Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Come noto, la legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto, in alternativa agli istituti di definizione agevolata previsti dall’articolo 1, commi da 186 a 205, la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo “fuori udienza” con il beneficio di una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e l’ulteriore vantaggio di un’ampia rateazione degli importi dovuti (commi da 206 a 212 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023).

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 17, comma 2 del Dl n. 34/2023, la procedura conciliativa “fuori udienza” è stata estesa alle controversie fiscali pendenti al 15 febbraio 2023 anziché al 1° gennaio 2023 e il termine per la sottoscrizione dell’accordo è prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023.

Con la Circolare n. 9/E del 19 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull’istituto, nonché indicazioni relative ad alcuni profili procedimentali, ad integrazione di quanto già precisato in precedenza.

Di seguito, si illustrano i principali chiarimenti forniti con la circolare.

  1. Presupposti ed ambito di applicazione della conciliazione agevolata

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla pendenza della lite, ritiene sufficiente che alla data del 15 febbraio 2023, indicata dal legislatore con il nuovo DL n. 34/2023, sia stata effettuata la notifica del ricorso alla controparte, non essendo richiesto per la definizione della lite che alla medesima data sussista anche l’ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge.

Riguardo alle controversie aventi ad oggetto gli atti impositivi che al 15 febbraio 2023 sono in fase di reclamo o mediazione, viene precisato che, decorsi i novanta giorni di cui all’articolo 17-bis, comma 2, Dlgs n. 546/1992, al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di effettuare una proposta di conciliazione agevolata della lite. La circolare specifica, inoltre, che ai fini della pendenza della lite innanzi alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado, è necessario che l’appello al 15 febbraio 2023 sia stato notificato alla controparte, non essendo sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado.

Con riferimento alla possibilità di sottoscrivere la conciliazione agevolata, non rileva, poi, la circostanza che la proposta conciliativa sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2023, sempreché l’accordo venga sottoscritto successivamente e, comunque, entro il 30 settembre 2023.

Con riguardo all’ambito di applicazione, l’istituto interessa le controversie relative ad atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate (avvisi di accertamento, atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata). Devono, invece, considerarsi escluse dalla conciliazione agevolata sia le liti vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso sia quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione.

  1. Oggetto e perfezionamento della conciliazione agevolata. Riduzione delle sanzioni

Come anticipato, con riguardo all’oggetto dell’istituto agevolativo, la circolare chiarisce che è ammessa la possibilità di sottoscrivere conciliazioni agevolate sulla base di proposte presentate prima della entrata in vigore della legge di bilancio 2023. Con riferimento, invece, alle controversie non ancora interessate da un procedimento conciliativo, è opportuno che la proposta sia formulata in tempo utile per consentire l’espletamento dell’istruttoria e addivenire alla conclusione dell’eventuale accordo entro il termine fissato dalla legge

Viene inoltre precisato, richiamando la circolare n. 2/E del 2023, che è ammessa la conciliazione parziale della controversia allorché l’accordo interessi una parte dell’atto impositivo impugnato.

In ipotesi di sottoscrizione di un accordo di conciliazione parziale, è preclusa la possibilità di una successiva adesione alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023, in relazione alla parte di pretesa tributaria rimasta in contestazione. Ciò, in ragione del dettato normativo che prevede la possibilità di definire le liti mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo agevolato «In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205».

Infine, in tema di sanzioni, a differenza di quanto avviene per la definizione automatica delle liti pendenti, la normativa riguardante la conciliazione agevolata non disciplina espressamente l’ipotesi di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che la conciliazione agevolata non sia applicabile alle controversie con oggetto le sole sanzioni poiché, in tal caso, il beneficio della riduzione delle penalità a un diciottesimo del minimo, rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio legis.

  1. Modalità di pagamento e decadenza

Le somme dovute per la conciliazione agevolata, per intero o limitatamente alla prima rata, devo essere versate entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. Le rate successive devono essere versate, insieme ai relativi interessi, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Al riguardo, la circolare in esame ricorda che il pagamento rateale può essere effettuato in un numero di rate più esteso, considerato che è consentita la dilazione in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È invece, espressamente esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con riferimento alle somme già versate in pendenza di giudizio, il documento di prassi evidenzia che tali somme devono essere scalate da quanto dovuto a titolo di conciliazione. L’Amministrazione finanziaria precisa che, nel caso in cui le somme già versate in pendenza del giudizio siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto, per la conciliazione agevolata possa essere riconosciuto il rimborso della differenza.

Infine, viene evidenziato che l’accordo si perfeziona con il pagamento della pretesa tributaria o della prima rata: in caso contrario si decade dalla riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo. In tale ipotesi, nella fase di recupero delle residue somme dovute saranno applicate le sanzioni per omesso versamento nella misura ordinaria.

Definizione agevolata. Domanda di adesione e Faq

Definizione agevolata. Domanda di adesione e Faq

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-quater”), introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

Come noto, la legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022) ha previsto la possibilità di definire in modalità agevolata i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” decadute per mancati pagamenti.

La misura prevede la facoltà per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Come si vedrà nel paragrafo che segue, sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Oltre alle modalità e al servizio per la presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla nuova Definizione agevolata, di seguito riportate.

Domanda di adesione

La domanda di adesione alla Definizione agevolata deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2023, utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso. Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute. È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento. È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata. Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

La richiesta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senzala necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente. È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Consulta le FAQ AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE