Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Il “Decreto Sostegni – Ter” ha istituito un fondo, denominato “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono, in via prevalente, attività di commercio al dettaglio di cui ai seguenti codici ATECO:

  • 47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati;
  • 47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • 47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati;
  • 47.5* Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati;
  • 47.6* Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;
  • 47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati;
  • 47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;
  • 47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;
  • 47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  • 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati;
  • 47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati;
  • 47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi;
  • 47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature;
  • 47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti;
  • 47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.

*tutte le attività dei gruppi

Le imprese ammissibili al contributo a fondo perduto, per poter beneficiare del sostegno, devono aver registrato nell’anno 2019 un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019

È inoltre richiesto il possesso, alla data di presentazione della domanda di contributo, dei seguenti requisiti:

  1. avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività ricomprese in uno dei codici ATECO prima indicati;
  2. non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  3. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dal Temporary framework in base alle quali gli aiuti possono comunque essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e purché non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  4. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, è previsto l’invio, esclusivamente in via telematica, di un’istanza al Ministero dello sviluppo economico, da presentare entro i termini e con le modalità che verranno definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, nel quale verrà fornito ogni elemento necessario all’attuazione della misura di aiuto.

Ai fini della determinazione del contributo, alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, verrà applicata per fascia di ricavi, riferiti all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, una delle percentuali indicate di seguito:

  1. sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
  2. cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
  3. quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente alla copertura dell’ammontare dei contributi richiesti dalle imprese beneficiarie, il Ministero dello sviluppo economico apporterà una riduzione proporzionale del contributo richiesto in ragione delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.