L’iniziativa verrà sospesa il 30 giugno, cancellata l’operazione prevista per il secondo semestre dell’anno.
Dopo aver “spaccato” la maggioranza (nell’aprile scorso su una mozione presentata da Fratelli d’Italia in Senato che ne chiedeva la sospensione Forza Italia, Lega e Iv si erano astenuti), il cashback (vedi l’approfondimento realizzato da Confcommercio) continua ad agitare le acque del governo Draghi. Nonostante la forte opposizione del M5S, l’operazione sarà infatti sospesa , con il pagamento delle somme accumulate con i pagamenti delle carte di debito e credito e con il ‘superpremio’ da 1.500 euro ai maggiori utilizzatori. Verrà quindi cancellata l’operazione prevista per il secondo semestre dell’anno.
Confcommercio: “occasione per riflettere sulle criticità e per puntare sull’abbattimento di costi e commissioni sugli strumenti di moneta elettronica”
“Adesso occorre che si apra una riflessione approfondita sulle criticità fin qui segnalate, a partire dalle considerazioni della Banca centrale europea sulla necessità di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili fino alle considerazioni circa i possibili effetti sperequativi tra i redditi e l’effettivo impulso ai consumi”. Questo il commento di Confcommercio, che ribadisce che “l’impulso alla diffusione della moneta elettronica andrebbe anzitutto perseguito abbattendo costi e commissioni a carico di consumatori ed esercenti, in particolare per la fascia dei micropagamenti”.
Oggi, 29 giugno, presso la sede di Confcommercio Imprese per l`Italia Provincia di Cosenza e in videoconferenza nel rispetto delle normative anticovid, l`Assemblea Ordinaria dei Soci di Confcommercio Cosenza ha approvato all`unanimità, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale per l`anno 2020.
Dopo la presdentazione dei contenuti del bilancio ad opera della responsabile amministrativa della struttura Silvia Raimondo, ha preso la parola il Direttore di Confcommercio Cosenza, Maria Santagada che ha presentato i contenuti del Bilancio Sociale 2020.
Prosegue il percorso di crescita dell`Associazione, nonostante il difficile periodo trascorso legato alla pandemia, e anche quest’anno sono stati registrati dati positivi per tutti i principali indicatori economici e conferma un’ulteriore crescita della base associativa.
Molto soddisfatto per i risultati conseguiti ancora una volta dalla struttura il Presidente di Confcommercio Cosenza, Klaus Algieri.
È entrato in vigore, il Decreto “Riaperture” che disciplina il sistema delle certificazioni verdi Covid-19 digitali e interoperabili a livello europeo (cd. Digital green certificate – DGC).
I certificati attestano la sussistenza di una delle seguenti condizioni: vaccinazione anti Covid-19, guarigione dalla medesima malattia, effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido, con risultato negativo.
Dal 1 luglio prossimo i certificati saranno validi come Eu digital Covid certificate (cd green pass europeo) e agevoleranno l’esercizio del diritto di circolazione da e per tutti i paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.
Come si ottiene e come funziona
Il green pass si ottiene dopo la vaccinazione, un test negativo o la guarigione da Covid-19. Quando è disponibile, si riceve un messaggio via sms o via email ai contatti comunicati al momento del vaccino, del test o del rilascio del certificato di guarigione, contenente un codice di autenticazione (authcode) e brevi istruzioni.
La certificazione viene emessa automaticamente in formato digitale e stampabile dal sito web dedicato, gestito da Sogei e interconnesso con la piattaforma europea, al quale è possibile accedere tramite identità digitale (Spid/Cie) oppure con la tessera sanitaria (o con il documento di identità se non sei iscritti al Ssn), in combinazione con il codice ricevuto via email o sms. Ma sarà disponibile anche nel Fascicolo sanitario elettronico e tramite l’App “Immuni”.
La certificazione contiene un QR Code con le informazioni essenziali, da mostrare agli operatori autorizzati al controllo si deve mostrare soltanto il QR Code nella versione digitale, direttamente da smartphone o tablet, oppure nella versione cartacea.
Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) e i dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita. Il verificatore può chiedere di mostrare anche un documento di identità in corso di validità.
La verifica dell’autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati, per esempio nei porti e negli aeroporti, esclusivamente tramite l’app VerificaC19, nel rispetto della privacy. In caso non si disponesse di strumenti digitali, si può recuperare il certificato sia in versione digitale sia cartacea con la tessera Sanitaria e con l’aiuto di un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista. Per un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2021, le documentazioni rilasciate da Asl, laboratori, medici e farmacie attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19 – EU digital covid certificate.
La validità del certificato sarà di nove mesi dalla seconda dose della vaccinazione oppure di sei mesi dalla guarigione e 48 ore dal test negativo. Se però nel frattempo ci si ammala, il green pass sarà revocato.
Confcommercio Cosenza e il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria hanno sottoscritto, nello scorso mese di maggio, una convenzione che consentirà l’erogazione della borsa di Studio “Maria Cocciolo” Direttore di Confcommercio Cosenza scompara prematuramente nel 2018.
Scopo dell’accordo è quello di onorare la memoria di Maria Cocciolo attraverso la valorizzare di neolaureati meritevoli e che abbiano conseguito la Laurea Magistrale in Economia Aziendale o in Giurisprudenza presso l’Ateneo calabrese.
La borsa di studio prevede il conferimento di un contratto di collaborazione avente ad oggetto “attività di formazione on the job nel campo dei servizi a sostegno dello sviluppo del Terziario” da svolgere presso la sede di Confcommercio Cosenza.
Il contratto, della durata di 6 mesi, sarà finanziato da Confcommercio Cosenza ed è rivolto a giovani residenti in calabria che hanno conseguito la Laurea Magistrale in Economia Aziendale o in Giurisprudenza presso l’Ateneo calabrese negli ultimi 3 anni e con una votazione non inferiore a 105/110.
“Si tratta di un atto importante – ha dichiarato il Direttore di Confcommercio Cosenza, Maria Santagada – dare l’opportunità ad un giovane neolaureato/a di avere un’esperienza lavorativa presso la nostra Associazione ci è sembrato il modo migliore per ricordare la nostra amata Direttrice. Inoltre, in questi anni abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare, con altre iniziative, diversi giovani laureati che hanno usufruito di un contratto di collaborazione, concretizzatasi poi, per alcuni di loro, in un’assunzione. L’Unical è un vivaio importante da cui le imprese possono e devono attingere per migliorare la loro competitività e la collaborazione con il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche è fondamentale per questo”.
Il programma è pensato per assicurare ai neolaureati quelle conoscenze e quegli strumenti utili per entrare nel mercato del lavoro.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta, e la relativa documentazione, dovranno essere indirizzate a: Confcommercio Cosenza – Ufficio Personale, via Alimena, 14, 87100 Cosenza – Casella Postale 448. Oggetto: Selezione Contratto di Collaborazione Confcommercio – DiScAG.
Il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 13.00 del 30 luglio 2021.
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha diffuso il Rapporto in oggetto n.12/21 che va ad aggiornare il precedente rapporto n. 25 del 20 maggio 2020 fornendo una panoramica relativa all’ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19.
Presenta procedure, sistemi e altre tecnologie utilizzabili per la sanificazione degli ambienti di strutture non sanitarie, compreso il miglioramento della qualità dell’aria. Per i diversi sistemi vengono inoltre descritti gli aspetti tecnico-scientifici, l’ambito normativo e il pertinente uso.
Nelle imprese, negli esercizi commerciali, nei servizi e luoghi aperti al pubblico deve essere assicurata, ove prevista, la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti interni e di altre aree ad essi connessi.
I sistemi descritti nel Rapporto rappresentano solo alcuni tra quelli disponibili e non devono essere intesi come raccomandati.
Inoltre, è stato evidenziato che il rischio di contagio attraverso i droplet (goccioline) o attraverso la via aerea prevale rispetto a quello mediante contatto con le superfici o oggetti contaminati.
Pertanto il Rapporto suggerisce di prestare maggiore attenzione sugli aspetti riguardanti la sanificazione dell’aria e dell’ambiente, in associazione con le misure raccomandate dalle disposizioni vigenti in relazione alla situazione pandemica.
Si riporta, di seguito, una tabella di sintesi:
Superficie
Detergente
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno
Detergente neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1% o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno
Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi
Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0,1%
Tessili (es. cotone, lino)
Lavaggio con acqua calda (90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato
È buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) degli ambienti, operazioni che devono essere più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri oggetti di uso frequente).
Quando l’attività di sanificazione (pulizia e/o disinfezione) è effettuata in proprio (ovvero non usufruendo di una ditta specializzata), il datore di lavoro deve garantire che nell’utilizzo dei prodotti siano rispettati gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008. In particolare, i lavoratori individuati per le attività di pulizia e/o disinfezione devono essere adeguatamente informati e formati in merito ai pericoli dei prodotti da utilizzare e alle corrette procedure per il loro impiego.
Nello specifico, i prodotti da utilizzare per tali attività possono essere:
prodotti a uso non professionale e, in tal caso, il datore di lavoro e il personale incaricato per le attività (di pulizia, disinfezione e sanificazione) devono operare dopo aver letto attentamente le etichette e i fogli illustrativi che accompagnano i prodotti e seguire le indicazioni riportate in etichetta;
prodotti a uso professionale e, in questo caso, la dicitura “Solo per uso professionale” è espressamente indicata in etichetta. Per questi prodotti valgono le stesse disposizioni relative ai prodotti a uso non professionale e quindi occorre leggere attentamente l’etichetta, la scheda tecnica contenente i Dati di Sicurezza(SDS) e devono essere applicate le disposizioni di cui al d. lgs. 81/2008.
Misure per il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione
Dalla recente letteratura scientifica si evince che il numero di contagi all’aperto risulta trascurabile rispetto alla trasmissione negli ambienti chiusi; inoltre, poiché la trasmissione del contagio attraverso superfici presenta una probabilità di accadimento molto bassa, è indispensabile realizzare prioritariamente interventi di mitigazione relativamente alla trasmissione aerea del SARS-CoV-2 negli ambienti chiusi sulla base della valutazione e gestione del rischio.
Gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle operazioni di sanificazione
Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi (ambienti non sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi alla prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19, i rifiuti prodotti, quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine, ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come “rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01)”.
Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono di:
utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica;
evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria;
chiudere adeguatamente i sacchi;
utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi;
lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti.
Gli altri rifiuti prodotti nell’ambito della normale attività dell’azienda, e che sono gestiti come rifiuti speciali o speciali pericolosi, devono essere classificati e gestiti secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
Altri sistemi per la sanificazione/disinfezione
Procedure diverse dall’uso di prodotti/disinfettanti chimici possono essere adottate in funzione del tipo di applicazione ove, ad esempio, non sia possibile utilizzare i prodotti chimici.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al Rapporto ISS disponibile nella nostra Area Riservata.
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