Con Circolare n. 75 del 2021, l’Inps ha fornito dei chiarimenti in merito ai contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo alle Gestioni speciali dei commercianti e degli artigiani, ricordando che tali contributi non sono computabili ai fini del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni e che, salvo il caso di dolo, sono restituiti all’assicurato e ai suoi aventi causa (L. n. 613/1966, art. 12).
A tal proposito, l’Inps ha specificato che – in caso di versamento di somme che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa, in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle predette Gestioni – si configura l’indebito oggettivo (ai sensi dell’art. 2033 del c.c.), con diritto al rimborso soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale (art 2946 del c.c.).
Conseguentemente, nelle more del rilascio della procedura per la gestione dei rimborsi, e previa domanda di rimborso avanzata dall’interessato, saranno effettuati i rimborsi solo per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti associati.
Qualora, invece, risulti in procedura l’avvenuta produzione di un rimborso in data antecedente alla data di pubblicazione della Circolare n. 75, anche in relazione a somme per cui sia maturata la prescrizione, saranno effettuati i pagamenti solo degli importi per i quali la domanda di rimborso abbia interrotto i termini di prescrizione.
Leggi la circolare INPS n. 75 del 2021.
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Fonte Confcommercio