente dal quadro normativo emergenziale.

Fonte Confcommercio