È stato esteso con Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica ai soggetti (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel c.d. “regime forfetario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). L’obbligo è, altresì, esteso, dalla medesima data, alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991, e che hanno percepito nell’anno precedente proventi commerciali non superiori al limite di 65.000 euro.
Il suddetto obbligo decorre dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000 e, dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti.
È previsto, inoltre, relativamente ai soggetti il cui obbligo di fatturazione elettronica decorre dal 1 luglio 2022, una specifica moratoria dalle sanzioni per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022. In particolare, per i citati soggetti non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione amministrativa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o registrati o da euro 250 a euro 2.000 se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito), a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.