Esenzione green pass nei servizi e attività commerciali

Esenzione green pass nei servizi e attività commerciali

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 21 gennaio 2022 che individua le attività commerciali e i servizi ai quali è possibile accedere senza obbligo di green pass.

Modificando l’articolo 9-bis del D.L. 52/2021 (“Riaperture”), il D.L. 1/2022 ha infatti previsto che, dal 1 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, sia necessario il green pass “base” per accedere – oltre che ai servizi alla persona – anche a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari nonché attività commerciali, “fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”, da individuarsi con apposito DPCM (comma 1-bis, lett. b).

In attuazione di tale disposizione, il DPCM stabilisce quindi che – fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge che non vengono derogate – le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non è richiesto il possesso del green pass, sono le seguenti (art. 1, comma 1):

  1. esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del decreto;
  2. esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
  3. esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
  4. esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Nelle premesse al DPCM viene ulteriormente precisato che la necessità di individuare attività e servizi esclusi dall’obbligo sussiste solo per quelli che non si svolgono all’aperto, poiché non è richiesto il possesso del green pass per le attività all’aperto a eccezione dei casi previsti dall’articolo 8 del D.L. 221/2021 e dall’articolo 1 del D.L. 229/2021, relativi ai servizi e alle attività per i quali è richiesto il green pass “rafforzato”.

Nell’allegato al DPCM sono riportate le seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali, dunque, non è richiesto il green pass:

  1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
  2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi; specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
  9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Il DPCM specifica, inoltre, che il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi sopra citati, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

Il DPCM acquista efficacia dal 1 febbraio 2022, così confermando la data di entrata in vigore dell’obbligo già prevista dal D.L. 1/2022.

Green pass & Privacy – Chiarimenti del Garante privacy

Green pass & Privacy – Chiarimenti del Garante privacy

Con il provvedimento n. 430 del 13 dicembre il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna le disposizioni relative alle Certificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori.

L’Autorità nel parere reso ha, ulteriormente, ribadito le implicazioni organizzative connesse all’eventuale acquisizione in azienda delle certificazioni verdi dei dipendenti.

In particolare ha evidenziato che:

  • i soggetti tenuti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi debbano essere specificamente istruiti sulla possibilità di utilizzare la modalità “rafforzata” solo ed esclusivamente nei casi in cui lo richieda la legislazione vigente (punto 2);
  • nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto a effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità, mediante lettura del QR code della copia in suo possesso attraverso l’app VerificaC19 o mediante le previste modalità automatizzate (punto 4);

L’Autorità ha anche confermato che, fatta eccezione per alcune categorie di persone, il datore di lavoro non è legittimato a trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti, né gli è consentito far derivare alcuna conseguenza in ragione della scelta del lavoratore che ha aderito o meno alla campagna vaccinale.

Alla luce delle suddette considerazioni, il Garante ha chiesto al Ministero della salute alcune integrazioni per rendere evidente all’interessato la modalità di verifica utilizzata dal soggetto che effettua i controlli verificatore, introducendo, all’interno dell’app VerificaC19, elementi testuali, grafici e visivi, differenziati per le due modalità di verifica quella “base” o “rafforzata”.

Infine, in considerazione degli specifici rischi connessi ai trattamenti di dati personali in esame e avendo particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo, l’Autorità ha chiesto al Ministero di aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati relativa ai trattamenti effettuati nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC.

Per ulteriori approfondimenti è disponibile nella nostra Area Riservata il provvedimento n. 430 del Garante della Privacy.