Assegno temporaneo figli minori. Procedura e presentazione domande

Assegno temporaneo figli minori. Procedura e presentazione domande

 L’Inps ha fornito alcune indicazioni in merito all’assegno temporaneo e alla presentazione delle domande d’accesso a tale misura.

Beneficiari

Nuclei familiari, che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (di cui al D.L. n. 69/1988, art. 2), con figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Requisiti

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato secondo la tabella di cui all’art. 2 del D.L. n. 79/2021.

Misura dell’assegno temporaneo

L’importo mensile dell’assegno temporaneo è parametrato in base ai livelli di ISEE e al numero di figli.

Importo mensile assegno temporaneo _ importo massimo e minimo

Livelli di ISEE Importo mensile per ciascun figlio *
Nuclei fino a due figli minori Nuclei con almeno tre figli minori
Fino a € 7.000,00 € 167,50 € 217,80
Da € 39.900,01 a € 50.000,00 € 30,00 € 40,00
Da € 50.000,01 € 0,00 € 0,00
* per ogni figlio disabile, ciascun importo è maggiorato di € 50

Presentazione delle domande

La domanda, da inoltrarsi una sola volta per ciascun figlio, può essere avanzata tramite i seguenti canali:

  • portale web, se si è in possesso di PIN, SPID di livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile);
  • istituti di patronato.

La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile dal prossimo 1° luglio 2021, con termine ultimo di trasmissione delle richieste entro il 31 dicembre 2021.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

In caso di percezione del reddito di cittadinanza, al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo, l’Istituto corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo, fino a concorrenza dell’importo mensile dell’assegno spettante.

Compatibilità dell’assegno temporaneo

L’assegno risulta compatibile con:

  • il reddito di cittadinanza;
  • la fruizione di altre misure in denaro, a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Nelle more dell’attuazione della Legge sull’assegno unico e universale (Legge n. 46/2021), è ammessa la compatibilità con:

  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (di cui all’art. 65 della L. n. 448/1998);
  • l’assegno di natalità (di cui all’art. 1, c. 125, della L. n. 190/2014, all’art. 23-quater, c. 1 e 2, del D.L. n. 119/2018, e all’art. 1, c. 340, della L. n. 160/2019);
  • il premio alla nascita (di cui all’art. 1, c. 353, della L. n. 232/2016);
  • il fondo di sostegno alla natalità (di cui all’art. 1, c. 348 e 349, della L. n. 232/2016);
  • le detrazioni fiscali (di cui all’art. 12, c. 1, lett. c), e 1-bis, del TUIR);
  • gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare, di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Patronato – Tel. 0983859021

Fonte Confcommercio

Enasarco. Pensione Anticipata per le donne dal 2021

Enasarco. Pensione Anticipata per le donne dal 2021

Dal 2021 c’è la possibilità di chiedere la pensione anticipata anche per le agenti donne. Se gli agenti uomini potevano già andare in pensione anticipata dal 1° gennaio 2017, ora questa possibilità è estesa anche alle lavoratrici.

Il regolamento Enasarco, recentemente aggiornato, prevede già da tempo la possibilità di chiedere l’anticipo della pensione di vecchiaia anche per chi non raggiunge la “quota” minima.

Le novità riguardano in particolare le donne, per le quali l’età minima sale 65 anni e la Quota a 91. Da quest’anno, infatti, le donne agenti potranno chiedere la Pensione Anticipata. Per gli uomini, invece, è già possibile dal 2017.

L’aumento di età e l’adeguamento della quota per le donne agenti sono previsti dal regime transitorio, che porterà nel 2024 a equiparare i requisiti pensionistici uomo/donna.

Ricapitolando, per richiedere la Pensione di Vecchiaia e quella Anticipata, sono necessari tre requisiti: l’età, la quota e il minimo contributivo.

Nel 2021 gli agenti uomini possono andare in pensione con Quota 92, età minima 67 (nati nel 1954) e anzianità contributiva minima di 20 anni.

Per le agenti donne invece è richiesta la Quota 91, con età minima 65 (nate nel 1956) e anzianità minima contributiva di 20 anni.

Regole comuni per la pensione anticipata

Per avere accesso a questa agevolazione gli iscritti Enasarco devono avere maturato i seguenti requisiti minimi, validi sia per gli uomini che per le donne:

  • 65 anni di età,
  • 20 anni di anzianità contributiva,
  • quota 90 (data dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva).

Da sottolineare anche che comunque per chi fa questa scelta l’importo della pensione anticipata è ridotto del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto all’età anagrafica necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia (tenuto conto di tutti i requisiti previsti dal Regolamento, compresa la quota 91/92).

Domande e decorrenza dell’anticipo della pensione per agenti uomini/donne

La pensione di vecchiaia anticipata decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, e va presentata a partire dal giorno in cui si maturano i requisiti anagrafici (giorno del compleanno) e contributivi previsti dal Regolamento. A differenza della pensione di vecchiaia ordinaria non è possibile inviare la richiesta in anticipo in quanto verrebbe respinta per carenza del requisito anagrafico.

La richiesta deve essere inviata direttamente online tramite l’area riservata “Enasarco”.

Per maggiori informazioni puoi contattare il nostro Patronato.

Gestione commercianti. Contributi indebitamente versati

Gestione commercianti. Contributi indebitamente versati

Con Circolare n. 75 del 2021, l’Inps ha fornito dei chiarimenti in merito ai contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo alle Gestioni speciali dei commercianti e degli artigiani, ricordando che tali contributi non sono computabili ai fini del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni e che, salvo il caso di dolo, sono restituiti all’assicurato e ai suoi aventi causa (L. n. 613/1966, art. 12).

A tal proposito, l’Inps ha specificato che –­ in caso di versamento di somme che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa, in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle predette Gestioni – si configura l’indebito oggettivo (ai sensi dell’art. 2033 del c.c.), con diritto al rimborso soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale (art 2946 del c.c.).

Conseguentemente, nelle more del rilascio della procedura per la gestione dei rimborsi, e previa domanda di rimborso avanzata dall’interessato, saranno effettuati i rimborsi solo per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti associati.

Qualora, invece, risulti in procedura l’avvenuta produzione di un rimborso in data antecedente alla data di pubblicazione della Circolare n. 75, anche in relazione a somme per cui sia maturata la prescrizione, saranno effettuati i pagamenti solo degli importi per i quali la domanda di rimborso abbia interrotto i termini di prescrizione.

Leggi la circolare INPS n. 75 del 2021.

Per maggiori informazioni puoi contattare il nostro Patronato.

Fonte Confcommercio

Slittano i contributi per artigiani e commercianti

Slittano i contributi per artigiani e commercianti

I lavoratori iscritti alle gestioni autonome speciali Inps degli artigiani e degli esercenti attività commerciali dovranno pagare i contributi previdenziali e assistenziali entro il 20 agosto 2021 e non più entro la scadenza originaria del 17 maggio.

Dopo il nulla osta del Ministero del Lavoro del 12 maggio, che autorizza lo slittamento per attenuare gli effetti negativi del prolungarsi dell’emergenza coronavirus e favorire la ripresa, l’Inps ha infatti comunicato di aver reso operativa la misura in attesa della formalizzazione di criteri e modalità per la concessione dell’esonero, che sarà fatta attraverso la pubblicazione di un decreto interministeriale Mlps-Mef.

Ricordiamo che l’ultima legge di bilancio ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale per lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini Irpef non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli del 2019.

Per saperne di più contatta il nostro Patronato.

Fonte Confcommercio

Slittano i contributi per artigiani e commercianti

Aggiornamento indennità lavoratori turismo, stabilimenti termali e dello spettacolo

In relazione alle indennità disciplinate dal Decreto Sostegni (D.L. n. n. 41/2021, art. 10, c. 2, 3, 5 e 6) – in favore dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, dello spettacolo nonché di talune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 – l’Inps ha fornito le istruzioni amministrative per la fruizione del bonus di ammontare pari a 2.400 euro.

Tali indennità, erogate dall’Inps nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l’anno 2021, non concorrono alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

I lavoratori non già beneficiari delle indennità di cui al Decreto Ristori (artt. 15 e/o 15-bis) sono tenuti a presentare domanda telematica all’Inps entro il 31 maggio 2021 e non come inizialmente fissato entro il 30 aprile 2021.

Per ulteriori elementi di approfondimento visita la nostra AREA RISERVATA o rivolgiti al nostro Patronato.

Indicazioni su congedo 2021 per genitori con figli affetti da Covid-19

Indicazioni su congedo 2021 per genitori con figli affetti da Covid-19

L’Inps con circolare n. 63 del 14 aprile 2021 ha fornito istruzioni sulla fruizione del congedo a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli conviventi (dl 30/2021).

In particolare, ha diffuso le modalità di fruizione del congedo indennizzato per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS Covid19, alla durata della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. 

Tale congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

I requisiti per la fruizione del congedo sono i seguenti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • non può svolgere l’attività lavorativa in modalità agile
  • il figlio per cui fruisce del congedo è minore di 14 anni o disabile grave, e si trova in una delle seguenti condizioni:
  • ha contratto l’infezione da SARS Covid 19;
  • è sottoposto alla misura della quarantena per contatto con soggetti positivi al Coronavirus, disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  • è rimasto a casa per sospensione dell’attività didattica in presenza o chiusura del centro assistenziale diurno;
  • nel nucleo familiare non c’è un altro genitore beneficiario del congedo Covid per sospensione delle attività didattiche o per quarantena scolastica per gli stessi giorni e per lo stesso figlio.

L’istituto ha chiarito inoltre che è possibile fruire del congedo parentale Inps per Covid per gli eventi che ricadono nel periodo compreso tra il 13 marzo e il 30 giugno 2021.

Il congedo prevede, per i periodi di astensione dal lavoro un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Per ulteriori elementi di approfondimento rivolgiti ai nostri ufficio o visita la nostra AREA RISERVATA

Fonte Confcommercio