Obbligo comunicazione PEC per gli amministratori di società: cosa cambia dal 2025

Obbligo comunicazione PEC per gli amministratori di società: cosa cambia dal 2025

Dal 2025 entra in vigore un nuovo obbligo per gli amministratori di società: la comunicazione del proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) al Registro delle Imprese. Questo adempimento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 860 della Legge n. 207/2024), ha lo scopo di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità nelle comunicazioni ufficiali. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha chiarito che la PEC dell’amministratore deve essere distinta da quella della società e che tale obbligo si applica a tutte le società di persone e di capitali, incluse le reti di impresa con soggettività giuridica. Sono invece escluse dall’obbligo le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili.

Chi è soggetto all’obbligo?

L’obbligo di comunicare la PEC riguarda:

  • Gli amministratori di tutte le società di persone e di capitali.

  • Gli amministratori di reti di imprese con soggettività giuridica.

  • I liquidatori delle società, indipendentemente dalla modalità di nomina.

  • Gli amministratori che gestiscono più società, i quali possono utilizzare lo stesso indirizzo PEC per ogni impresa.

Scadenze e finestre per l’adempimento

La comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori deve avvenire:

  • Per le nuove società: contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese.

  • Per le nomine o i rinnovi degli amministratori e dei liquidatori: in occasione del deposito della relativa pratica presso la Camera di Commercio.

  • Per le società già esistenti al 1° gennaio 2025: la comunicazione della PEC deve essere effettuata entro il 30 giugno 2025.

  • Per le imprese che hanno già registrato la stessa PEC per sé e per i propri amministratori: devono adeguarsi entro il 30 giugno 2025.

Cosa succede se non si rispetta l’obbligo?

Il mancato rispetto dell’obbligo comporta:

  • La sospensione dell’iter per l’iscrizione o per la nomina dell’amministratore. La Camera di Commercio assegnerà un termine massimo di 30 giorni per regolarizzare la situazione.

  • Sanzioni amministrative da 103 a 1.032 euro (con riduzione di un terzo se la comunicazione viene fatta nei 30 giorni successivi alla scadenza).

Costi e modalità di comunicazione

La comunicazione e le eventuali variazioni della PEC degli amministratori sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Tuttavia, se l’adempimento avviene contestualmente alla registrazione di un atto (es. nomina o rinnovo di un amministratore), restano in vigore i normali diritti di segreteria previsti per il deposito delle pratiche.

Confcommercio Cosenza invita tutte le imprese a verificare la propria situazione e ad adeguarsi per tempo, evitando così ritardi o sanzioni. Per maggiori informazioni e assistenza, è possibile rivolgersi ai nostri uffici.

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Decreto “Salva Casa” – Cosa cambia per le Imprese

Decreto “Salva Casa” – Cosa cambia per le Imprese

La Legge 24 luglio 2024, n. 105, nota come Decreto “Salva Casa”, è stata ufficialmente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2024. Questa legge converte, con modifiche, il decreto-legge del 29 maggio 2024, n. 69, che introduce disposizioni urgenti per la semplificazione edilizia e urbanistica. Le modifiche sono efficaci dal 28 luglio 2024. Ecco un riassunto delle principali disposizioni del decreto e il loro impatto per le imprese e gli imprenditori:

1. Recupero dei Sottotetti

Il decreto consente il recupero dei sottotetti per fini abitativi, anche se non rispettano le distanze minime tra edifici, purché:

  • Vengano rispettati i limiti di distanza dell’epoca di costruzione.
  • Non vengano apportate modifiche alla forma e alla superficie del sottotetto.
  • L’altezza massima dell’edificio rimanga invariata.

2. Attività Edilizia Libera

Il decreto amplia le categorie di interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, includendo:

  • Installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA), con alcune eccezioni.
  • Strutture di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici come tende da sole e pergole con teli retrattili.

3. Stato Legittimo degli Immobili

Viene semplificata la dimostrazione dello stato legittimo di un immobile. Lo stato legittimo può essere dimostrato alternativamente attraverso:

  • Il titolo abilitativo della costruzione originale o dell’ultimo intervento edilizio.
  • Elementi probanti come informazioni catastali e fotografie, in assenza di documentazione completa.

4. Cambio di Destinazione d’Uso

Il decreto introduce nuove disposizioni per il cambio di destinazione d’uso:

  • Il cambio all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito per le singole unità immobiliari.
  • Il cambio tra diverse categorie funzionali è consentito nelle aree urbane storiche e altre zone specifiche, con possibilità di eseguire opere edilizie.

5. Agibilità e Requisiti Minimi

Sono introdotte norme sui requisiti minimi di altezza e superficie degli edifici per ottenere l’agibilità.

6. Rimozione degli Abusi Edilizi

Vengono previste misure per la rimozione degli abusi edilizi a carico dei responsabili e la gestione delle opere abusive da parte dei Comuni.

7. Sanzioni e Tolleranze Costruttive

Il decreto introduce sanzioni demolitorie per difformità parziali dal permesso di costruire e disciplina le tolleranze costruttive ed esecutive.

8. Applicabilità agli Edifici Pubblici

Le norme si applicano anche agli edifici pubblici, con disposizioni specifiche per le strutture realizzate durante l’emergenza sanitaria.

Le disposizioni del Decreto “Salva Casa” offrono numerose opportunità per le imprese e gli imprenditori, in particolare:

  • Maggiore flessibilità e semplificazione nelle pratiche edilizie e urbanistiche.
  • Opportunità di recupero e valorizzazione di sottotetti, aumentando l’offerta abitativa senza nuovo consumo di suolo.
  • Facilità nel cambio di destinazione d’uso degli immobili, che può favorire la riconversione funzionale di edifici esistenti.
  • Riduzione delle barriere burocratiche e dei costi connessi agli interventi edilizi liberi e alle dimostrazioni dello stato legittimo degli immobili.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il testo integrale della normativa oppure a contattare i nostri uffici.

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