Con la circolare n. 89 del 16 settembre 2024, l’INPS ha annunciato l’aggiornamento delle misure relative agli interessi di dilazione e differimento, oltre alle somme aggiuntive per il mancato o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 3,65% (ex Tasso Ufficiale di Riferimento – TUR).

A partire dal 18 settembre 2024, tale riduzione influirà sul calcolo del tasso di dilazione e differimento applicabile agli importi dovuti per la contribuzione agli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, così come sulle sanzioni civili.

Il Decreto Legge n. 19/2024 ha inoltre sostituito la previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con un nuovo regime che prevede, fino al 31 agosto 2024, l’applicazione di un tetto del 40% sull’importo dei contributi o premi non versati entro i termini di legge. Dal 1° settembre 2024, invece, le sanzioni saranno ridotte agli interessi legali previsti dal Codice Civile, purché i contributi o premi siano versati entro il termine stabilito dagli enti competenti.

Interesse di Dilazione e Differimento

L’interesse di dilazione, applicato alla regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, sarà pari al 9,65% annuo e si applicherà alle rateazioni richieste a partire dal 18 settembre 2024. I piani di ammortamento già emessi con il precedente tasso d’interesse non subiranno modifiche.

Dal medesimo giorno, l’interesse dovuto per il differimento del versamento dei contributi sarà anch’esso del 9,65% annuo, applicabile a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.

Sanzioni Civili

La riduzione del tasso di interesse comporta anche una variazione nelle sanzioni civili. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, la sanzione sarà pari al 9,15% annuo (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).

Dal 1° settembre 2024, è stata introdotta una nuova modalità di ravvedimento operoso: se il pagamento dei contributi avviene entro 120 giorni dalla scadenza, senza intervento degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, pari al 3,65% annuo.

Per i casi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), primo periodo, la sanzione sarà pari al 30%, con un limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non versati.

Il DL n. 19/2024 ha modificato le disposizioni relative al ravvedimento operoso per l’evasione:

  • Se il contribuente denuncia la propria situazione debitoria spontaneamente, entro 12 mesi dal termine di pagamento, e paga entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione sarà del 9,15% annuo (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).
  • Se il pagamento avviene entro 90 giorni, la sanzione sarà dell’11,15% annuo (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).

Sanzioni Ridotte in Caso di Procedure Concorsuali

A partire dal 18 settembre 2024, i nuovi tassi di interesse saranno applicati come segue:

  • Per le situazioni previste dall’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, si applica il tasso del 3,65%.
  • Per le ipotesi previste dalla lettera b) dello stesso articolo, il tasso sarà del 3,65% più 2 punti aggiuntivi.

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