Contributi per il Turismo Appenninico: online l’avviso del Ministero del Turismo

Contributi per il Turismo Appenninico: online l’avviso del Ministero del Turismo

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo l’Avviso pubblico per l’accesso ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 20 del Decreto Legge 9 agosto 2024, n.113. La misura è destinata alle imprese turistiche ubicate nei comprensori e nelle aree sciistiche della dorsale appenninica, colpite dalla diminuzione delle presenze turistiche nel periodo 1° novembre 2023 – 31 marzo 2024, a causa della carenza di precipitazioni nevose.

Il contributo si inserisce nell’ambito degli aiuti di Stato secondo la normativa europea e mira a sostenere le seguenti categorie:

  • Gestori di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale
  • Addetti alla preparazione delle piste da sci
  • Noleggiatori di attrezzature per sport invernali
  • Maestri e scuole di sci
  • Agenzie di viaggio e tour operator
  • Gestori di stabilimenti termali
  • Imprese turistico-ricettive e della ristorazione

La dotazione complessiva è pari a 13 milioni di euro.

Requisiti per l’accesso al contributo

Possono presentare istanza le attività economiche operanti nei comuni individuati dalle Regioni all’interno della dorsale appenninica, che abbiano subito una riduzione dei ricavi di almeno il 30% nel periodo 1° novembre 2023 – 31 marzo 2024 rispetto allo stesso periodo 2021–2022. Sono ammessi solo i soggetti in regola con gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi, e con i requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale 5 novembre 2024, prot. 0348825/24.

Finestra temporale di invio e documentazione richiesta

La domanda potrà essere presentata dalle ore 12:00 dell’11 giugno 2025 alle ore 12:00 del 10 luglio 2025, e dovrà essere corredata da:

  • Modulo di domanda (disponibile dal 11 giugno sul sito del Ministero)
  • Perizia asseverata redatta da un revisore legale
  • Documentazione fiscale e attestazioni richieste

Criteri di assegnazione e modalità di erogazione

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, in misura proporzionale alla perdita economica subita, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Non è previsto il click day.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni, è possibile rivolgersi ai nostri uffici.

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Agenzia Entrate. Contributo a fondo perduto per le attività stagionali

Agenzia Entrate. Contributo a fondo perduto per le attività stagionali

Dal 5 luglio al 2 settembre 2021, è possibile presentare via web l’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto – alternativo ai contributi a fondo perduto automatici – previsto dal Decreto “Sostegni bis” per le attività stagionali (art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73 del 2021).

Al riguardo, si ricorda che il nuovo contributo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che, nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del citato Decreto, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Non possono, invece, beneficiare del contributo i soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del citato decreto), gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

In base a quanto stabilito dal “Decreto Sostegni bis”, il nuovo contributo è alternativo al contributo “Sostegni bis automatico” (previsto dall’articolo 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 73 del 2021).

Il contributo, spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, registrato dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021, sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

L’ammontare del contributo – che non può in ogni caso superare 150.000 euro – è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 1 del Decreto “Sostegni”, la predetta percentuale è del:

  • 60%, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
  • 50%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi o superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Invece, per coloro che non hanno beneficiato del citato contributo a fondo perduto (di cui all’art. 1 del Decreto “Sostegni”), le predette percentuali diventano, rispettivamente, del 90%, del 70%, del 50%, del 40% e del 30%.

Per la richiesta del contributo, i soggetti beneficiari devono inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.

L’istanza può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. L’intermediario può essere anche delegato specificamente per la sola trasmissione dell’Istanza.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a decorrere dal 5 luglio 2021 e non oltre il giorno 2 settembre 2021, tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.

Alla concessione, viene chiesto al soggetto richiedente la possibilità di scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.