Pensione: contributi a enti diversi

Pensione: contributi a enti diversi

Può capitare, nel corso della vita lavorativa, di essere stati iscritti a più gestioni o enti previdenziali. Cosa succede alla pensione in questi casi? 

Alcune forme di cumulo della contribuzione sono specifiche, esistono da tempo e riguardano singole gestioni: ad esempio, tra Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi, tra Inps e Inpgi, tra Inps e ex Enpals, ecc.

Riportiamo le norme più recenti, che consentono di riunire gratuitamente i contributi posseduti in varie gestioni:

  • computo nella gestione separata;
  • totalizzazione dei periodi assicurativi;
  • cumulo dei periodi assicurativi per chi è in possesso di contribuzione prima del 1.1.1996;
  • cumulo dei periodi assicurativi per i destinatari del contributivo;
  • ricongiunzione.

Il computo consente l’utilizzo dei periodi di lavoro dipendente (pubblico e privato) e autonomo nella gestione separata dei cosiddetti lavoratori “parasubordinati”.

Possono confluire nella gestione separata i periodi accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nei Fondi esclusivi e sostitutivi. I contributi posseduti nelle casse dei liberi professionisti, invece, non si possono computare.

Per avvalersi del computo è necessario possedere almeno un mese di contribuzione nella gestione separata e le seguenti condizioni previste per l’opzione al sistema contributivo:

  • un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995;
  • almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 dopo il 31.12.1995.

Questa facoltà non può essere scelta dai lavoratori cosiddetti «contributivi puri», ovvero privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 nelle gestioni destinatarie della normativa sul computo.

Tutte le quote del trattamento pensionistico vengono calcolate con il sistema contributivo. La pensione spettante, se di importo esiguo, non viene integrata al trattamento minimo.

Totalizzazione dei periodi assicurativi

La totalizzazione consente di sommare gratuitamente i periodi di lavoro dipendente (pubblico e privato), autonomo, parasubordinato e libero professionale, al fine di conseguire un’unica pensione.

Con la totalizzazione vengono riuniti i contributi accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti lavoratori parasubordinati, nei Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, nonché quelli versati nelle casse dei liberi professionisti, nel soppresso Fondo spedizionieri doganali e nel Fondo clero.

Le quote che compongono la pensione totalizzata vengono determinate con il sistema di calcolo contributivo. Tuttavia, se l’assicurato matura un “diritto autonomo a pensione” in una determinata gestione, tale pro-quota può essere calcolato con il sistema retributivo o misto (in base al possesso di più o meno di 18 anni di contribuzione complessiva al 31.12.1995).

La pensione in totalizzazione, se di importo modesto e liquidata nel sistema contributivo, non viene integrata al trattamento minimo.

Dal 1° gennaio 2013 è stata introdotta un’altra possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti per gli iscritti a diverse gestioni pensionistiche.

Prima si potevano cumulare solo i periodi posseduti nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti parasubordinati e nelle forme sostitutive ed esclusive. Dal 1° gennaio 2017, invece, si cumulano anche i periodi versati nelle casse dei liberi professionisti.

Nei casi di presenza di contribuzione versata presso una cassa dei liberi professionisti, il cui regolamento preveda requisiti minimi per la pensione di vecchiaia più elevati rispetto ai 67 anni di età sopra indicati e ai 20 anni di contribuzione, tali periodi della cassa sono validi per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ma saranno valorizzati ed erogati solo quando saranno perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla stessa cassa. In questi casi il trattamento pensionistico viene liquidato in “forma progressiva”.

Le quote che compongono il trattamento pensionistico vengono calcolate secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento (retributivo, misto o contributivo), in base all’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995. Per stabilire se si ha diritto ad una quota retributiva fino al 31 dicembre 2011 (e poi contributiva) oppure ad una quota retributiva fino al 31 dicembre 1995 (e poi contributiva) occorre verificare se al 31.12.1995 il lavoratore avesse o meno raggiunto i 18 anni di contributi complessivi considerando, a tale data, i contributi versati nelle varie gestioni coinvolte, tranne quelli versati nelle casse libero professionali.

I TFS/TFR dei dipendenti pubblici, che accedono alla pensione anticipata in cumulo, vengono corrisposti dopo 12 mesi, ed entro i successivi 90 giorni decorrenti dal compimento dell’età pensionabile (67 anni nel 2019/2022).

Cumulo dei periodi assicurativi per i destinatari del contributivo

I lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione a partire dal 1° gennaio 1996, ai sensi del decreto legislativo n. 184/1997, possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi posseduti in diverse gestioni.

Possono essere cumulati i contributi posseduti nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti parasubordinati e nelle forme sostitutive ed esclusive. Ai soli fini della maturazione del diritto a pensione vengono considerati anche i periodi non coincidenti posseduti nelle casse dei liberi professionisti che applicano il sistema contributivo o che abbiano optato per l’adozione di tale sistema.

Le lavoratrici e i lavoratori che non possiedono nessun contributo al 31.12.1995 accedono ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipati in base alle disposizioni previste per coloro che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1.1.1996.

Si può ricorrere al cumulo anche per ottenere la pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (o a proficuo lavoro se da ultimo il lavoratore è iscritto all’ex Inpdap o all’ex Ipost) e la pensione indiretta ai superstiti.

Il calcolo del trattamento pensionistico viene effettuato tenendo conto di tutti i periodi versati nelle gestioni cumulate, escludendo quelli delle casse dei liberi professionisti. Le quote di pensione vengono determinate da ciascuna gestione con il sistema contributivo. La pensione liquidata con questa modalità non viene integrata al trattamento minimo.

Ricongiunzione della pensione:

si tratta dell’istituto che consente a chi ha posizioni assicurative aperte in gestioni previdenziali diverse (Casse dei liberi professionisti compresi e con la sola eccezione della Gestione Separata INPS) di trasferire tutti i contributi maturati all’interno di un’unica gestione, così da ottenere un’unica pensione. Una volta unificati, i periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero stati dal principio versati a quel fondo e danno quindi diritto alla pensione sulla base dei requisiti previsti da quella specifica gestione. 
Viene erogata su domanda diretta dell’interessato, che deve in particolare rivolgersi all’ente di previdenza presso cui desidera ricongiungere i contributi (e che, in seguito, gli corrisponderà l’assegno pensionistico) e può essere sia onerosa sia gratuita, a seconda di diverse variabili tra cui entità, tipologia e collocazione temporale dei contributi da trasferire da una gestione all’altra. 

La ricongiunzione può rivelarsi piuttosto vantaggiosa in alcune specifiche situazioni, benché tendenzialmente onerosa. 
È bene valutare quando si trasferiscono periodi che hanno richiesto analoghe percentuali di contribuzione, così come nel caso di “trasferimenti” verso una gestione esclusiva o sostitutiva dell’A.G.O. di periodi antecedenti il 1993: in questo caso, infatti, il richiedente (specie se con uno stipendio piuttosto elevato al momento della cessazione del servizio) potrà beneficiare a proprio vantaggio delle regole di calcolo previste dalla normativa vigente.

Oppure può essere utile nel caso in cui si valuti la possibilità di andare in pensione prima (a prescindere dai costi oppure dalla misura della pensione stessa): si pensi ad esempio al caso dell’accentramento verso una Cassa che prevede requisiti di pensionamento più “favorevoli” nell’accesso al diritto alla pensione. 

In alcuni casi, infine, va considerato che la ricongiunzione onerosa potrebbe in realtà essere l’unica strada percorribile per recuperare periodi contributivi versati in fondi diversi.

Emblematico il caso di opzione donna, il cui requisito contributivo non può essere perfezionato tramite cumulo o totalizzazione (se non nel caso della totalizzazione in regime internazionale). Nel caso in cui alla lavoratrice servisse ricorrere a periodi assicurativi maturati in diverse gestioni per soddisfare il requisito dei 35 anni, avrà come unica possibilità quella della ricongiunzione onerosa.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi al nostro Patronato – tel. 0983859021.

Lavoratori iscritti alla Gestione Separata – aliquote contributive 2022

Lavoratori iscritti alla Gestione Separata – aliquote contributive 2022

Con riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps (L. n. 335/1995, art. 2, c. 26), si riportano di seguito le aliquote contributive dovute nell’anno 2022.

Tipologia lavoratori

Aliquota totale

Collaboratori e figure assimilate

 

Non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria

per le quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

35,03%

33,00% aliquota IVS

0,72% + 1,31,% aliquote aggiuntive

Non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria

per le quali NON è prevista la contribuzione aggiuntiva

DIS-COLL

33,72%

33,00% aliquota IVS

0,72% aliquota aggiuntiva

Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

24,00%

Liberi professionisti

 

Liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica

26,23%

25,00% aliquota IVS

0,72% aliquota aggiuntiva

0,51% Iscro

Liberi professionisti pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

24,00%

Con riferimento ai collaboratori e figure assimilati, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL, si ricorda che la Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art.1, c. 223) ha disposto l’applicazione di un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione NASpI per i soggetti i cui compensi derivano da:

  • rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Pertanto – a far data dall’1.1.2022 – in luogo della precedente aliquota pari a 0,51%, è dovuta un’aliquota aggiuntiva pari all’1,31%.

Invio flussi relativi al mese di gennaio 2022

Con Comunicato stampa del 14.2.2022, l’Istituto ha segnalato – nelle more dell’adeguamento delle procedure per l’invio dei flussi Uniemens anche con la nuova aliquota per il 2022 prevista per i suddetti soggetti, pari al 35,03% – che le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022 con applicazione dell’aliquota vigente fino al 31.12.2021 (34,23%), possono effettuare l’invio del flusso Uniemens con tale aliquota. In tal caso, il flusso sarà eccezionalmente modificato in fase di elaborazione delle denunce.

La differenza di contribuzione derivante dall’applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022 potrà essere versata entro tre mesi dalla pubblicazione della Circolare in commento (n.25 dell’11.2.2022), senza oneri aggiuntivi.

La differenza di contribuzione complessivamente dovuta potrà essere visualizzata tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti, al termine delle necessarie elaborazioni.

In relazione, invece, all’aliquota prevista per i liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica, si ricorda che la Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, c. 398) ha disposto un aumento di detta aliquota – pari allo 0,51% per l’anno 2022 (0,26% per il 2021) – per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO) introdotta dalla stessa Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, c. 386).

Massimale annuo di reddito

Le aliquote sopra indicate sono applicabili ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale che, per l’anno 2022, risulta pari a 105.014 euro.

Minimale per l’accredito contributivo

Il reddito minimo utile ai fini dell’accredito dei contributi mensili dei lavoratori parasubordinati non può essere inferiore, per l’anno 2022, a 16.243 euro.
Pertanto, qualora alla fine dell’anno detto minimale non sia stato raggiunto, l’Istituto opererà una contrazione proporzionale del periodo accreditato.

Differimento contributi per commercianti, aziende agricole e della pesca

Differimento contributi per commercianti, aziende agricole e della pesca

Con Messaggio n. 2418 del 25.6.2021, l’Inps ha segnalato il differimento di alcune scadenze di pagamento, nelle more del completamento dell’iter di attuazione di normative inerenti alla sospensione dei versamenti di cui risultano destinatari gli iscritti alle gestioni e le aziende di seguito richiamate:

  • gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
  • gestione lavoratori agricoli autonomi;
  • gestione separata;
  • aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo.

Pertanto, a seguito di espresso nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fino a nuova comunicazione, sono differiti i seguenti termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza:

  • somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione 2021 dovuta dai lavoratori autonomi e  professionisti destinatari dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali disposto dalla Legge di bilancio 20201 (L. n. 178/2020, art. 1, c. 20);
  • somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata;
  • somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura con scadenza il 16 luglio 2021;
  • contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per le filiere agricole  dei settori agrituristico e vitivinicolo, destinatarie dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali disciplinato dal Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021, art. 70). In particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021;
  • contributi previdenziali, dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, artt. 16 e 16-bis).

Per maggiori dettagli, si rinvia al Messaggio n. 2418 del 25.6.2021.

Per assistenza contatta il nostro Patronato – Tel. 0983859021

Gestione commercianti. Contributi indebitamente versati

Gestione commercianti. Contributi indebitamente versati

Con Circolare n. 75 del 2021, l’Inps ha fornito dei chiarimenti in merito ai contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo alle Gestioni speciali dei commercianti e degli artigiani, ricordando che tali contributi non sono computabili ai fini del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni e che, salvo il caso di dolo, sono restituiti all’assicurato e ai suoi aventi causa (L. n. 613/1966, art. 12).

A tal proposito, l’Inps ha specificato che –­ in caso di versamento di somme che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa, in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle predette Gestioni – si configura l’indebito oggettivo (ai sensi dell’art. 2033 del c.c.), con diritto al rimborso soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale (art 2946 del c.c.).

Conseguentemente, nelle more del rilascio della procedura per la gestione dei rimborsi, e previa domanda di rimborso avanzata dall’interessato, saranno effettuati i rimborsi solo per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti associati.

Qualora, invece, risulti in procedura l’avvenuta produzione di un rimborso in data antecedente alla data di pubblicazione della Circolare n. 75, anche in relazione a somme per cui sia maturata la prescrizione, saranno effettuati i pagamenti solo degli importi per i quali la domanda di rimborso abbia interrotto i termini di prescrizione.

Leggi la circolare INPS n. 75 del 2021.

Per maggiori informazioni puoi contattare il nostro Patronato.

Fonte Confcommercio