Niente più mascherina in Bar, Negozi e Ristoranti

Niente più mascherina in Bar, Negozi e Ristoranti

Con la fine dello stato di emergenza il 31 marzo scorso sono cambiate le regole della lotta al Covid-19. Ciò non ha significato un addio immediato a tutte le restrizioni perché il governo ha previsto una “road map” con diverse scadenze in vista dell’uscita dalla pandemia, la gran parte delle quali era fissata al 30 aprile scorso. In particolare, tranne in casi limitati, è cessato l’obbligo di presentazione del “green pass“, al contrario delle mascherine il cui utilizzo è stato mantenuto in maniera più estesa. Ma vediamo in dettaglio com’è la situazione dal primo maggio.

– MUSEI E MOSTRE. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso, mentre nei siti culturali all’aperto non sarà necessario.

– IN ALBERGO. Niente green pass né obbligo di mascherina negli hotel o in generale nelle strutture ricettive. Lo stesso vale per ristoranti, palestre, piscine e centri benessere degli alberghi nonché per feste e cerimonie.

– MEZZI PUBBLICI. Fino al 15 giugno mascherina obbligatoria nei mezzi a breve e a lunga percorrenza, quindi bus, tram, metropolitane, treni, navi, traghetti e aerei. Non è invece più obbligatorio il green pass. Niente mascherina, invece, per le funivie.

– A SCUOLA. Nessuna novità: prorogato l’obbligo di mascherine, chirurgiche o di maggiore efficacia protettiva, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022.

– OSPEDALI E RSA. Qui “sopravvive” il green pass, che fino al 31 dicembre andrà mostrato (nella versione “super”, ossia dopo il vaccino o la guarigione) per visitare parenti e amici ricoverati. Rimane anche l’obbligo di mascherina per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.

– IN VIAGGIO. Le regole cambiano a seconda dei Paesi di destinazione ma il green pass nella sua forma “base” continuerà a essere necessario per l’ingresso nei Paesi dell’Ue. Lo stesso per chi arriva (o rientra) in Italia: servirà ancora il green pass base, ossia anche solo con tampone. Un’ordinanza del ministro Speranzaha invece fatto cadere l’obbligo di compilare il modulo Plf (Passenger locator form)

– AL LAVORO. Il green pass non dovrà più essere mostrato: chiunque, vaccinato o no, potrà entrare. Non sono più obbligatorie nemmeno le mascherine, che rimangono “fortemente raccomandate”. I datori di lavoro possono comunque decidere di lasciare l’obbligatorietà dei dispositivi di protezione per i propri dipendenti. Non ci sono differenze tra pubblico e privato, ma il ministro della Pa, Renato Brunetta, ha inviato una circolare con alcune raccomandazioni.

– AL RISTORANTE. Niente green pass e nemmeno più obbligo di mascherina, sia all’aperto che al chiuso. Non è previsto l’obbligo nemmeno per i dipendenti: anche in questo caso può comunque reintrodurlo il datore di lavoro.

– NEGOZI E SUPERMERCATI. Anche qui niente green pass e niente mascherine. Lo stesso vale per i bar, dove cade ogni distinzione tra consumazione al tavolo e seduti. Per quanto riguarda titolari e addetti bisognerà aspettare l’esito di un nuovo incontro, dopo quello già avvenuto il 6 aprile scorso, in programma il 4 maggio prossimo sui protocolli Covid tra le parti sociali e il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

– CINEMA, TEATRO E SPORT. Niente green pass. Quanto alle mascherine, l’ordinanza pone un principio di prudenza: fino al 15 giugno si dovranno indossare negli “spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso”. Gli stessi eventi, ma all’aperto (arene estive ad esempio, o gare sportive) possono essere fruiti senza mascherina.

Pubblicate le linee guida del Ministero della Salute

Sempre dal primo aprile sono entrate in vigore le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali“, valide fino al 31 dicembre prossimo. Oltre a ribadire la necessità del rispetto di alcune regole di carattere generale (green pass, mascherine, igiene delle mani, eccetera), il provvedimento introduce misure specifiche che i singoli settori sono tenuti ad osservare. 

Sono interessati:

  • Ristorazione e cerimonie
  • Attività turistiche e ricettive
  • Cinema e spettacoli dal vivo
  • Piscine termali e centri benessere
  • Servizi alla persona
  • Commercio
  • Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
  • Parchi tematici e di divertimento
  • Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
  • Convegni, congressi e grandi eventi fieristici
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Sagre e fiere locali
  • Corsi di formazione
  • Sale da ballo e discoteche.

Consulta l’ordinanza del Ministero della Salute del primo aprile pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Emergenza COVID-19 – Linee guida ripresa delle attività economiche e sociali

Emergenza COVID-19 – Linee guida ripresa delle attività economiche e sociali

Pubblicata l’ordinanza del Ministero della Salute con le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, che si applicheranno dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

L’ordinanza precisa che le attività economiche e sociali devono esercitarsi nel rispetto delle Linee guida allegate all’ordinanza che hanno ridotto e semplificato le misure di prevenzione.

Principi di carattere generale

Le linee guida contengono, anzitutto, i seguenti principi di carattere generale che devono essere applicati, adattandoli al contesto, a tutte le specifiche attività economiche e sociali:

  • Informazione: predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
  • Certificazione verde COVID-19: obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
  • Protezione delle vie respiratorie: uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
  • Igiene delle mani: messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
  • Igiene delle superfici: frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
  • Aerazione: rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.

Per quanto riguarda le modifiche alle singole schede, fermo restando il costante richiamo, in ognuna di esse, alle misure di carattere generale sopra riportate, si evidenzia in particolare quanto segue:

RISTORAZIONE E CERIMONIE

La sezione è stata riorganizzata con l’eliminazione di molti paragrafi e della scheda che in precedenza era prevista per le “Cerimonie”.

  • Non è più richiesto l’obbligo di mantenere, per un periodo di quattordici giorni, l’elenco dei soggetti che hanno prenotato;
  • Non vi è più il riferimento alla consultazione on line del menu, agli esercizi che non dispongono di posti a sedere, alla consumazione al banco né alla postazione dedicata alla cassa.

Viene confermata l’applicazione delle misure di prevenzione ad ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, nonché per l’attività di catering e per i banchetti, nell’ambito di cerimonie.

Inoltre, viene confermato che:

  • gli esercizi che somministrano pasti privilegino l’accesso tramite prenotazione, restando comunque consentito l’accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
  • tutti gli esercizi dispongano i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);
  • tutti gli esercizi privilegino l’utilizzo degli spazi esterni nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
  • si possono organizzare buffet, anche self service, con modalità organizzative che evitino assembramenti;
  • i clienti devono indossare la mascherina, ove previsto dalla normativa vigente, in ogni occasione in cui non siedono al tavolo. Al contrario, per i lavoratori, non è più indicato tale obbligo;
  • devono essere favorite modalità di pagamento elettroniche;
  • devono essere mantenute porte, finestre e vetrate aperte a meno che le condizioni meteo o altre situazioni di necessità non lo consentano (confermate anche le indicazioni per gli impianti di condizionamento);
  • sono consentite le attività ludiche alle medesime condizioni precedenti (uso della mascherina, ove previsto dalla normativa vigente, igienizzazione delle mani e delle superfici di gioco, distanza di sicurezza tra i giocatori ed i tavoli).

ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE

SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI

  • Non è più richiesto l’obbligo di mantenere, per un periodo di quattordici giorni, l’elenco dei soggetti che hanno prenotato;
  • Non vi è più il riferimento alla postazione dedicata alla cassa, all’obbligo di mantenere almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, né di assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni di almeno 10 mq  per ogni ombrellone e tra le attrezzature di almeno 1 mt;
  • Non sono più previste limitazioni alle attività ludico-sportive ed agli sport, sia individuali che di squadra, che si svolgono in spiaggia.

La scheda conferma che le indicazioni ivi riportate vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l’attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti.

Viene confermato, altresì, che:

  • sia privilegiato l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione;
  • siano favorite modalità di pagamento elettroniche;
  • vengano riorganizzati gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone;
  • siano predisposti, se possibile, percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
  • si proceda, se possibile, all’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde;
  • vi sia una regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, nonché delle attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni.

ATTIVITÀ RICETTIVE

Così come stabilito nelle precedenti Linee Guida, le disposizioni in esame si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (ivi compresi gli alloggi in agriturismo, le locazioni brevi, le strutture turistico-ricettive all’aria aperta, i rifugi alpini ed escursionistici e gli ostelli della gioventù).

Indicazioni di carattere generale:

  • Non è più indicato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e della differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture;
  • Non vi è più il riferimento alla postazione dedicata alla reception ed alla cassa;
  • Non è più richiesto l’obbligo di mantenere, per un periodo di quattordici giorni, l’elenco dei soggetti che hanno alloggiato.

La scheda conferma che:

  • tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere.

Viene, inoltre, confermato che: 

  • il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi;
  • occorre favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online;
  • l’utilizzo degli ascensori deve consentire il rispetto della distanza interpersonale;
  • occorre frequentemente igienizzare tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni.

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA:

  • Vengono eliminate, in particolare, la disposizione inerente l’obbligo di posizionare i mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte , camper ) all’interno di piazzole delimitate, garantendo il distanziamento tra i vari equipaggi di i) almeno 3 metri tra i due ingressi delle unità abitative, qualora frontali e ii) almeno 1,5 metri nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).
  • Viene confermata la disposizione relativa ai servizi igienici ad uso comune per i quali sono introdotti interventi di igienizzazione da effettuare almeno 2 volte al giorno. Inoltre, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la igienizzazione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.

RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI E OSTELLI DELLA GIOVENTÙ:

La sezione è stata riorganizzata con l’eliminazione della maggior parte dei paragrafi delle precedenti Linee Guida e l’unione dei due tipi di attività ricettiva presi in considerazione.

Vengono, invece, confermate, oltre ai principi generali valevoli per ogni altra attività, le disposizioni relative alle:

  • strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli) che, ove presenti, devono essere gestite per rendere possibile l’utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti;
  • camere con posti letto destinati ad uso promiscuo ove si devono adottare specifiche misure tra cui quella di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di almeno 1 metro. Si segnala che nella presente documento la distanza tra i letti è diminuita (nella precedente versione era, infatti, di 2 metri).

IMPIANTI DI RISALITA

La scheda è stata riorganizzata con l’eliminazione della maggior parte delle disposizioni precedenti e delle sotto-schede relative alla Vendita titoli di viaggio ed al Trasporto.

In particolare, si segnala il venir meno del riferimento alle diverse zone territoriali suddivise per colore, alle portate massime dei diversi tipi di impianto di risalita ed al divieto di consumare alimenti, bevande e di fumare.

Indicazioni di carattere generale:

Nella scheda in esame viene confermato che:

  • le indicazioni ivi presenti, valide per tutte le stagioni, si applicano all’interno di stazioni, aree e comprensori montani, , compresa quella sciistica;
  • in considerazione dello scenario epidemiologico, possa essere limitato il numero massimo di presenze giornaliere tramite l’introduzione di un tetto massimo ai titoli di viaggio vendibili (preferibilmente on-line, tramite altre soluzioni digitali o collaborazioni con le strutture ricettive locali);
  • deve essere riorganizzato l’accesso al fine di evitare code e assembramenti;
  •  gli utenti devono indossare la mascherina sia al chiuso che all’aperto, ove previsto dalla normativa vigente;
  • i veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere aerati;
  • negli ambienti al chiuso (e nella fase di imbarco, anche all’aperto) è fortemente raccomandato di non consumare alimenti, bevande e fumare;
  • nella fase di discesa a valle, in caso di necessità o emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni di monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l’utilizzo dei veicoli a pieno carico, con uso obbligatorio di mascherina.

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

La sezione elimina molte delle disposizioni stabilite nella precedente versione delle Linee Guida ed elimina, altresì, totalmente le sotto-sezioni “Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali” e “Produzioni teatrali e di danza”.

Non vi sono più riferimenti dispositivi per quanto concerne:

  • la capienza ed il distanziamento dei posti a sedere, in base alle diverse zone territoriali suddivise per colore (bianca, gialla, arancione, rossa);
  • l’elenco dei soggetti utilizzatori dei biglietti;
  • la dotazione di barriere fisiche nelle postazioni reception e cassa;
  • la partecipazione agli spettatori privi di posti a sedere numerati;
  • l’obbligo per gli spettatori di rimanere al proprio posto per tutta la durata dell’evento;
  • il distanziamento tra artisti e pubblico;
  • il divieto di consumare alimenti e bevande.

Nella presente versione aggiornata si prevede il divieto di consumo di alimenti e bevande negli ambienti al chiuso laddove vige l’obbligo dell’uso della mascherina.

Vengono, inoltre, confermate le seguenti misure:

  • definire il numero massimo di presenze contemporanee di spettatori, in base alle disposizioni nazionali vigenti.
  • riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti e, se possibile, organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
  • privilegiare l’acquisto on line dei biglietti, il pagamento elettronico e, se possibile, l’accesso tramite prenotazione con assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere ai singoli spettatori;
  • se possibile, garantire il massimo distanziamento tra le persone;
  • per l’utilizzo della mascherina si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti;
  • igienizzare frequentemente tutti gli ambienti;
  • nello svolgimento delle attività didattiche svolte all’interno di cinema, teatri e luoghi affini (teatro ragazzi, matinée scolastiche, etc.) in orario curriculare, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche, in particolare per quanto riguarda il tema della certificazione verde COVID-19.

PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE

La sezione elimina molte delle disposizioni stabilite nella precedente versione delle Linee Guida ed elimina, altresì, totalmente la suddivisione in sotto-sezioni “Piscine termali” e “Centri benessere” prevendo che le indicazioni si applicano alle piscine termali ad uso collettivo, ai centri benessere e alle diverse attività praticabili in tali strutture.

Indicazioni di carattere generale:

Non vi sono più riferimenti dispositivi per quanto concerne:

  • l’elenco delle presenze;
  • la dotazione di barriere fisiche nelle postazioni reception e cassa;
  • il distanziamento tra gli ombrelloni;
  • il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere.

Nella presente versione aggiornata si prescrive che venga evitato l’uso promiscuo di oggetti e biancheria.

Vengono, inoltre, confermate le seguenti misure:

  • privilegiare l’accesso tramite prenotazione;
  • pianificare l’attività per evitare code e assembramenti e, se possibile, organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
  • favorire il pagamento elettronico;
  • organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro;
  • igienizzare le aree comuni, i servizi igienici, gli spogliatoi; cabine, docce, ecc.

Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco):

Vengono confermate pressoché tutte le misure previste nelle precedenti Linee Guida.

Tuttavia, viene ridotta ad 1 metro la distanza interpersonale, se non è indossata la mascherina, nelle stanze/ambienti ad uso collettivo.

Inoltre, non è più previsto il divieto di accesso ad ambienti caldo-umidi (es. bagno turco).

Nelle Linee Guida aggiornate, infatti, è stabilito che per l’utilizzo di ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco, stufe, grotte), dovrà essere previsto un accesso con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sia gli ambienti caldo-umidi, sia gli ambienti con caldo a secco (es. sauna) devono, inoltre, essere sottoposti a ricambio d’aria naturale e igienizzazione prima di ogni turno.

SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)

Nel documento aggiornato vengono eliminate le indicazioni relative a:

  • l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione;
  • l’elenco delle presenze per un periodo di quattordici giorni;
  • limitazioni alla permanenza dei clienti in ordine al tempo ed alla capienza;
  • possibilità di delimitare con barriere fisiche l’area di lavoro;
  • per i centri massaggi e centri abbronzatura, l’obbligo di organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare almeno 1 metro di distanza;
  • l’obbligo di lavare la biancheria con acqua calda o con candeggina.

Le disposizioni confermate, invece, riguardano:

  • il distanziamento di almeno 1 metro, sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti, tramite la riorganizzazione degli spazi, laddove possibile;
  • la possibilità per l’utenza,  previa igienizzazione delle mani, di consultare riviste, quotidiani e materiale informativo;
  • l’obbligo, sia per l’operatore che per il cliente, durante il tempo necessario all’espletamento della prestazione, se distanti meno di 1 metro, indossare la mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  • un’adeguata igienizzazione delle superfici di lavoro prima di un nuovo cliente e un’adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori;
  •  favorire le modalità di pagamento elettroniche;
  • la possibilità di praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi;
  • un’adeguata aerazione della doccia abbronzante, nonché la pulizia e la disinfezione della tastiera di comando, tra un cliente e l’altro;
  • evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, che devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e l’altro.

COMMERCIO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Nella presente scheda non viene confermata la disposizione relativa alla possibile dotazione di barriere fisiche nelle postazioni dedicate alla cassa.

Sono invece confermate le seguenti misure:

  • regolare l’accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il distanziamento di almeno 1 metro;
  • obbligo di disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
  • favorire modalità di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)

Nella presente scheda non risultano eliminate particolari misure di prevenzione, stante la vigenza dei principi generali esposti in Premessa.

Tra le misure confermate, inoltre, si segnalano le seguenti:

  • riorganizzare gli spazi per consentire l’accesso in modo ordinato, eventualmente contingentando gli ingressi, al fine di evitare code e assembramenti;
  • garantire maggior distanziamento dei posteggi ampliando, laddove possibile, l’area mercatale
  • per ogni posteggio garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

Inoltre, viene ribadito che, qualora non ci siano ulteriori spazi da destinare all’area mercatale e non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa.

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Nella presente sezione, non vi sono più riferimenti dispositivi per quanto concerne:

  • la definizione di un piano di accesso per i visitatori, ed il relativo obbligo di esposizione e comunicazione diffusa;
  • la dotazione di barriere fisiche nelle postazioni reception e cassa;
  • possibilità di delimitare, con barriere fisiche, l’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso.

Vengono confermate le misure inerenti a:

  • regolamentazione gli accessi in modo da evitare code e assembramento di persone;
  • adeguata igienizzazione delle superfici e degli ambienti;
  • uso di audioguide o supporti informativi solo se disinfettati al termine di ogni utilizzo.

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Nella presente sezione viene eliminata la sotto-sezione “Giostrine e aree per bambini” e vengono eliminate, altresì, molte delle disposizioni previgenti. In particolare, vengono meno i seguenti riferimenti:

  • conservare l’elenco delle presenze per un periodo di quattordici giorni;
  • la dotazione di barriere fisiche nella postazioni dedicata alla cassa;
  • distanziamento di almeno un metro tra i posti a sedere.

Vengono confermate, invece, le seguenti disposizioni:

  • garantire un sistema di prenotazione, di pagamento e di compilazione della modulistica preferibilmente on line, al fine di evitare prevedibili assembramenti;
  • prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni;
  • riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti e, in caso di attività fisica, mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri;
  • garantire la regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, dei servizi igienici e delle attrazioni.

CIRCOLI CULTURALI, CENTRI CULTURALI E RICREATIVI

Il documento aggiornato non prevede più le seguenti misure:

  • garantire il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico;
  • conservare l’elenco delle presenze giornaliere per un periodo di quattordici giorni;
  • la possibilità di dotare di barriere fisiche le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti.

Mentre, non sono state oggetto di modifiche e, quindi, vengono confermate, le seguenti misure:

  • riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da evitare assembramenti e da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 2 metri in caso di attività fisica;
  • privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
  • privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, adottando modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, utilizzare, se previsto dalla normativa vigente, la mascherina e procedere alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco;
  • disinfettare i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto in uso agli utenti, prima e dopo ciascun utilizzo;
  •  rimangono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché venga indossata la mascherina, vengano igienizzate le mani e le superfici di gioco, venga rispettato il distanziamento di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti;
  • rimane, altresì, consentita per l’utenza la possibilità di consultare riviste, quotidiani e materiale informativo, previa igienizzazione delle mani;
  • garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti ed in particolare delle superfici toccate con maggiore frequenza.

CONVEGNI, CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

Vengono eliminate le misure inerenti a:

  • confronto con le ASL per valutare il numero massimo dei partecipanti;
  • mantenere un registro delle presenze per un periodo di quattordici giorni;
  • l’obbligo di dotare di barriere fisiche le postazioni dedicate alla segreteria e all’accoglienza;
  • consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati;
  • proteggere dispositivi ed attrezzature (es. microfoni, tastiere, mouse , puntatori laser) con una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.

Vengo, invece, confermate le seguenti disposizioni:

  • valutare il numero massimo dei partecipanti all’evento in base alla capienza degli spazi individuati, utilizzare sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell’orario di ingresso, per poter ridurre assembramenti di persone;
  • riorganizzare gli spazi, organizzando, possibilmente, percorsi separati per l’entrata e per l’uscita al fine di garantire l’accesso in modo ordinato e di evitare code e assembramenti di persone;
  • promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi;
  • i dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori devono essere disinfettati prima dell’utilizzo iniziale;
  • nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi;
  • garantire la regolare igienizzazione degli ambienti.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ

Nella presente scheda risultano eliminate le seguenti indicazioni:

  • consentire l’accesso a un solo accompagnatore per bambino;
  • calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree, per evitare assembramenti;
  • la dotazione di barriere fisiche nella postazioni dedicata alla cassa.

Permangono, invece, le seguenti indicazioni:

  • riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, al fine di evitare code e assembramenti di persone, se possibile, organizzando percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
  • privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni;
  • favorire modalità di pagamento elettroniche;
  • garantire la regolare igienizzazione degli ambienti;
  • adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce) e utilizzare, ove previsto dalla normativa vigente, l’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani;
  • rimangono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché venga indossata la mascherina, se previsto dalla normativa vigente; vengano igienizzate le mani e le superfici di gioco, venga rispettato il distanziamento di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti;
  • il divieto di utilizzo delle apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate.

SAGRE E FIERE LOCALI

Non è più previsto il riferimento alla possibilità di dotare di barriere fisiche le postazioni dedicate alla cassa.

Risultano, invece, essere confermate le disposizioni che seguono:

  • riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, possibilmente organizzando percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
  • favorire modalità di pagamento elettroniche;
  • rendere obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
  • garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali.

CORSI DI FORMAZIONE

Non si rinviene, nel documento aggiornato, l’obbligo di mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività, per un periodo di quattordici giorni.

Di contro, vengono confermate le disposizione inerenti a:

  • privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei;
  • privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni, laddove possibile;
  • organizzare gli spazi destinati all’attività in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), anche in relazione alle specificità del corso;
  • nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività;
  • la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila;
  • garantire la regolare igienizzazione degli ambienti, degli strumenti e delle attrezzature ad ogni cambio di utente e comunque a fine giornata;
  • in presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda, potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

SALE DA BALLO E DISCOTECHE

Nella presente sezione (che chiude l’aggiornamento delle Linee Guida), non vi sono più riferimenti dispositivi per quanto concerne:

  • il limite del 75% della capienza massima autorizzata all’aperto e del 50% per cento di quella autorizzata al chiuso;
  • mantenere l’elenco delle persone presenti, per un periodo di quattordici giorni;
  • la dotazione di barriere fisiche nella postazioni dedicata alla reception;
  • il divieto di consumazione di bevande al banco.

Per quanto riguarda, infine, le misure confermate, si segnalano le seguenti:

  • definire il numero massimo di presenze contemporanee di persone, in base alle disposizioni nazionali vigenti;
  • organizzare gli spazi al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita ed in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro tra gli utenti;
  • privilegiare, se possibile, sistemi di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica on-line;
  • rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in più punti, prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti in particolare prima dell’accesso e all’uscita di ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione e ai servizi igienici.
  • con riferimento all’attività del ballo la distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri;
  • per l’utilizzo della mascherina si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti e, in ogni caso, va mantenuta, se previsto dalla normativa vigente, negli ambienti chiusi (ad eccezione del momento del ballo) oltre che in tutte le situazioni di possibile assembramento, anche all’aperto;
  • garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza e ai servizi igienici, a fine giornata;
  • consentire la distribuzione delle bevande esclusivamente qualora sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata; è comunque raccomandata la consumazione al tavolo;
  • i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro di tra i clienti di tavoli diversi;
  • ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere disinfettato prima della consegna.

Resta inteso che gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di prevenzione più restrittive, da adottare in considerazione di specifici eventi, nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate.

Talent Day Fipe – Costruisci il tuo futuro

Talent Day Fipe – Costruisci il tuo futuro

Il mondo del lavoro ti sta aspettando!

Se vuoi diventare collaboratore di un bar, ristorante, pizzeria, pub, gelateria del nostro territorio non mancare al Talent Day Fipe in programma il prossimo 28 aprile a partire dalle 10:00 presso il Castello Svevo di Cosenza.

Avrai l’opportunità di presentarti a tante imprese e chi lo sa magari trovare l’impiego che stavi cercando.

Candidati subito compilando il form https://forms.gle/DsFV5zc7ux13oWZw5

Lascia i tuoi contatti, seleziona le aziende con cui vuoi sostenere il colloquio e carica il tuo curriculum (se ne sei in possesso). Fatto questo non devi far altro che presentarti nel giorno e nel luogo indicato.

Non perdere questa occasione.

I nostri uffici sono a completa disposizione per ogni chiarimento:

rif. Dott. Domenico Lo Duca

Tel. 0984/77181 email d.loduca@confcommercio.cs.it

Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) 2022

Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) 2022

Sul Supplemento Ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio u.s., è stato pubblicato il D.P.C.M. del 17 dicembre 2021, con cui è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale da presentare nel 2022 con riferimento all’anno precedente (2021).

Il termine per la sua presentazione è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e dunque slitta al 21 maggio 2022, come previsto dall’art. 6 c. 2-bis della Legge di riferimento (L.70/04) in cui si stabilisce che, qualora si renda necessario apportare nell’anno successivo a quello di riferimento modifiche ed integrazioni al MUD, le stesse sono disposte con D.P.C.M. da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

Nel nuovo modello rimane confermata la struttura e l’articolazione nelle consuete sei Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  1. Comunicazione Rifiuti
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  4. Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani raccolti in convenzione
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Dovrà essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata dalle norme vigenti alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

Si ricorda che restano esonerati dall’obbligo di presentazione:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
  • i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.

Per gli approfondimenti di dettaglio si rimanda al sito ufficiale predisposto da Ecocerved e Unioncamere: https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud.

Per presentare il modello o avere maggiori informazioni contatta i nostri uffici.

Esenzione green pass nei servizi e attività commerciali

Esenzione green pass nei servizi e attività commerciali

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 21 gennaio 2022 che individua le attività commerciali e i servizi ai quali è possibile accedere senza obbligo di green pass.

Modificando l’articolo 9-bis del D.L. 52/2021 (“Riaperture”), il D.L. 1/2022 ha infatti previsto che, dal 1 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, sia necessario il green pass “base” per accedere – oltre che ai servizi alla persona – anche a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari nonché attività commerciali, “fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”, da individuarsi con apposito DPCM (comma 1-bis, lett. b).

In attuazione di tale disposizione, il DPCM stabilisce quindi che – fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge che non vengono derogate – le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non è richiesto il possesso del green pass, sono le seguenti (art. 1, comma 1):

  1. esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del decreto;
  2. esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
  3. esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
  4. esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Nelle premesse al DPCM viene ulteriormente precisato che la necessità di individuare attività e servizi esclusi dall’obbligo sussiste solo per quelli che non si svolgono all’aperto, poiché non è richiesto il possesso del green pass per le attività all’aperto a eccezione dei casi previsti dall’articolo 8 del D.L. 221/2021 e dall’articolo 1 del D.L. 229/2021, relativi ai servizi e alle attività per i quali è richiesto il green pass “rafforzato”.

Nell’allegato al DPCM sono riportate le seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali, dunque, non è richiesto il green pass:

  1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
  2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi; specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
  9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Il DPCM specifica, inoltre, che il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi sopra citati, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

Il DPCM acquista efficacia dal 1 febbraio 2022, così confermando la data di entrata in vigore dell’obbligo già prevista dal D.L. 1/2022.

Per imprese terziario aumenti bollette insostenibili. Bisogna intervenire

Per imprese terziario aumenti bollette insostenibili. Bisogna intervenire

Algieri, Confcommercio: La situazione sta diventando insostenibile per le nostre imprese. Sono necessari interventi mirati per impedire ulteriori rincari. Le imprese sono già piagate dall’emergenza covid. Devono essere aiutate.

Il caro energia sta colpendo pesantemente le imprese del commercio, della ricettività e della ristorazione che nel 2022, nonostante le misure di contenimento già adottate dal Governo, dovranno sostenere un aumento della bolletta energetica con una spesa complessiva per gas ed elettricità che passerà da 11,3 miliardi di euro del 2021 a 19,9 miliardi (+76%) Un conto salatissimo per 1 milione di imprese: le più colpite dalla pandemia e che ora rischiano in tantissime la chiusura anche a causa dei rincari energetici. E’ quanto emerge da uno studio di Confcommercio, svolto in collaborazione con Nomisma Energia, sugli effetti del caro-energia sulle imprese del terziario.

In particolare per l’elettricità, le imprese di questi settori, con un consumo complessivo di 22 miliardi di chilowattora, con le nuove tariffe in vigore dal 1° gennaio, vedranno aumentare la bolletta da 7,4 miliardi di € nel 2021 a 13,9 nel 2022. A questa spesa si deve poi aggiungere quella, altrettanto pesante, per il gas che, con un consumo complessivo di 5 miliardi di metri cubi, vedrà la bolletta aumentare da 3,9 miliardi € nel 2021 a 6 miliardi nel 2022.

Tab. 1 – Spesa energia settore commercio, alloggi, ristorazione (Mld €)

 

 

2019

2020

2021

2022

Elettricità

 

6,3

6,0

7,4

13,9

Gas

 

4,2

2,9

3,9

6,0

Totale

 

10,5

8,9

11,3

19,9

Fonte: Confcommercio-Nomisma Energia

Nel dettaglio dei singoli settori, gli aumenti medi, su base annua, sono i seguenti: per gli oltre 30 mila alberghi italiani la spesa per la bolletta elettrica passerà da 49 mila € a 79 mila €, un aumento del 61% solo in parte mitigato dalle offerte a prezzo fisso che qualcuno è riuscito ad ottenere sul mercato libero.

A questo poi si aggiunge la bolletta del gas che passa da 10 mila a quasi 20 mila €. Per un albergo tipo (con consumi di 260 mila chilowattora/anno di elettricità e 18 mila metri cubi di gas), la spesa annua passa da 59 mila € a 98 mila €.

Pesanti aumenti si registrano anche per i 140 mila bar d’Italia, la cui bolletta elettrica passerà in media da 4 mila a 7 mila € per salire, con il costo del gas, da 5 mila a 10 mila € in totale. Anche i quasi 200 mila ristoranti registreranno una maggiore spesa elettrica che passerà da 7 mila a 12 mila € che, con il gas, farà segnare un maggiore costo totale che da 11 mila € salirà fino a 19 mila €.

Per gli oltre 200 mila negozi alimentari, che usano molto l’elettricità per la refrigerazione degli alimenti, la bolletta elettrica passerà da 15 mila a 24 mila €, mentre i costi del gas, usato per lo più per il riscaldamento dei locali, passeranno da 1.300 a 2.300 €, con il totale che salterà così da 16 mila a 26 mila €.

I circa 440 mila negozi non alimentari, la categoria più numerosa, avranno una bolletta energetica, fra gas ed elettricità, che passerà da 5 mila a 7 mila €, con l’incremento maggiore dovuto all’elettricità.

Se non bastasse, negli ultimi giorni si è “risvegliato” anche il petrolio la cui quotazione, dopo mesi di sostanziale stabilità, è arrivata a 87 dollari per barile, massimo da oltre 7 anni e circa il 60% in più rispetto ad un anno fa. Aumento che ha trascinato al rialzo anche il prezzo del gasolio diesel, impiegato dall’autotrasporto per la logistica di tutti i beni che arrivano ai consumatori finali, che tocca oggi nuovi picchi a 1,65 € per litro, massimo anche questo da metà 2014, superiore di 35 centesimi rispetto ad un anno fa. Per il settore dell’ autotrasporto, che consuma circa 20 miliardi di litri di gasolio all’anno, questi aumenti significano un maggior costo su base annuale pari a 7 miliardi di €. D’altra parte, sul fronte dei carburanti alternativi, la crescita vertiginosa dei prezzi del Gas Naturale Liquefatto (GNL), che in un anno sono più che raddoppiati, rende, di fatto, economicamente inutilizzabile tale soluzione, con tanti veicoli con tale alimentazione, sostenibili e di recente acquisto, costretti paradossalmente a rimanere fermi nei piazzali delle imprese.

Si tratta di aumenti insostenibili destinati ad incidere sull’inflazione e ad indebolire la dinamica dei consumi. Per contrastare il “caro bollette”, servono misure strutturali. In particolare, occorre affrontare il tema della riduzione della dipendenza dalle forniture estere. Inoltre, va avviata la riforma della struttura della bolletta elettrica, anche affrontando il nodo degli oneri generali di sistema. E vanno messe in campo misure per compensare gli impatti negativi dell’aumento dei prezzi dei carburanti su tutta la filiera del trasporto e della logistica. E’ necessario un percorso di transizione energetica che consenta di tenere insieme innovazione tecnologica, rispetto dell’ambiente, benefici occupazionali ed economici per cittadini e imprese. E va attentamente valutato l’impatto del pacchetto europeo “Fit for 55”: vi è il rischio che, in assenza di correttivi, i costi della transizione risultino insostenibili per le imprese.