ZES Unica: via al credito d’imposta aggiuntivo 2026

ZES Unica: via al credito d’imposta aggiuntivo 2026

Dal 15 aprile al 15 maggio 2026 è possibile trasmettere la comunicazione necessaria per accedere al credito d’imposta aggiuntivo destinato alle imprese che hanno già beneficiato del bonus ZES Unica 2025.

La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, consente di sbloccare un’ulteriore quota pari al 14,6189% del credito richiesto con la precedente comunicazione integrativa. Tale percentuale si aggiunge al 60,3811% già riconosciuto, portando il beneficio complessivo fino al 75% dell’importo massimo teoricamente spettante.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito aggiuntivo le imprese che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

  • hanno trasmesso correttamente la comunicazione integrativa nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025;
  • non hanno usufruito, per i medesimi investimenti, del credito d’imposta Transizione 5.0.

Modalità di presentazione

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente dall’impresa o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 56564 del 16 febbraio 2026.

Nel modello è necessario indicare i dati identificativi dell’impresa, richiamare il credito già dichiarato nella precedente comunicazione integrativa e attestare la non fruizione di agevolazioni incompatibili.

La comunicazione ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rendendo fondamentale la verifica preventiva del rispetto dei limiti di cumulabilità degli aiuti.

Ricevute ed eventuali correzioni

A seguito dell’invio, il sistema rilascia una ricevuta di presa in carico, oppure una ricevuta di scarto con indicazione delle motivazioni.

La comunicazione si considera tempestiva se trasmessa entro il 15 maggio 2026. in caso di errori parziali, ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi. Non è invece ammessa la ritrasmissione nei casi di scarto totale del file.

Fino alla scadenza è inoltre possibile sostituire una comunicazione già inviata con una nuova (fa fede l’ultima acquisita) o annullare integralmente la richiesta.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta aggiuntivo potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24:

  • dal 26 maggio al 31 dicembre 2026;
  • solo dopo il rilascio della ricevuta di riconoscimento.

Il modello F24 deve essere trasmesso tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In caso contrario, l’operazione sarà scartata. Il rigetto della compensazione avviene anche quando l’importo supera il credito disponibile o la compensazione è effettuata oltre il termine del 31 dicembre 2026.

Restano applicabili, ove previste, le verifiche antimafia per i soggetti che superano le soglie stabilite dalla normativa vigente.

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Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA): la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate – Luglio 2025

Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA): la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate – Luglio 2025

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel mese di luglio 2025 una guida aggiornata dedicata agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), strumenti centrali nella strategia dell’Amministrazione finanziaria per promuovere la compliance fiscale e la collaborazione tra contribuenti e Fisco, dando quindi seguito alla Circolare n. 11 del 18 luglio 2025 (della quale abbiamo parlato anche qui: ISA 2024: le novità della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2025).

Introdotti dal D.L. n. 50/2017 ed entrati a pieno regime dal periodo d’imposta 2018, gli ISA sostituiscono definitivamente gli studi di settore e rappresentano oggi un sistema avanzato di valutazione dell’affidabilità fiscale di imprese e professionisti, tramite l’analisi integrata di dati contabili, strutturali e dichiarativi su più annualità.

Funzionamento degli ISA

Ogni contribuente, in base ai dati forniti attraverso l’apposito modello ISA e mediante il software “Il tuo ISA CPB”, riceve un punteggio da 1 a 10, che esprime il livello di affidabilità fiscale. Il sistema si basa su indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, costruiti secondo modelli statistico-economici validati annualmente da una Commissione di esperti nominata dal MEF.

I punteggi più alti consentono l’accesso a significativi benefici premiali, tra cui:

  • esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti tributari;
  • rimborsi IVA semplificati e senza garanzia;
  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi;
  • decadenza anticipata dei termini di accertamento;
  • esclusione dalla prestazione della garanzia in sede di ricorso tributario (per punteggi pari almeno a 9 per tre anni consecutivi).

Casi di esclusione e sanzioni

La guida chiarisce le fattispecie di esclusione dall’applicazione degli ISA, tra cui: inizio o cessazione attività, volume d’affari superiore a 5.164.569 euro, attività svolta in modo non ordinario o adozione del regime forfetario.

In caso di omissione, incompletezza o inesattezza nella trasmissione dei dati rilevanti, è prevista una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. Tuttavia, l’Agenzia deve previamente informare il contribuente, che ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione.

Il Concordato Preventivo Biennale

Tra le novità evidenziate nella guida figura l’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB), disciplinato dal D.lgs. n. 13/2024. Questo strumento permette ai soggetti ISA di definire anticipatamente, per due annualità, il reddito imponibile e il valore della produzione netta ai fini Irpef, Ires e Irap. La proposta di concordato viene calcolata con lo stesso software “Il tuo ISA CPB”.

Un sistema trasparente e in evoluzione

Il sistema ISA è concepito per essere dinamico e trasparente: ogni anno viene aggiornato tramite decreto ministeriale e reso accessibile in modo completo sul portale dell’Agenzia delle Entrate, dove è disponibile la documentazione tecnica, la modulistica, le statistiche e i riferimenti normativi.

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ISA 2024: le novità della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2025

ISA 2024: le novità della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2025

Con la Circolare n. 11 del 18 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative relative all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024, confermando l’importanza del costante aggiornamento dello strumento per rispecchiare l’evoluzione economica dei settori produttivi.

Nel nuovo documento, l’Agenzia sottolinea come l’attività di revisione degli ISA sia stata influenzata anche da fattori esogeni, quali le tensioni geopolitiche e l’aumento dei costi energetici, che hanno reso necessario un affinamento straordinario del sistema.

ATECO 2025: le implicazioni per gli ISA

Una delle novità più significative introdotte riguarda l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2025), che sostituisce l’ATECO 2007 aggiornato al 2022. Tale cambiamento ha avuto impatti diretti sugli ISA, con la revisione anticipata di 14 indici relativi al commercio al dettaglio, in conseguenza della ristrutturazione della divisione ATECO 47. La nuova classificazione privilegia la tipologia di prodotto rispetto al canale di vendita.

L’Agenzia precisa che l’adozione del nuovo codice ATECO non è obbligatoria, ma le imprese che ritengono più rappresentativa la nuova codifica dovranno comunicare la variazione tramite ComUnica o appositi modelli.

Revisione e correttivi per il 2024

Per il periodo d’imposta 2024 sono stati aggiornati 172 ISA, di cui 100 oggetto di revisione ordinaria (85 evoluzioni e 15 revisioni anticipate) e alcuni sottoposti a una revisione straordinaria. Quest’ultima, introdotta con il DM 24 aprile 2025, ha portato a correttivi temporanei per tener conto delle anomalie di contesto, come le instabilità internazionali e l’aumento dei costi energetici.

Tra gli ISA rivisti figurano, ad esempio, i modelli EM05U, DG44U, DG68U, DG72U e DG90U, per i quali sono state modificate soglie, riferimenti e indicatori territoriali.

Il regime premiale resta invece invariato rispetto all’anno precedente, sia nei criteri di accesso sia nella struttura complessiva.

Modifiche alla modulistica

La Circolare chiarisce che, a seguito dell’introduzione di nuove agevolazioni fiscali sul costo del lavoro (D.Lgs. 216/2023), le maggiorazioni per nuove assunzioni non devono essere indicate nei righi relativi alle spese per lavoro dipendente. L’obiettivo è evitare che tali maggiorazioni influenzino negativamente il calcolo del punteggio ISA.

Sono inoltre state introdotte modifiche nei Quadri contabili H e F:

  • soppressione del campo per l’adeguamento delle esistenze iniziali;
  • aggiornamento delle modalità di valutazione delle rimanenze in base al D.Lgs. 192/2024;
  • separazione delle spese per beni immateriali nel quadro H.

ISA e società tra professionisti

Sebbene le società tra professionisti siano escluse dall’applicazione degli ISA, alcune devono comunque compilare il modello ISA relativo all’attività prevalente. La raccolta dei dati servirà a costruire in futuro indici specifici per tali soggetti.

Le attività coinvolte includono, tra le altre, ingegneria, consulenza del lavoro, architettura, attività legali e servizi veterinari.

Semplificazioni e variabili precalcolate

Prosegue anche per il 2024 il processo di semplificazione: in 23 modelli ISA è stata eliminata l’indicazione dell’anno di inizio attività, dato già presente tra le variabili precalcolate fornite dall’Agenzia, accessibili dall’area riservata e utilizzabili nel software “IlTuoISA”.

Le stesse variabili sono richieste anche per i soggetti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, in quanto rilevanti per la formulazione delle proposte di concordato per gli anni successivi.

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Riforma Fiscale 2025: Novità su Adempimenti, Concordato Biennale e Sanzioni

Riforma Fiscale 2025: Novità su Adempimenti, Concordato Biennale e Sanzioni

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025 il Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, contenente disposizioni integrative e correttive nell’ambito della riforma fiscale. Il provvedimento introduce modifiche significative su adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso e sistema sanzionatorio, ed entra in vigore il 13 giugno 2025.

Regime forfetario e redditività

L’art. 1 del decreto conferma, fino alla pubblicazione dei nuovi coefficienti basati sulla classificazione ATECO 2025, l’utilizzo dei coefficienti di redditività attuali da parte dei contribuenti in regime forfetario.

Fatturazione sanitaria verso privati

L’art. 2 rende definitivo il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, salvaguardando la riservatezza dei dati personali dei pazienti.

Ricarica veicoli elettrici e trasmissione corrispettivi

Con l’art. 3 vengono introdotte norme specifiche per la trasmissione dei corrispettivi relativi alla ricarica dei veicoli elettrici. Si prevede l’intervento dell’Agenzia delle Entrate per definire i dettagli tecnici e sanzioni aggiornate per inadempienze.

Certificazioni Uniche e dichiarazioni precompilate

L’art. 4 modifica i termini per l’invio delle CU relative a redditi da lavoro autonomo e provvigioni:

  • Entro il 31 marzo per l’anno 2025;
  • Entro il 30 aprile, a partire dal 2026.
    Contestualmente, la dichiarazione precompilata per i titolari di partita IVA sarà disponibile dal 20 maggio, anziché dal 30 aprile.

Trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria

L’art. 5 stabilisce, a partire dal 2025, l’invio annuale e non più semestrale dei dati delle spese sanitarie.

Versamento IVA per forfettari

L’art. 6 introduce una semplificazione per i forfettari che effettuano acquisti intracomunitari: il versamento dell’IVA dovrà avvenire entro il 16 del secondo mese successivo alla fine del trimestre.

Concordato Preventivo Biennale (CPB): novità e abrogazioni

Dal 2025, l’art. 7 abroga il CPB per i contribuenti in regime forfetario, a causa della scarsa adesione registrata nel 2024. Contestualmente, l’art. 8 introduce nuove aliquote per l’imposta sostitutiva in caso di scostamenti superiori a 85.000 euro tra reddito effettivo e concordato:

  • 43% per soggetti IRPEF;
  • 24% per soggetti IRES.

Cause di esclusione e cessazione dal CPB

L’art. 9 specifica ulteriori cause di esclusione e decadenza dal CPB per professionisti associati o soci di società tra professionisti che non aderiscono in modo coerente al concordato.

Interpretazioni autentiche e semplificazioni

Gli articoli 10 e 12 chiariscono i casi rilevanti di conferimento ai fini dell’esclusione dal CPB e semplificano l’iter di approvazione delle metodologie di calcolo.

Modifiche procedurali

  • Art. 11: proroga del termine per aderire al CPB (al 30 settembre per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
  • Art. 13: esclude il costo del lavoro incrementale dal calcolo del reddito concordato.
  • Art. 14: introduce soglie differenziate per i contribuenti più affidabili, in ottica premiale.

Contenzioso tributario: digitalizzazione e semplificazione (Art. 16)

L’articolo introduce modifiche migliorative ai D.lgs. 220/2023 e 175/2024, per potenziare l’efficienza del processo tributario telematico. In particolare:

  • Atti digitali: il difensore deve attestare la conformità della copia informatica al documento analogico. In mancanza, il giudice ne disattende il contenuto.
  • Pronuncia del dispositivo: viene chiarito che il Presidente può darne lettura immediata o riservarne il deposito entro sette giorni.
  • Rimborsi: il contribuente ha diritto al rimborso anche dopo la conclusione del primo grado di giudizio.
  • Pec per messa in mora: l’atto può essere inviato digitalmente nel giudizio di ottemperanza.
  • Conciliazione fuori udienza: si estende ai ricorsi pendenti in Cassazione al 4 gennaio 2024.

Sistema doganale e accise: nuove soglie e cause di non punibilità (Art. 17)

Modifiche rilevanti al D.lgs. 141/2024 prevedono:

  • Nuove soglie sanzionatorie: vengono introdotti limiti economici più chiari per distinguere l’illecito amministrativo.
  • Estinzione del reato di contrabbando: possibile previo pagamento di dazi e sanzioni, prima del dibattimento di primo grado.
  • Ravvedimento operoso: non si applica la confisca se il pagamento è effettuato prima dell’accertamento.
  • Riscatto dei beni: l’Agenzia può autorizzare il riscatto dei beni confiscati a condizioni specifiche.

Estensione della definizione agevolata e norme transitorie (Art. 18–19)

Sono stati ampliati i casi in cui è ammessa la definizione agevolata delle sanzioni:

  • Applicabilità retroattiva dell’art. 17-bis del D.lgs. 472/1997 per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024.
  • Possibilità di definizione anche in caso di provvedimenti di autotutela parziale, se richiesti entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.

Registro, accertamento con adesione e sospensione termini (Art. 20–22)

  • Imposta di registro: introdotta sanzione minima di 250 euro per l’omessa registrazione e 150 euro per la tardiva registrazione, anche nei casi di imposta non dovuta.
  • Accertamento con adesione: viene estesa la procedura anche dopo un primo accertamento. Introdotte norme sulle perdite fiscali e possibilità di avvio post-controdeduzioni.
  • Sospensione termini: dal 31 dicembre 2025, non sarà più applicabile la sospensione dei termini prevista dal “Decreto Cura Italia”.

Recupero di aiuti fiscali illegittimi (Art. 23)

Viene allungato a otto anni il termine di decadenza per notificare atti di recupero di agevolazioni fiscali non conformi alla disciplina degli aiuti di Stato o de minimis, se non concesse tramite provvedimenti individuali. Le modifiche riguardano sia l’articolo 38-bis sia l’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973.

Il decreto approvato rappresenta un ulteriore passo avanti verso la piena attuazione della riforma fiscale, nel rispetto dei principi di semplificazione, certezza del diritto e maggiore collaborazione tra fisco e contribuente.

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Riforma IRPEF 2025: nuove aliquote e detrazioni per i lavoratori dipendenti

Riforma IRPEF 2025: nuove aliquote e detrazioni per i lavoratori dipendenti

Con la Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le principali novità introdotte dalla riforma IRPEF 2025, attuata con la Legge di Bilancio e il Decreto legislativo n. 192/2024. L’obiettivo della riforma è semplificare il sistema fiscale, alleggerire il carico tributario sui redditi medio-bassi e migliorare la coerenza tra ritenute e imposta effettiva. Le modifiche hanno l’obiettivo di semplificare il sistema fiscale, ridurre il carico tributario sui redditi medio-bassi e favorire la coerenza tra ritenute alla fonte e imposta dovuta in sede di conguaglio o dichiarazione.

Nuove aliquote IRPEF: solo tre scaglioni

Dal 1° gennaio 2025, l’IRPEF si applica secondo una nuova struttura a tre aliquote:

  • 23% per redditi fino a 28.000 euro
  • 35% per redditi da 28.001 a 50.000 euro
  • 43% oltre 50.000 euro

Scompare l’aliquota intermedia del 25%, generando un beneficio fiscale per la fascia 15.001–28.000 euro. Parallelamente, le detrazioni sono state rimodulate per garantire equità tra le diverse categorie di contribuenti.

Estensione della no tax area e aumento delle detrazioni

Una delle principali novità riguarda l’estensione della no tax area a 8.500 euro annui anche per i lavoratori dipendenti, uniformandola alla soglia prevista per i pensionati.

Aumenta inoltre la detrazione per lavoro dipendente, che ora è pari a:

  • 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro,
  • decresce progressivamente per redditi superiori.

Questi interventi rafforzano l’impatto redistributivo della riforma, a vantaggio dei lavoratori con redditi medio-bassi, particolarmente rilevanti per il territorio cosentino.

Welfare aziendale e fringe benefit: nuovi limiti di esenzione

La Legge di Bilancio 2025 ha ampliato le soglie di esenzione fiscale per i fringe benefit e i servizi di welfare aziendale, in particolare per i lavoratori con figli a carico. Tra i benefici esenti:

  • rimborsi per utenze domestiche (luce, gas, acqua)
  • contributi a previdenza complementare
  • benefit previsti da contratti aziendali o accordi di secondo livello
  • agevolazioni per lavoratori neoassunti che trasferiscono la residenza

Detrazioni per familiari a carico: nuovi requisiti

Le detrazioni per familiari a carico sono state aggiornate sia nei valori sia nei requisiti. Per i familiari residenti all’estero, è necessario dimostrare l’effettiva condizione di carico fiscale e il rispetto dei limiti di reddito previsti.

Premi di produttività e straordinari: confermate le agevolazioni

Restano in vigore le agevolazioni sui premi di produttività, che continuano a beneficiare dell’imposta sostitutiva del 10% nei limiti stabiliti dalla normativa.

Prorogata anche la tassazione agevolata per i compensi straordinari del personale sanitario, misura nata in fase emergenziale e ora confermata per sostenere la continuità assistenziale.

Istruzioni per datori di lavoro e sostituti d’imposta

L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative per l’applicazione delle nuove regole IRPEF da parte dei datori di lavoro: particolare attenzione è richiesta nel coordinare ritenute mensili, conguagli e Certificazione Unica (CU) per evitare disallineamenti.

Una riforma per un fisco più equo e semplice

Queste misure rientrano nel più ampio processo di riforma fiscale avviato con la legge delega n. 111/2023, che punta a semplificare il sistema tributario, ridurre gli oneri per famiglie e imprese, e favorire l’equità orizzontale e verticale.

Per approfondimenti, è possibile consultare la Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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