Con Messaggio n. 2418 del 25.6.2021, l’Inps ha segnalato il differimento di alcune scadenze di pagamento, nelle more del completamento dell’iter di attuazione di normative inerenti alla sospensione dei versamenti di cui risultano destinatari gli iscritti alle gestioni e le aziende di seguito richiamate:
- gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
- gestione lavoratori agricoli autonomi;
- gestione separata;
- aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo.
Pertanto, a seguito di espresso nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fino a nuova comunicazione, sono differiti i seguenti termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza:
- somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione 2021 dovuta dai lavoratori autonomi e professionisti destinatari dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali disposto dalla Legge di bilancio 20201 (L. n. 178/2020, art. 1, c. 20);
- somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata;
- somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura con scadenza il 16 luglio 2021;
- contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per le filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, destinatarie dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali disciplinato dal Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021, art. 70). In particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021;
- contributi previdenziali, dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, artt. 16 e 16-bis).
Per maggiori dettagli, si rinvia al Messaggio n. 2418 del 25.6.2021.
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