Lavoratori iscritti alla Gestione Separata – aliquote contributive 2022

Lavoratori iscritti alla Gestione Separata – aliquote contributive 2022

Con riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps (L. n. 335/1995, art. 2, c. 26), si riportano di seguito le aliquote contributive dovute nell’anno 2022.

Tipologia lavoratori

Aliquota totale

Collaboratori e figure assimilate

 

Non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria

per le quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

35,03%

33,00% aliquota IVS

0,72% + 1,31,% aliquote aggiuntive

Non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria

per le quali NON è prevista la contribuzione aggiuntiva

DIS-COLL

33,72%

33,00% aliquota IVS

0,72% aliquota aggiuntiva

Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

24,00%

Liberi professionisti

 

Liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica

26,23%

25,00% aliquota IVS

0,72% aliquota aggiuntiva

0,51% Iscro

Liberi professionisti pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

24,00%

Con riferimento ai collaboratori e figure assimilati, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL, si ricorda che la Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art.1, c. 223) ha disposto l’applicazione di un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione NASpI per i soggetti i cui compensi derivano da:

  • rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Pertanto – a far data dall’1.1.2022 – in luogo della precedente aliquota pari a 0,51%, è dovuta un’aliquota aggiuntiva pari all’1,31%.

Invio flussi relativi al mese di gennaio 2022

Con Comunicato stampa del 14.2.2022, l’Istituto ha segnalato – nelle more dell’adeguamento delle procedure per l’invio dei flussi Uniemens anche con la nuova aliquota per il 2022 prevista per i suddetti soggetti, pari al 35,03% – che le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022 con applicazione dell’aliquota vigente fino al 31.12.2021 (34,23%), possono effettuare l’invio del flusso Uniemens con tale aliquota. In tal caso, il flusso sarà eccezionalmente modificato in fase di elaborazione delle denunce.

La differenza di contribuzione derivante dall’applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022 potrà essere versata entro tre mesi dalla pubblicazione della Circolare in commento (n.25 dell’11.2.2022), senza oneri aggiuntivi.

La differenza di contribuzione complessivamente dovuta potrà essere visualizzata tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti, al termine delle necessarie elaborazioni.

In relazione, invece, all’aliquota prevista per i liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica, si ricorda che la Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, c. 398) ha disposto un aumento di detta aliquota – pari allo 0,51% per l’anno 2022 (0,26% per il 2021) – per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO) introdotta dalla stessa Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, c. 386).

Massimale annuo di reddito

Le aliquote sopra indicate sono applicabili ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale che, per l’anno 2022, risulta pari a 105.014 euro.

Minimale per l’accredito contributivo

Il reddito minimo utile ai fini dell’accredito dei contributi mensili dei lavoratori parasubordinati non può essere inferiore, per l’anno 2022, a 16.243 euro.
Pertanto, qualora alla fine dell’anno detto minimale non sia stato raggiunto, l’Istituto opererà una contrazione proporzionale del periodo accreditato.

Lavoratori iscritti alla Gestione Separata – aliquote contributive 2022

Slittano i contributi per artigiani e commercianti

I lavoratori iscritti alle gestioni autonome speciali Inps degli artigiani e degli esercenti attività commerciali dovranno pagare i contributi previdenziali e assistenziali entro il 20 agosto 2021 e non più entro la scadenza originaria del 17 maggio.

Dopo il nulla osta del Ministero del Lavoro del 12 maggio, che autorizza lo slittamento per attenuare gli effetti negativi del prolungarsi dell’emergenza coronavirus e favorire la ripresa, l’Inps ha infatti comunicato di aver reso operativa la misura in attesa della formalizzazione di criteri e modalità per la concessione dell’esonero, che sarà fatta attraverso la pubblicazione di un decreto interministeriale Mlps-Mef.

Ricordiamo che l’ultima legge di bilancio ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale per lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini Irpef non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli del 2019.

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Fonte Confcommercio