
Obbligo comunicazione PEC per gli amministratori di società: cosa cambia dal 2025
Dal 2025 entra in vigore un nuovo obbligo per gli amministratori di società: la comunicazione del proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) al Registro delle Imprese. Questo adempimento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 860 della Legge n. 207/2024), ha lo scopo di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità nelle comunicazioni ufficiali. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha chiarito che la PEC dell’amministratore deve essere distinta da quella della società e che tale obbligo si applica a tutte le società di persone e di capitali, incluse le reti di impresa con soggettività giuridica. Sono invece escluse dall’obbligo le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili.
Chi è soggetto all’obbligo?
L’obbligo di comunicare la PEC riguarda:
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Gli amministratori di tutte le società di persone e di capitali.
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Gli amministratori di reti di imprese con soggettività giuridica.
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I liquidatori delle società, indipendentemente dalla modalità di nomina.
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Gli amministratori che gestiscono più società, i quali possono utilizzare lo stesso indirizzo PEC per ogni impresa.
Scadenze e finestre per l’adempimento
La comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori deve avvenire:
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Per le nuove società: contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese.
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Per le nomine o i rinnovi degli amministratori e dei liquidatori: in occasione del deposito della relativa pratica presso la Camera di Commercio.
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Per le società già esistenti al 1° gennaio 2025: la comunicazione della PEC deve essere effettuata entro il 30 giugno 2025.
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Per le imprese che hanno già registrato la stessa PEC per sé e per i propri amministratori: devono adeguarsi entro il 30 giugno 2025.
Cosa succede se non si rispetta l’obbligo?
Il mancato rispetto dell’obbligo comporta:
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La sospensione dell’iter per l’iscrizione o per la nomina dell’amministratore. La Camera di Commercio assegnerà un termine massimo di 30 giorni per regolarizzare la situazione.
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Sanzioni amministrative da 103 a 1.032 euro (con riduzione di un terzo se la comunicazione viene fatta nei 30 giorni successivi alla scadenza).
Costi e modalità di comunicazione
La comunicazione e le eventuali variazioni della PEC degli amministratori sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Tuttavia, se l’adempimento avviene contestualmente alla registrazione di un atto (es. nomina o rinnovo di un amministratore), restano in vigore i normali diritti di segreteria previsti per il deposito delle pratiche.
Confcommercio Cosenza invita tutte le imprese a verificare la propria situazione e ad adeguarsi per tempo, evitando così ritardi o sanzioni. Per maggiori informazioni e assistenza, è possibile rivolgersi ai nostri uffici.
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