Aggiornamento. Contributi impianti di risalita a fune

Aggiornamento. Contributi impianti di risalita a fune

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero del Turismo il decreto interministeriale 26 ottobre 2021 (in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti) e l’avviso pubblico del 5 novembre 2021, che modificano rispettivamente il decreto interministeriale 26 agosto 2021 e l’avviso pubblico del 30 settembre 2021, con i quali è stata avviata la fase attuativa dei contributi a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici.

Il decreto interministeriale del 26 ottobre, modificando il comma 1 dell’articolo 2 del decreto interministeriale del 26 agosto, ha eliminato il riferimento al codice ATECO 49.39.01 (Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano) quale requisito soggettivo per l’accesso all’agevolazione, sostituendolo con l’indicazione per esteso della denominazione dei beneficiari dell’agevolazione, che con la nuova formulazione sono individuati negli “esercenti attività di impianti di risalita a fune nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici”.

L’avviso pubblico del 5 novembre 2021 ha recepito la modifica, specificando che i beneficiari così individuati possono presentare istanza compilando il format disponibile nello sportello telematico. Tuttavia, l’istruttoria delle istanze pervenute sarà subordinata all’avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto interministeriale del 26 ottobre 2021 e, in caso di mancata registrazione, verranno considerate solo le istanze presentate dai soggetti identificati con il codice ATECO 49.39.01.

Sul sito del Ministero del Turismo, oggi 8 novembre, si dà comunicazione che le istanze di concessione del contributo potranno essere compilate e trasmesse on-line dallo sportello telematico (https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it) appositamente predisposto a partire dalle ore 12:00 del giorno 9 novembre 2021 e fino alle ore 17:00 del giorno 18 novembre 2021.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al nostro articolo del 6 ottobre 2021, relativ0 alla pubblicazione del decreto interministeriale del 26 agosto 2021 e dell’avviso del 30 settembre 2021 del Ministero del Turismo.

AGGIORNAMENTO

Prorogato a lunedì 22 novembre 2021, ore 17:00 il termine ultimo per la presentazione delle istanze,

Aggiornamento. Contributi impianti di risalita a fune

Contributi a fondo perduto per attività di impianti di risalita a fune

Con la pubblicazione sul sito del Ministero del turismo del decreto interministeriale 26 agosto 2021 è stata avviato il fondo destinato alla concessione di contributi a fondo perduto in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici, ai fini della compensazione dei danni subiti dalle imprese per il mancato avvio della stagione sciistica 2020/2021.

Il fondo assegna una quota di 430 milioni di euro del fondo al Ministero del Turismo per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici.

I beneficiari del contributo sono le imprese esercenti in via primaria o prevalente l’attività indicata al codice ATECO 49.39.01 (Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano), in possesso dei seguenti requisiti:

  1. svolgere l’attività nel territorio di uno o più comuni, ricompresi all’interno di almeno un comprensorio sciistico, la cui definizione rimane di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  2. non avere procedure concorsuali pendenti;
  3. essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale ed assicurativa;
  4. non presentare condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
  5. non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
  6. non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimpresa o piccola impresa, purché non soggette a procedura concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione.

Le imprese beneficiarie dovranno trasmettere l’istanza di accesso al contributo attraverso una procedura automatizzata disponibile allo sportello telematico che verrà predisposto dal Ministero de turismo, nel cui sito verrà pubblicato un apposito link una settimana prima dell’apertura del portale informatico.

Ai fini della valutazione del contributo (pari al 49% della media dei ricavi di sola biglietteria negli anni 2017-2019), il beneficiario dovrà procedere all’inserimento dei seguenti dati:

  • importo in euro dei ricavi di sola biglietteria degli anni 2017, 2018 e 2019, come risultante dal bilancio di esercizio depositato;
  • margine Operativo Lordo (MOL) relativo al periodo compreso tra il 4 dicembre e il 30 aprile in riferimento a ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

I dati relativi al MOL devono essere certificati da parte di auditors indipendenti. Nel caso in cui il bilancio non sia ancora approvato potrà essere fornito dal beneficiario un documento contabile preconsuntivo anch’esso certificato. Nella determinazione del MOL per i mesi frazionati può essere applicato un peso proporzionale al numero dei giorni oggetto di ristoro, seguendo l’esempio riportato nel citato avviso pubblico (Allegato 1):

In caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto ai contributi determinati sulla base delle informazioni fornite dai beneficiari, l’erogazione avverrà in misura ridotta rispetto alle richieste pervenute, mediante riduzione proporzionale, tenendo conto dell’insieme delle richieste di contributo e del totale delle risorse da erogare (come già indicato, pari a 430 milioni di euro).

Il contributo concesso non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileverà ai fini del rapporto di cui agli articoli 60 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorrerà alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Nell’istanza il beneficiario dovrà:

  • indicare il Comune, all’interno del comprensorio sciistico di appartenenza (come definito con provvedimento regionale);
  • dichiarare l’importo di altri contributi eventualmente ricevuti, a livello nazionale o regionale, con l’indicazione della tipologia/natura del ristoro;
  • dichiarare la sussistenza dei requisiti indicati alle precedenti lettere da a) a f);
  • allegare l’autodichiarazione antimafia.