L’aggiornamento dell’articolo 2477 del Codice Civile ha introdotto nuovi obblighi per le società a responsabilità limitata. In particolare, è prevista la nomina di un organo di controllo, che può essere un collegio sindacale o un revisore legale dei conti, al verificarsi di specifiche condizioni dimensionali.
I parametri previsti dalla legge
La nomina diventa obbligatoria quando, per due esercizi consecutivi, la società supera almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo patrimoniale pari a 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro;
- numero medio dei dipendenti occupati nell’esercizio pari a 20 unità.
L’obbligo scatta inoltre nei casi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure controlli un’impresa obbligata alla revisione legale.
Tempistiche di adeguamento
Il legislatore prevede che l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio in cui si verifica il superamento dei limiti per il secondo anno consecutivo debba procedere alla nomina dell’organo di controllo. Tale adempimento deve essere completato entro trenta giorni dalla data dell’assemblea. In assenza di provvedimenti da parte della società, la nomina può essere disposta dal Tribunale su segnalazione dei soci, dei creditori o del Registro delle Imprese.
Il ruolo dell’organo di controllo
La funzione dell’organo di controllo va oltre la verifica contabile: esso rappresenta uno strumento di garanzia per soci, creditori e terzi, assicurando una gestione trasparente e corretta. La sua attività contribuisce in modo determinante alla prevenzione della crisi d’impresa, favorendo un monitoraggio costante della salute economico-finanziaria della società.
Le nuove regole rafforzano il sistema di vigilanza sulle S.r.l. e richiedono alle imprese un’attenta valutazione dei propri dati di bilancio. Adeguarsi tempestivamente non è soltanto un obbligo normativo, ma anche un’opportunità per consolidare la governance societaria e accrescere la fiducia degli stakeholder.