Approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021 che va presentato entro il 16 giugno 2021 così come disposto dal D.P.C.M 23 dicembre 2020.


Nel nuovo modello rimane confermata la struttura e l’articolazione nelle consuete sei Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.


Rispetto ai modelli consolidati degli anni scorsi il D.P.C.M 23 dicembre 2020 reca alcune novità resesi necessarie per poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea con particolare riferimento a quanto introdotto dai decreti di recepimento delle direttive Ue sull’economia circolare, su tutti il D.lgs. 116 del 2020 che ha profondamente ridisegnato il quadro di legge nazionale che regola le attività di produzione e gestione dei rifiuti.


Vengono riviste anche le modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni e si introduce l’obbligo di presentazione della “Comunicazione rifiuti” per i “Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti”.


Resta invariato l’obbligo di comunicazione telematica per le comunicazioni “rifiuti”, “veicoli fuori uso”, “imballaggi” sia per la sezione consorzi che gestori “rifiuti di imballaggio”, e “rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche”.

Restano altresì esonerati dall’obbligo di presentazione:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
  • i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.


Per ogni approfondimento si rimanda al sito ufficiale predisposto da Ecocerved e Unioncamere: https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud

Per conoscere il modello o avere maggiori informazioni contatta i nostri uffici.