Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2023, n. 11 – ed è entrato in vigore il giorno successivo – il decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico”.
Si illustrano, di seguito, i contenuti del provvedimento, che sarà ora trasmesso in Parlamento per il consueto iter di conversione in legge.
- Trasparenza dei prezzi e buoni carburanti (art.1)
Si prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy elabori, alla luce delle comunicazioni ricevute dai gestori, i prezzi medi dei carburanti su base regionale e delle province autonome, pubblicandoli sul proprio sito internet istituzionale. La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni saranno definite da un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro il prossimo 30 gennaio.
Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburanti, entro 15 giorni dall’emanazione del suddetto decreto ministeriale, saranno tenuti ad adeguare la cartellonistica di pubblicazione dei prezzi presso ciascun punto vendita con i prezzi medi sopra indicati.
Nel caso di violazioni della disciplina esposta, sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 6.000. Dopo la terza violazione, potrà essere disposta la sospensione dell’attività di vendita per un periodo compreso tra 7 e 90 giorni. L’accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla Guardia di Finanza, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle Imprese e del made in Italy.
All’irrogazione delle sanzioni provvederà il Prefetto e ai relativi procedimenti amministrativi si applicherà, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (“Legge di depenalizzazione”).
Il medesimo impianto sanzionatorio si prevede, inoltre, nei casi di mancato rispetto degli obblighi di corretta esposizione e pubblicazione dei prezzi praticati ai consumatori (art. 15, comma 5 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, Codice del consumo), nei casi di omessa comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy dei prezzi dei carburanti praticati (art. 51, comma 1, Legge 23 luglio 2009 n.99), nonché quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato.
Si prevede, infine, che una quota pari al 50% delle sanzioni sia assegnata al Ministero delle imprese e del made in Italy, per l’implementazione dell’infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti e per iniziative volte a promuovere la trasparenza dei prezzi e il consumo consapevole e informato.
In tema di buoni carburanti, si dispone che, fermo restando quanto disposto dall’art. 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il valore di detti buoni, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti anche nel corso del 2023, non concorra alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore.
- Modifiche alla disciplina delle accise mobili (art.2)
Intervenendo sui commi 290 e 291 della legge di bilancio 2008 (Legge 24 dicembre 2007 n.244), si estende la possibilità di ricorrere alle cosiddette accise mobili, disponendo che la riduzione delle accise potrà essere introdotta, per compensare le maggiori entrate in termini di IVA, con decreto del Ministro dell’Economia e Finanze, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza Energetica, nel caso in cui il prezzo internazionale del greggio aumenti, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato. Il decreto dovrà tenere conto anche dell’eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente, del prezzo internazionale del petrolio, rispetto a quello indicato nell’ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato.
- Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi (art. 3)
La disposizione opera il rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi attraverso alcune integrazioni all’art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) che ne aveva disciplinato l’attività, modificando i commi originari (art. 2, commi 198 e 199) ed inserendo cinque nuovi commi (dal 199-bis al 199-sexies).
In particolare, si prevede adesso che il Garante, ove necessario ai fini dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, potrà operare in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, sportelli o analoga denominazione, qualora istituiti con legge regionale (art. 2, comma 198). Inoltre, potrà avvalersi della collaborazione e dei dati rilevati dall’Istat che sono messi a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica istanza (art. 2, comma 199).
Relativamente all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1 % del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro in caso di mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta da parte del Garante alle imprese di dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo (art. 2, comma 199), la modifica introdotta prevede che tale sanzione amministrativa si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e di bilancio eventualmente comunicati dalle imprese, ferma restando l’attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza.
Tali sanzioni amministrative sono irrogate dalla Camera di commercio territorialmente competente nel luogo in cui ha sede l’impresa che ha commesso la violazione (art. 2, comma 199).
È prevista l’istituzione di nuova Commissione – denominata “Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi” – che avrà il compito di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall’andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali (art. 2, comma 199-bis).
Il Garante potrà convocare la Commissione per coordinare l’attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari all’individuazione delle ragioni dell’anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato.
La Commissione sarà composta dai seguenti soggetti: un rappresentante dell’ISTAT, un rappresentante di ciascuno dei Ministeri competenti per materia, dell’Ismea, dell’Unioncamere, delle Camere di commercio e della Guardia di finanza (art. 2, comma 199), i responsabili delle strutture direzionali del Ministero dell’imprese e del made in Italy di cui il Garante si avvale (art. 2, comma 200), un rappresentante delle Autorità indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti nominati dal CNUC e un rappresentante delle regioni e delle province autonome (art. 2, comma 199-ter).
Laddove vengano in rilievo fenomeni relativi all’anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa altresì un rappresentante dell’Ispettorato centrale repressione frodi (ICQRF) del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il Garante, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate, nonché esperti del settore al fine di acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati (art. 2, comma 199-quater).
Nel caso in cui, dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive, emergessero fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del made in Italy che, laddove necessario, informa il Governo per l’adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna (art. 2, comma 199-quinquies).
Le funzioni di segreteria e di supporto alle attività di cui sopra, sono svolte dall’Unità di missione istituita ai sensi dell’articolo 7 del D.L n. 21/2022 e collocata presso il Segretariato generale del MIMIT (art. 2, comma 199-sexies).
All’Unità di missione è attribuito il compito di curare le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell’economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attività di indagine e controllo già avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorità nelle materie di competenza.
L’Unità di missione, ove necessario, provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorità di settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento.
- Buono trasporti (art.4)
Per mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, con particolare riferimento ai costi per il trasporto di studenti e lavoratori, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2023, per riconoscere un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il buono sarà fruibile a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del previsto decreto interministeriale attuativo – da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento – fino al 31 dicembre 2023.
Il buono, pari al 100% della spesa da sostenere per l’abbonamento, non potrà superare il valore di 60 euro e sarà riconosciuto alle persone che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro.
Il buono recherà il nominativo del beneficiario, sarà utilizzabile per un solo abbonamento, non sarà cedibile, non costituirà reddito imponibile del beneficiario e non rileverà ai fini del valore dell’ISEE.
Resta in ogni caso ferma la detrazione fiscale (art. 15, comma 1, lettera i-decies, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917) della quota della spesa, che rimarrà a carico del beneficiario.
Vengono, infine, destinati alla manutenzione della piattaforma già istituita per l’erogazione del buono 500 mila euro delle risorse del fondo, salvo eventuali economie che potranno essere conseguite.