Pensioni, accredito automatico dei contributi esteri ante 1996 e disapplicazione del massimale

Pensioni, accredito automatico dei contributi esteri ante 1996 e disapplicazione del massimale

Gli accordi internazionali si distinguono in regolamenti Comunitari, per quanto riguarda l’ambito degli Stati europei contraenti e convenzioni bilaterali, per quanto riguarda i Paesi extracomunitari. Tali accordi hanno l’obiettivo di tutelare i lavoratori garantendo loro la stessa copertura previdenziale e pensionistica prevista dalle legislazioni nazionali. Al centro di questi accordi vi è la totalizzazione dei periodi assicurativi.

Per questo motivo si è reso necessario disciplinare ed omogeneizzare sia sul piano giuridico sia su quello previdenziale le diverse legislazioni sociali dei Paesi interessati a questi fenomeni migratori.

Gli strumenti giuridici utilizzati dai vari Stati sono quelli dei trattati e degli Accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale.

In tale contesto si è affermata la possibilità di far valere, ai fini del diritto a pensione in Italia, diverse tipologie di periodi assicurativi maturati all’estero. Si tratta spesso di periodi figurativi, attribuiti d’ufficio dagli enti esteri, che possono determinare l’insorgenza di effetti previdenziali rilevanti, non sempre favorevoli.

Uno dei casi più emblematici è quello dei “Pension Credits” britannici, concessi ai giovani tra i 16 e i 19 anni che risultavano iscritti a un istituto scolastico superiore: in base al principio di non discriminazione tra cittadini dell’Unione europea (art. 4 Reg. CE 883/2004), sono stati riconosciuti anche agli stranieri, a seguito della convenzione, che hanno compiuto gli studi superiori nel Regno Unito, tra cui gli italiani.

Ma vi è anche il caso di chi ha compiuto i propri studi superiori e universitari in Germania, anche questi accreditati figurativamente e automaticamente ai fini pensionistici dall’ente previdenziale tedesco. Sono in effetti diversi i Paesi che accreditano figurativamente e gratuitamente i corsi di studio ai fini pensionistici, senza bisogno di inviare un’istanza.

Questi accrediti, in quanto certificati dall’ente competente estero, devono essere riconosciuti anche dall’INPS, nel rispetto degli accordi bilaterali. Tuttavia, le conseguenze dell’inclusione automatica di questi contributi nella posizione previdenziale dell’interessato non sempre sono positive, specie se si tratta di periodi anteriori al 1° gennaio 1996.

Automatismo che può penalizzare

La normativa comunitaria impone agli enti nazionali di non mettere in discussione la natura del periodo dichiarato dall’ente estero, sia esso obbligatorio, volontario o figurativo.

Nel caso di contributi anteriori al 1° gennaio 1996, però, il loro ingresso nel fascicolo assicurativo del lavoratore può determinare, in primo luogo, l’attribuzione dello status di iscritto al 31 dicembre 1995, con la conseguente esclusione dal regime del massimale contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/1995. Tale status, una volta acquisito, non può più essere rimosso, neppure con la rinuncia del lavoratore.

Da un lato l’esclusione dal massimale può sembrare vantaggiosa per chi ha retribuzioni elevate, non tanto perché si acquisiscono quote di pensione calcolate con sistema retributivo, quanto per l’innalzamento dell’imponibile contributivo, che può portare a una quota di pensione significativamente più elevata.

Dall’altro, la comparsa di contribuzione ante 1996 può risultare fortemente penalizzante, in quanto:

  • nega l’accesso alle pensioni agevolate dedicate ai cd. “contributivi puri”, come la pensione anticipata a 64 anni;
  • comporta, per il datore di lavoro, un significativo incremento del costo del lavoro, con il pagamento anche delle differenze contributive, oltre a interessi e sanzioni.

Effetto di esclusione dai trattamenti pensionistici agevolati dedicati ai “contributivi puri”

Un ulteriore profilo problematico si manifesta nel caso in cui il lavoratore intenda accedere alla pensione anticipata contributiva a 64 anni, prevista per i soggetti nel sistema interamente contributivo di calcolo del trattamento (art. 24, comma 11, D.L. 201/2011). L’accredito d’ufficio di contributi ante 1996 comporta l’acquisizione della qualifica di “contribuente iscritto al 31.12.1995”, con conseguente preclusione dell’accesso alla pensione a 64 anni, anche se il lavoratore non ha mai chiesto l’utilizzo dei periodi esteri ai fini del diritto a pensione.

Lo stesso vale per la possibilità di accedere al pensionamento per vecchiaia a 71 anni di età, con soli 5 anni di contributi.

Irrevocabilità dell’accredito

Un aspetto giuridicamente rilevante riguarda il principio di irrevocabilità dell’accredito contributivo, sancito – anche in ambito nazionale – dalla giurisprudenza e dalla prassi.

Alla luce della complessità e delle potenziali conseguenze sfavorevoli per l’assicurato, sarebbe opportuno affidarsi ad un consulente esperto, fondamentale in questa fase. Questo permette, infatti, di procedere ad una corretta valutazione dello strumento più vantaggioso sul caso concreto (totalizzazione, cumulo, ricongiunzione), consente di capire l’eventuale effettiva convenienza nella valorizzazione della contribuzione estera in estratto contributivo e tutti gli eventuali scenari che si potrebbero aprire. L’obiettivo è costruire una strategia previdenziale su misura, in grado di valorizzare davvero il singolo percorso di lavoro all’estero.

Solo alla fine si procede con l’invio delle domande agli enti previdenziali italiani ed esteri mantenendo un costante monitoraggio di tutto l’iter di modo da intervenire tempestivamente se sarà necessario.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

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ADI: contributo straordinario in caso di sospensione

ADI: contributo straordinario in caso di sospensione

L’Inps, con il messaggio 2458 dell’8 agosto 2025, aveva confermato il pagamento del contributo straordinario aggiuntivo all’Assegno di Inclusione (ADI), destinato ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi. Il bonus “ponte” ADI è stato introdotto dalla legge n.113/2025 di conversione del Decreto Crisi Industriali n.92-2025.

Contributo straordinario ai beneficiari di ADI: finalità

I nuclei familiari che avevano beneficiato dell’Assegno di Inclusione (ADI) da gennaio 2024, si sono trovati, nel mese di luglio 2025, di fronte ad una situazione particolare, ovvero la fine del primo ciclo delle diciotto mensilità previste dal programma. Questo avrebbe comportato un mese “scoperto” – luglio appunto – prima di poter accedere al rinnovo previsto dal sistema di welfare. Per evitare questo vuoto nel sostegno economico, il Governo ha deciso di intervenire con un contributo straordinario una tantum, pensato per accompagnare le famiglie nel passaggio verso il secondo ciclo di ADI.

Il contributo straordinario mira a evitare che i beneficiari restino scoperti un mese intero, poiché molti di loro contano proprio sull’ADI come unica fonte di entrata. Il contributo mira a garantire stabilità e dignità economica, in attesa della ripresa del sostegno ordinario. Il bonus, che raggiunge un massimo di 500 euro per nucleo familiare, è stato erogato in un’unica soluzione (una tantum).

Relativamente alle domande di rinnovo che sono state presentate nel mese di luglio 2025 con esito positivo dell’istruttoria, i primi pagamenti sono stati disposti a partire dal 14 agosto 2025.

A questo proposito si ricorda che la domanda di rinnovo deve passare attraverso il portale SIISL (Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa). Se la composizione del nucleo familiare non ha subito modifiche, non è necessario sottoscrivere un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD); qualora invece siano cambiati i componenti del nucleo, sarà necessario sottoscrivere un nuovo PAD.

ADI: come vengono erogati i pagamenti

Per le domande di rinnovo presentate successivamente, il contributo straordinario sarà erogato contestualmente alla prima mensilità del beneficio dell’ADI e, comunque, non oltre il mese di dicembre 2025.

L’Inps ricorda inoltre che l’ultima Legge di Bilancio ha introdotto alcune modifiche prevedendo per l’ADI, dal 1° gennaio 2025, soglie più elevate dell’ISEE e del reddito familiare.

Nello specifico, il nuovo tetto massimo ISEE è 10.140 euro, mentre quello relativo al reddito familiare è salito a 6.500 euro.

Inoltre, sempre a partire dal 1° gennaio 2025, è stata prevista l’attribuzione d’ufficio del coefficiente della scala di equivalenza legato al carico di cura in presenza dei requisiti richiesti.

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