Con la Circolare n. 9 del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal D.lgs. 13/2024 e modificato dal D.lgs. 81/2025. Il CPB rappresenta un importante strumento di compliance fiscale rivolto ai contribuenti soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), permettendo loro di definire anticipatamente il reddito imponibile e la base IRAP per il biennio 2025–2026.

Finalità del CPB

Il CPB consente ai soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) di definire in anticipo, per un biennio, l’ammontare del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta IRAP. È uno strumento volontario che si inserisce in un più ampio progetto di collaborazione e fiducia tra imprese e Amministrazione finanziaria.

L’obiettivo è garantire certezza fiscale, semplificazione amministrativa e un rapporto collaborativo tra imprese e Fisco. Una volta accettata la proposta, il reddito concordato diviene vincolante per due anni, con esclusione da accertamenti analitici e accesso a benefici premiali.

Adesione: scadenze e modalità

  • Entro il 30 aprile 2025, l’Agenzia fornisce il software “IltuoISA_CPB”.
  • Entro il 30 settembre 2025, il contribuente può accettare formalmente la proposta.
  • È ammessa l’indicazione di eventi straordinari che abbiano inciso sull’attività economica (es. sospensioni superiori a 30 giorni).

Chi può aderire

Per aderire al CPB, il contribuente deve:

  • Essere soggetto ISA;
  • Non avere debiti definitivi per tributi o contributi previdenziali superiori a 5.000 euro al 31 dicembre 2024;
  • Aver presentato regolarmente le dichiarazioni fiscali negli ultimi tre anni;
  • Non aver riportato condanne per reati tributari, societari o patrimoniali rilevanti;
  • Non aver percepito redditi esenti, esclusi o non imponibili in misura superiore al 40% del reddito complessivo d’impresa o professionale nel 2024.

Sono escluse le attività in regime forfettario e quelle soggette a operazioni straordinarie.

Graduazione e sostenibilità della proposta

Per garantire una transizione sostenibile, il reddito concordato per il 2025 non può superare il 50% dell’incremento previsto per il 2026. Inoltre, per i contribuenti con elevato punteggio ISA, la proposta non può superare determinati limiti rispetto al reddito 2024:

  • +10% con punteggio ISA = 10,
  • +15% con punteggio tra 9 e 10,
  • +25% con punteggio tra 8 e 9.

Vantaggi per le imprese

L’adesione comporta numerosi vantaggi:

  • Esclusione dagli accertamenti analitici;
  • Benefici premiali ISA (esonero da visto per compensazioni, esclusione da presunzioni semplici, accesso semplificato a rimborsi IVA);
  • Fissazione certa della base imponibile, a prescindere dal reddito effettivo;
  • Imposta sostitutiva opzionale tra il 10% e il 15% sulla differenza tra reddito concordato e reddito effettivo del 2024.

È prevista una soglia di 2.000 euro come reddito minimo concordabile, da ripartire nei casi di società di persone o imprese familiari.

Cause di decadenza

Il CPB cessa automaticamente o determina decadenza nei seguenti casi:

  • Variazioni superiori al 30% rispetto ai valori concordati;
  • Omesso versamento di imposte o contributi;
  • Errori o omissioni nei dati dichiarati;
  • Passaggio a regimi fiscali incompatibili;
  • Superamento del limite ISA di ricavi (oltre il 50%).

In caso di decadenza, l’efficacia dell’accordo cessa con effetto retroattivo, ma il contribuente non può beneficiare di un vantaggio economico indebito.

Rinnovo e durata

Il CPB ha durata biennale e non si rinnova automaticamente: l’Agenzia elabora una nuova proposta a cui il contribuente può aderire, se ancora in possesso dei requisiti. È possibile, ad esempio, aderire per i bienni 2025–2026 e successivamente per 2027–2028.

Adempimenti dichiarativi

La proposta accettata viene trasmessa contestualmente al modello REDDITI o separatamente. In caso di revoca (entro i termini), è possibile annullare la proposta mediante nuova comunicazione telematica. La revoca oltre i termini non ha effetto.

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