Modifiche ai regimi di garanzia introdotte dal Decreto Sostegni-bis

Modifiche ai regimi di garanzia introdotte dal Decreto Sostegni-bis

La Commissione Europea ha autorizzato la proroga e le modifiche dei due regimi italiani “Fondo di garanzia per le PMI” e “Garanzia Italia” di SACE, disposte dall’articolo 13 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis), ritenendoli in linea con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Temporary Framework).

Nella sostanza, quindi, diventano effettive la proroga di tali misure al 31 dicembre 2021 e l’aumento della durata massima dei prestiti, ivi inclusi quelli oltre 30.000 euro coperti dal Fondo di garanzia PMI.

Tuttavia, rispetto al testo della norma contenuta nel decreto Sostegni-bis – che, si ricorda, per entrambi gli schemi di garanzia prevede l’estensione della durata massima dei prestiti garantiti dagli attuali 6 a 10 anni – l’autorizzazione della Commissione stabilisce che la durata massima delle operazioni finanziarie garantibili, ai sensi del Punto 3.2 del Temporary framework, non potrà essere superiore a 8 anni.

A seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea, il gestore del Fondo di garanzia PMI (Mediocredito Centrale), ha emanato una specifica circolare (n. 6/2021 del 30 giugno 2021) in applicazione delle misure previste dal decreto Sostegni-bis.

In particolare, viene chiarito che il nuovo limite di durata si applicherà a tutte le richieste di ammissione all’intervento del Fondo a valere sull’articolo 13, comma 1, lett. c) del decreto-legge n. 23 del 2020 (Decreto Liquidità), presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate a partire dal 1 luglio 2021.

Inoltre, a partire da una data che verrà successivamente comunicata dal gestore del Fondo, sarà possibile richiedere, in riferimento a tutte le operazioni finanziarie ex articolo 13, comma 1, lett. c) già garantite dal Fondo stesso, l’allungamento della durata della garanzia fino ad un massimo di 8 anni, ferma restando la percentuale di copertura originaria del 90 per cento.

Sempre in base a quanto disposto dal decreto Sostegni bis, a partire dal 1° luglio 2021 viene ridotta dal 90 all’80 per cento la quota di garanzia sulle nuove operazioni di finanziamento di cui all’articolo 13, comma 1, lett. c) del Decreto Liquidità.

Sempre a decorrere dal 1° luglio 2021, viene ridotta dal 100 al 90 per cento la copertura della garanzia del Fondo di garanzia PMI sui nuovi finanziamenti fino a 30.000 euro (di cui all’articolo 13, comma 1, lett. m) del Dl Liquidità). Per tali nuovi prestiti non sarà più previsto il tetto massimo al tasso di interesse finora applicato.

Fonte Confcommercio